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Bonus mobili: necessario l’inizio dei lavori di ristrutturazione

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Per ottenere la detrazione relativa all’acquisto dei mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui gli stessi sono stati acquistati. La data di avvio dei lavori si deve rilevare dalle abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, invece, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’atteggiamento indicato è confermato anche dalla recente circolare 13/E/2019 (pag. 286) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nella parte riferibile alle detrazioni e/o deduzioni. Innanzitutto, si ricorda che l’art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, aventi determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (“bonus mobili”). Per gli acquisti di grandi elettrodomestici, dai quali derivi un risparmio energetico, deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013). Con particolare riferimento al periodo d’imposta 2018, per le spese sostenute in tale periodo, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato eseguito in connessione con i lavori di recupero del patrimonio edilizio, iniziati tra il 1.01.2017 e il 31.12.2018. Il beneficio, stante il fatto che spetta al contribuente che esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio, è collegato agli interventi di manutenzione ordinaria delle parti a comune, di quella straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, per ricostruzione o ripristino di unità danneggiata da evento sismico e di restauro o risanamento conservativo, di cui all’art. 3 D.P.R. 380/2001. La fruizione del bonus spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni degli edifici, a condizione che i detti mobili siano destinati all’arredo di portinerie, sale riunioni e quant’altro di utilizzo comune, mentre sono agevolabili i mobili e gli arredi per le singole unità abitative anche se i lavori di ristrutturazione non riguardano i locali di destinazione; per esempio, è agevolabile l’acquisto di una cucina anche se i lavori di manutenzione straordinaria riguardano i terrazzi, i bagni o le camere da letto. Uno dei problemi più ricorrenti è quello di rispettare la postergazione del sostenimento della spesa rispetto all’inizio dei lavori giacché l’Agenzia delle Entrate, sia nella recente guida che in un datato documento di prassi (circ. 29/E/2013 § 3.3) ha precisato che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore rispetto a quella di “sostenimento” delle spese per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, sebbene non sia necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle destinate all’arredo. La data di avvio dei lavori di recupero può essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori alla Asl o, in assenza di detti documenti, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000, come indicato da un preciso provvedimento delle Entrate (n. 149646/2011). Nella pratica molti contribuenti individuano i mobili e gli arredi e procedono sia con l’inizio dei lavori, sia con il versamento di acconti, anche per l’acquisto dei mobili (magari creati su misura), in attesa di procedere con la chiusura dei lavori e conseguente collocazione degli stessi nell’unità immobiliare. In tal caso si rende necessario prestare estrema attenzione poiché, trattandosi letteralmente di “sostenimento” della spesa e, quindi, non di effetto traslativo della proprietà dei beni, che avviene al pagamento del saldo, se il versamento degli acconti dei mobili nuovi è stato eseguito, per esempio, in data anteriore rispetto alla data dell’autorizzazione o della comunicazione preventiva, il contribuente perde la detrazione per l’acconto, pur restando beneficiario della detrazione sul versamento del saldo.

(Fabrizio Giovanni Poggiani pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

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