Vizi occulti
🏛️ Dopo aver acquistato un immobile con i risparmi di una vita o, peggio, accendendo un mutuo, non c’è niente di più antipatico che scoprire che questo abbia dei vizi che ti sono stati nascosti. Niente panico, il nostro ordinamento prevede specifiche tutela e responsabilità .
Nel contratto di compravendita immobiliare, il venditore è tenuto a garantire che il bene sia conforme all’accordo e privo di difetti che ne compromettano l’uso o il valore (art. 1490 c.c.).
Quando emergono vizi occulti – non riconoscibili con l’ordinaria diligenza – l’acquirente può agire per ottenere:
🔹 la risoluzione del contratto (azione redibitoria);
🔹 la riduzione del prezzo (azione estimatoria);
🔹 il risarcimento del danno, se il venditore era a conoscenza dei vizi o li ha occultati.
Attenzione però al rispetto dei termini: la denuncia deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta, e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Una disciplina che bilancia l’interesse dell’acquirente alla qualitĂ del bene con l’esigenza di certezza nei rapporti contrattuali.Â
📲 Sfoglia le slides su LinkedinÂ
Ti è mai capitato di trovarti in una situazione simile? Come ne sei venuto a capo? Faccelo sapere nei commenti

