L’ANPAL, in attuazione della legge di Bilancio 2019, con il decreto 19.04.2019, n. 178, ha definito anche per l’anno 2019 il bonus occupazione Sud, ossia il beneficio volto a favorire le assunzioni di giovani privi di impiego nelle Regioni del Mezzogiorno, giunto ormai alla terza edizione. A mente dell’art. 2 del decreto, sono interessati al beneficio i datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1.05.2019 e il 31.12.2019 assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015, e dell’art. 4, c. 15-quater D.L. 28.01.2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 26/2019). Pertanto, il beneficio non potrà essere fruito per le assunzioni effettuate nei mesi da gennaio ad aprile 2019. Oltre a essere disoccupati, i lavoratori interessati al beneficio devono avere un’età compresa tra i 16 e i 34 anni; se di età superiore, sarà necessario che i soggetti siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017. L’agevolazione è concessa nel limite del c.d. de minimis e solo laddove l’assunzione consenta un incremento occupazionale netto. Il beneficio spetta esclusivamente se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione è ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’ANPAL prevede che l’incentivo sia concesso per rapporti full time e part-time stipulati con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante consentendo l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è cumulabile sia con l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori con reddito di cittadinanza, sia con l’agevolazione prevista, ma non ancora operativa, per i giovani fino a 35 anni di età ai sensi del D.L. 78/2018. La procedura impone al datore di lavoro una richiesta telematica tramite gli ordinari canali informatici dell’INPS. A questo punto per la definitiva operatività dell’agevolazione si dovrà attendere la circolare esplicativa Inps con le modalità di fruizione del beneficio.
(Articolo di Valeria Tomatis – )