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Pignoramento ex Art. 72-bis DPR 602/73: Guida al Ricorso

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Ricevere un atto di pignoramento è un’esperienza stressante che può colpire improvvisamente il conto corrente o lo stipendio. Quando si parla dell’Articolo 72-bis del DPR 602/73, ci riferiamo a uno degli strumenti più potenti e temuti nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

In questo articolo esploreremo cos’è esattamente questo “pignoramento diretto”, quali sono i limiti imposti dalla legge e, soprattutto, come e quando è possibile presentare ricorso.

Cos’è il Pignoramento ex Art. 72-bis?

Il pignoramento presso terzi disciplinato dall’articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresenta una procedura di espropriazione forzata speciale, concepita per consentire all’Agente della Riscossione di recuperare i crediti iscritti a ruolo in modo più celere rispetto alle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.

A differenza del pignoramento presso terzi “ordinario” previsto dal Codice di Procedura Civile, la procedura esattoriale è diretta.

Ciò significa che l’art. 72-bis del D.P.R. 602/73 consente all’Agente della Riscossione di notificare un atto di pignoramento che, in luogo della citazione del terzo e del debitore a comparire in udienza, contiene un ordine diretto al terzo (la banca, il datore di lavoro o l’INPS) di versare le somme dovute al debitore esecutato direttamente nelle casse dell’ente di riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Il meccanismo è il seguente:

  1. L’Ordine di Pagamento: L’AdER notifica al terzo (es. la banca) l’ordine di versare le somme entro 60 giorni.
  2. La Notifica al Debitore: Contemporaneamente (o poco dopo), l’atto viene notificato anche al contribuente.
  3. Il Blocco: Se si tratta di un conto corrente, le somme vengono bloccate immediatamente fino alla concorrenza del debito.

La procedura si caratterizza per una struttura che può essere definita “bifasica ed eventuale”:

  • Fase Stragiudiziale: Inizia con la notifica dell’ordine di pagamento diretto al terzo e al debitore esecutato. Se il terzo adempie spontaneamente all’ordine, versando le somme dovute, la procedura si conclude con un effetto satisfattivo immediato, equiparabile a quello dell’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione (art. 553 c.p.c.). In questa fase, non è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria.
  • Fase Giudiziale (Eventuale): Qualora il terzo, per qualsiasi motivo, non ottemperi all’ordine di pagamento, l’Agente della Riscossione non può agire direttamente contro di lui. La legge prevede che, in caso di inottemperanza, si debba procedere “previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile“. Ciò significa che l’Agente dovrà avviare un’ordinaria procedura di pignoramento presso terzi, con citazione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, per l’accertamento dell’obbligo del terzo. Con sentenza n. 28520 del 27.10.2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di mancato pagamento da parte del terzo nel termine di sessanta giorni, il vincolo apposto con il pignoramento speciale perde efficacia, rendendo necessario per l’agente procedere con un pignoramento ordinario.

Ambito di Applicazione e Limiti: Cosa si può pignorare (e cosa no)

Il pignoramento “diretto” o “speciale” previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/73 è uno strumento potente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sua peculiarità è quella di poter aggredire una vasta gamma di crediti che il debitore vanta verso terzi.

La giurisprudenza ha chiarito che non si possono colpire solo i crediti “pronti e liquidi”, ma anche i crediti futuri, purché derivino da un contratto o rapporto già esistente.

Esempi pratici: Stipendi futuri, canoni di affitto che l’inquilino deve versare al proprietario debitore, fatture che un professionista deve ancora incassare da un cliente abituale.

Tuttavia, il legislatore ha eretto delle barriere precise per tutelare la dignità e la sopravvivenza economica del debitore.

Il Grande Escluso: La Pensione

È fondamentale chiarire un punto spesso confuso: l’art. 72-bis non si applica ai crediti pensionistici. L’Agente della Riscossione non può utilizzare questo ordine di pagamento diretto verso l’INPS o altri enti previdenziali. Per pignorare la pensione, l’Agente deve ricorrere alla procedura ordinaria presso il Tribunale, con tutte le garanzie e i limiti del “minimo vitale” previsti dal codice di procedura civile.

I Limiti Speciali per Stipendi e Salari

Se il pignoramento colpisce lo stipendio o il salario direttamente presso il datore di lavoro, non vale la regola generale del “quinto” (20%), ma si applicano scaglioni specifici (art. 72-ter del D.P.R. 602/73) che tutelano maggiormente i redditi bassi. La quota pignorabile varia in base all’importo netto della busta paga:

1/10 (un decimo): per stipendi fino a 2.500 euro.
1/7 (un settimo): per stipendi tra 2.500 e 5.000 euro.
1/5 (un quinto): solo per stipendi superiori a 5.000 euro.

Il Conto Corrente e la Tutela dell’Ultimo Stipendio

Quando lo stipendio è già stato bonificato sul conto corrente bancario o postale, le regole cambiano leggermente. Per evitare che il debitore si trovi improvvisamente a saldo zero e non possa fare la spesa, la legge (art. 72-ter, comma 2-bis) stabilisce che l’ultimo stipendio accreditato non può essere toccato. Il pignoramento, quindi, colpirà solo la giacenza preesistente sul conto, salvaguardando l’ultimo emolumento affinché il debitore possa disporne per le esigenze di vita immediate.

Tutele del Debitore e Ruolo del “Terzo”

Nonostante questa procedura nasca come atto stragiudiziale (cioè senza l’intervento preventivo di un giudice), essa avvia un vero e proprio processo esecutivo. Questo significa che le garanzie difensive non vengono meno, ma si spostano in una fase successiva.

Come può difendersi il Debitore?

Il debitore riceve la notifica dell’atto e ha pieno diritto di reagire. Non è spettatore passivo. Le armi a sua disposizione sono le opposizioni esecutive:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Si utilizza per contestare il diritto dell’Agente di procedere.
      • Quando usarla: Se il debito era già stato pagato, se è caduto in prescrizione, o se la cartella esattoriale a monte non è mai stata notificata correttamente.
2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Serve a contestare la forma e la regolarità della procedura.
      • Attenzione ai tempi: Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato.

Cosa deve fare il Terzo Pignorato (Banca, Datore, Inquilino)?

Dal momento in cui riceve la notifica, il terzo diventa “custode” delle somme.

1. Blocco delle somme: Non può più far disporre al debitore del denaro pignorato nei limiti di legge.
2. Pagamento diretto: A differenza del pignoramento ordinario, dove il terzo attende l’assegnazione del giudice, qui il terzo deve pagare direttamente all’Agente della Riscossione.
3. Tempistiche: Di norma, l’ordine prevede che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica. Se il terzo non paga, l’Agente procederà contro di lui per recuperare le somme.

Approfondimento: Il caso del Conto Cointestato

Un aspetto critico riguarda i conti cointestati (es. marito e moglie, di cui solo uno è debitore). In questo caso, vige la presunzione che le somme appartengano ai cointestatari in parti uguali. Pertanto, il pignoramento non può eccedere la quota di pertinenza del debitore (solitamente il 50% della giacenza totale), lasciando libera la parte del cointestatario estraneo al debito.

Cosa succede se l’Agente NON notifica il pignoramento al debitore?

Un vizio procedurale molto grave, ma purtroppo non raro, si verifica quando l’Agente della Riscossione notifica l’ordine di pagamento al terzo (banca o datore di lavoro) dimenticando di notificarlo anche al debitore principale. In questo scenario, il debitore si accorge del pignoramento solo “di riflesso”, magari trovandosi il conto bloccato o lo stipendio decurtato, senza aver mai ricevuto l’atto ufficiale.

La giurisprudenza più recente è intervenuta con fermezza su questo punto. La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 6 del 2026, ha ribadito un principio di civiltà giuridica fondamentale: l’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore determina la nullità dell’intera procedura.

Secondo i Giudici Supremi:

La notifica al debitore non è una semplice formalità, ma un elemento costitutivo del pignoramento.
Senza la notifica, viene violato il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e il diritto di difesa. Il debitore, non sapendo dell’esecuzione in corso, non viene messo nelle condizioni di proporre le opposizioni o di chiedere la rateizzazione del debito.
Di conseguenza, se manca la notifica al debitore, l’ordine di pagamento rivolto al terzo perde efficacia e il pignoramento può essere annullato dal Giudice.

Consiglio pratico: Se scoprite che il vostro conto è stato bloccato da un pignoramento ex art. 72-bis che non vi è mai stato notificato, è essenziale attivarsi subito, solitamente con un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per far valere questo grave vizio formale, citando proprio il recente orientamento della Cassazione del 2026.

Il “Blocco dei Pagamenti” della Pubblica Amministrazione

La procedura ex art. 72-bis è spesso l’ultimo anello di una catena di controlli. Esiste infatti un meccanismo preventivo ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che coinvolge le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalenza partecipazione pubblica.

Prima di pagare una fattura superiore a 5.000 euro a un fornitore o professionista, la PA deve interrogare l’Agente della Riscossione.

Se il beneficiario ha debiti fiscali, la PA sospende il pagamento.
Segnala l’importo all’Agente della Riscossione.
L’Agente notifica l’ordine di versamento diretto alla PA, incassando la somma che sarebbe spettata al fornitore, fino a coprire il debito.

Conclusione

Il pignoramento ex art. 72-bis rappresenta uno strumento ibrido: veloce ed efficace per lo Stato, poiché salta l’udienza di assegnazione dal Giudice, ma potenzialmente aggressivo per il contribuente.

La tutela del cittadino risiede nella tempestività della reazione e nella verifica formale degli atti: controllare sempre che la notifica sia avvenuta regolarmente è il primo passo per una difesa efficace.

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con l’Avv. Angelo Raiti.

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