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Prestazioni sanitarie: tra fatture elettroniche, STS e corrispettivi

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Negli ultimi 2 anni le prestazioni sanitarie sono state oggetto di ripetuti e divergenti interventi volti da un lato a implementare la dichiarazione dei redditi precompilata con i dati sanitari, dall’altro a proteggere i dati personali dei pazienti, generando un ginepraio normativo di ardua soluzione.

Ripercorrendo l’iter normativo, si inizia con l’art. 10-bis D.L. 119/2018: è fatto divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti o meno (chiarimento dell’art. 9-bis L. 12/2019) all’invio dei dati al STS con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Da qui occorre, quindi, chiarire cosa si intenda per prestazione sanitaria: trattasi dell’attività di cura e riabilitazione atta a soddisfare bisogni di salute mediante percorsi resi da figure sanitarie, ove con tale termine si intende una delle 30 professioni sanitarie riconosciute in Italia. Da ciò discende che le prestazioni rese da una figura sanitaria non a una persona fisica ma a una società (per esempio, corsi di formazione) devono essere certificate da fattura elettronica. Altro adempimento, completamente autonomo e staccato dalla fatturazione elettronica, è l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. I soggetti tenuti all’invio sono, a titolo esemplificativo, farmacie, parafarmacie, chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, strutture sanitarie e devono adempiere a tale comunicazione entro il 31.01 dell’anno successivo. Devono inviare i dati sanitari del soggetto verso cui la prestazione è eseguita, a meno che tale soggetto non faccia opposizione. In tal caso non vi sarà nessun invio al Sistema Tessera Sanitaria, né tantomeno fattura elettronica. Restano esclusi dall’invio TS i soggetti non iscritti agli albi professionali, per esempio fisioterapisti o logopedisti per i quali non si sia ancora perfezionata l’iscrizione all’Ordine dei

Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione/prevenzione. In aggiunta a tali adempimenti dal 1.01.2020 (o dal 1.07.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro) coloro che effettuano operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo le sanzioni non vengono applicate se i corrispettivi del mese sono inviati entro la fine del mese successivo. Pertanto, se un operatore sanitario rientra tra i soggetti che svolgono le operazioni di commercio al minuto e attività similari, sarà obbligato anche a questo invio. Tuttavia, il decreto fiscale (D.L. 124/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26.10.2019, all’art. 15, c. 2 concede la possibilità dal 1.01.2020, nonché l’obbligo a partire dal 1.07.2020 per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, di adempiere all’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivitramite il Sistema Tessera Sanitaria attraverso strumenti tecnologici che ne garantiscano inalterabilità; e sicurezza. Perciò, sembra di capire che in tali casi non vi saranno 2 invii dei dati sanitari, ossia uno annuale (invio TS) e uno dei singoli corrispettivi giornalieri (invio telematico dei corrispettivi), ma che debbano essere inviati attraverso un solo canale. Si attendono le specifiche tecniche e i chiarimenti circa l’adempimento.

( Articolo di Paolo e Vittoria Meneghetti pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

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