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Jobs

Una rivoluzione con il personale – smart working in tempo di Coronavirus

Niente più sedi fisse, né timbrature del cartellino. – Pietro Ichino: il coronavirus potrebbe modificare la gestione del lavoro nelle imprese. L’emergenza coronavirus potrebbe dare il là a una rivoluzione nella gestione del personale e del lavoro. Una volta individuati compiti ben definiti, con il lavoro agile niente più sedi fisse e timbrature di cartellino, «il corretto adempimento della prestazione non si misurerà più sul tempo passato in azienda, ma sull’esecuzione di quei compiti».

Doposcuola e ripetizioni private: come mettersi in regola

Insegnamento privato, ripetizioni e servizi di supporto extrascolastici: qual è la modalità corretta e più conveniente per esercitare l’attività?

Per 60 giorni sospesi i licenziamenti economici e collettivi

Il blocco interessa tutte le mobilità dal 24 febbraio

Congedi straordinari di 15 giorni, coperto il 40% dello stipendio – Per chi ha figli fino a 12 anni.

Quindici giorni di congedo straordinario al 40% di retribuzione, che potrebbe però salire al 50 per cento. Ne potranno beneficiare tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età.

Attestazione aziendale opportuna per andare al lavoro

In caso di controllo durante il percorso basta anche l’autocertificazione. Secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 8 marzo, e poi secondo quanto preannunciato ieri sera dal premier Conte, chiunque debba spostarsi sul territorio può uscire di casa solo in presenza di uno stato di necessità, di esigenze mediche oppure per esigenze di lavoro.

“Bonus Sud”: finalmente ci siamo

Con il decreto 12.07.2019, n. 311 l’Anpal ha ufficializzato l’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni effettuate nei primi 4 mesi del 2019, alla luce delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Crescita. Oltre a questo, con circolare 16.07.2019, n. 102, l’Inps ha reso note le indicazioni che rendono operativo l’incentivo stesso. Oggi, dunque, il c.d. “Bonus Sud” potrà essere applicato alle assunzioni, avvenute tra il 1.01 e il 31.12.2019, di disoccupati di età compresa tra i 16 e 34 anni (che non devono aver avuto rapporti negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore) oppure con 35 anni e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17.10.2017. L’assunzione potrà essere a tempo indeterminato, sia pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante. A riguardo, la circolare si concentra sulle specificità del caso della trasformazione a tempo indeterminato e sull’applicazione dell’incentivo durante il solo periodo formativo in caso di apprendistato professionalizzante. La prestazione lavorativa dovrà svolgersi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore: a tal proposito, la circolare, oltre a descrivere le conseguenze in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni interessate, disciplina la fruizione nelle ipotesi in cui un datore, con sede legale in una Regione diversa da quelle elencate, assuma lavoratori per una prestazione da svolgersi in un’unità operativa ubicata nelle Regioni meridionali, descrivendo modalità e tempistiche dell’attribuzione del codice di autorizzazione “0L” da parte delle Strutture territoriali Inps. L’incentivo, che è pari alla contribuzione a carico del datore, con esclusione di premi e contributi Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua (riproporzionato per i part-time), riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021: il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza per maternità, consentendo il differimento temporale del godimento pur entro il termine massimo di cui sopra. Il diritto all’incentivo è subordinato, oltre al rispetto delle condizioni della L. 296/2006 e all’applicazione dei principi generali dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, al rispetto delle previsioni in materia di aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, al rispetto delle condizioni previste dal decreto 178/2019 inerenti l’incremento occupazionale netto e, in aggiunta, le specificità in caso di assunzione di lavoratori con età compresa tra i 25 e i 34 anni. La circolare si concentra, poi, sul regime di cumulabilità con altri incentivi, in particolare, con quello per l’assunzione di percettori di RdC, ora “disciplinato” dalla circolare Inps 19.07.2019, n. 104, e con l’esonero per l’assunzione di under 30 (D.L. 87/2018), pur mancando ancora per quest’ultimo il necessario decreto attuativo. Importanti, infine, le istruzioni operative descritte. Il datore, prima di effettuare l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, deve inoltrare all’Inps, tramite modulo di istanza online “IOSS”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando taluni dati, tra cui l’importo della retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima) e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’Inps, dopo una serie di verifiche e calcoli, informa il richiedente, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, in merito alla prenotazione dell’importo dell’incentivo: dal momento di eventuale accoglimento, il datore ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della suddetta prenotazione. L’autorizzazione alla fruizione verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze: le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio (16.07.2019) del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica online saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Per l’elaborazione delle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa varrà il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione. La circolare chiude, come di consueto, con la descrizione delle modalità di esposizione dei dati per i datori che operano con sistema UniEmens, per datori agricoli che operano con il sistema DMAG e con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione contributiva per datori di lavoro UniEmens.  ( Articolo di Mario Taurino pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

Bonus Edicole, pronti via con le domande

Dal 1 al 30.09 è possibile presentare richiesta telematica per il Bonus Edicole. Si tratta di un credito d’imposta concesso alle edicole e precisamente, come chiarito dal DPCM 31.05.2019, ai punti vendita esclusivi, ossia ai soggetti con codice ATECO 47.62.10 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) e ai punti vendita non esclusivi, ossia i soggetti con codici ATECO: • rivendite di generi di monopolio (47.26); • rivendite di carburante e di olii minerali (47.30); • bar, inclusi quelli nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno delle stazioni (56.3); • strutture di vendita non specialistiche (47.1); • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di 120 mq. Il credito viene concesso nella misura massima di 2.000 euro per ciascun punto vendita ed è parametrato sulla base dei costi sostenuti nell’anno precedente la domanda, per IMU, TASI, TARI, COSAP, spese di locazione, al netto dell’IVA (per le spese di locazione solo se il soggetto è un punto vendita esclusivo con ATECO 47.62.10 ed è l’unico in quel Comune). Il contributo spetta in misura integrale se il punto vendita è esclusivo: per esempio, un soggetto con ATECO 47.62.10 opera nel Comune XY ed è l’unico di quel Comune. Ha pagato nel 2018: 300 euro di IMU, 50 euro di TASI e 1.500 euro di canone di locazione annuale. Il bonus spetta nella misura di 1.850 euro. Se il canone fosse di 5.000 euro, la misura massima del contributo sarebbe comunque di 2.000 euro. Invece spetta in misura ridotta se il punto vendita non è esclusivo. La formula per ricavare la misura è: Ricavi complessivi / Ricavi da giornali o riviste. Per esempio, il gestore del bar della stazione che ha ricavi complessivi per 300.000 euro e ricavi da giornali/riviste per 20.000 euro, potrà applicare l’incentivo nella misura del 15%. Ipotizzando: IMU 1.000 euro, TASI 200 euro, canone locazione 10.000 euro, TARI 400 euro, avrà un bonus del 15% di 1.600, ossia di 240 euro, perché il canone di locazione si considera solo per i punti vendita esclusivi. A ben vedere, il bonus in oggetto presenta una certa convenienza per i soggetti “esclusivamente edicole”, a meno di avere importi pagati per IMU e TASI molto elevati e anche ricavi da giornali/riviste altrettanto elevati. Per presentare la domanda occorre collegarsi al sito Internet www.impresainungiorno.it a partire dal 1.09.2019 e fino al 30.09.2019. Entro il 31.12 di ciascuno dei 2 anni (poiché il bonus viene riconosciuto per il 2019 e per il 2020) il Dipartimento per l’Informazione e per l’Editoria stilerà un elenco con i nominativi dei beneficiari e gli importi riconosciuti. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso i canali telematici dell’Agenzia, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco citato. Dovrà quindi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui viene concesso e in quelle successive in cui viene utilizzato. ( Articolo di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

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