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Mise

Credito d’imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software

La Legge n. 208 del 28/12/2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, nel periodo di validità dell’agevolazione che decorre dal 01/01/2016 e ad oggi è stato prorogato fino al 31/12/2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Asseverazione allargata

Il Decreto Legge n. 157 del 2021, avente ad oggetto le nuove misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, porta in dote due novità sostanziali.

Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

Ecobonus auto prorogato fino al 31 dicembre 2021

Per sostenere l’acquisizione di veicoli meno inquinanti, viene allungato di sei mesi e, quindi, fino al 31 dicembre 2021 il termine per acquistare, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia veicoli nuovi o usati di categoria M1, N1 eM1 speciali, con o senza rottamazione, sempre che ricorra l’assenso del cedente e fino al limite soglia delle risorse disponibili. Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente del veicolo tramite compensazione con il prezzo di acquisto, a seguito di prenotazione effettuata su un’apposita piattaforma disponibile nel sito del MISE. A sua volta, l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo rimborsa al venditore l’importo del contributo e lo recupera sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24.

Nel Decreto Sostegni-bis proroga e potenziamento del credito d’imposta per tessile e moda

L’articolo 8 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è finalizzato a rendere operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.

La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione IV

SPESE IN TECNOLOGIE DIGITALI AMMESSE AL CONTRIBUTO DEL 3,575%. Investimenti digitali e investimenti ordinari Per «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15. febbraio 2017 e ss.mm.ii. Per «investimenti ordinari», si intendono gli investimenti di cui all’art.5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036) Contributo al 2,75% e al 3,575% Il semplice acquisto di un bene materiale elencato nell’ allegato 6/A alla circolare Sabatini non è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo. Infatti, per ottenerlo i «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» devono, senza eccezioni, essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche: – controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller); – interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; – interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; – rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due su tre delle seguenti caratteristiche: -sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; -monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; -caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Va precisato che i beni materiali dichiarati dall’ impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B e non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono, in nessun caso, essere ammessi al contributo come investimenti ordinari. Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l’impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa. Interventi di interconnessione e integrazione in economia su macchinari rientranti nella prima sezione dell’allegato 6/A L’impresa beneficiaria, nella compilazione dell’allegato n. 8 (di cui alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036) relativo agli interventi di interconnessione e integrazione in economia tramite personale interno, o comunque senza emissione di titoli di spesa, previsti per gli investimenti riconducibili alle macchine elencate di cui alla prima sezione dell’allegato 6/a alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e ss. mm. ii., è tenuta a compilare tutti i campi previsti dalla tabella per l’individuazione del/dei bene/i oggetto dell’investimento, a eccezione del campo «N. titolo di spesa» e del campo «Fornitore». Gli interventi in economia, effettuati tramite personale interno o comunque senza emissione di titoli di spesa, non sono ammissibili al contributo. Spese per l’integrazione e l’interconnessione sostenute in data antecedente alla domanda di accesso alle agevolazioni Ai fini della loro ammissibilità, tutti gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In particolare, per ciò che attiene le spese di interconnessione e integrazione, necessarie affinché gli investimenti di cui all’ allegato 6/A alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e ss.mm.ii. siano agevolati con il contributo maggiorato al 3,575% annuo, devono essere riferite ai beni, oggetto del piano d’ investimento, disponibili presso l’impresa beneficiaria. Inoltre, tali spese, secondo il principio contabile Oic 16, sono capitalizzate sui beni classificabili alla voce B.II.2 «Impianti e macchinari» e devono essere anch’ esse sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Al riguardo, si precisa che l’assenza di interconnessione e integrazione dei beni agevolati ai sistemi informatici e logistici dell’impresa comporta la non conformità dell’investimento realizzato e la conseguente non ammissibilità dello stesso sia ai fini della concessione del contributo maggiorato, sia ai fini del contributo ordinario. In conclusione, nel caso in cui il bene di cui alla prima sezione dell’ allegato 6/A non sia interconnesso e integrato o tali spese siano sostenute precedentemente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni (art. 12 comma 1 lett.e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016), l’investimento non risulta conforme e sarà dunque revocato.Le spese per l’ interconnessione e l’ integrazione sono, infine, agevolabili se sostenute entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (circ. 15 febbraio 2015).Le predette spese possono essere sostenute anche successivamente al predetto termine (purché non oltre la data di invio della Richiesta Unica di erogazione, pena la revoca del contributo) ma in tal caso non sono ammissibili al contributo. Beni «ordinari» acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla «Impresa 4.0» Non possono beneficiare del contributo Sabatini maggiorato al 3,575% annuo i beni «ordinari» acquistati dall’ impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla «Impresa 4.0». Negli allegati n. 6/A (beni materiali) e n. 6/B (beni immateriali) alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., sono riportati gli elenchi a cui necessariamente si rimanda per stabilire la riconducibilità o meno dei beni oggetto del programma d’investimento alla tipologia di beni ad alto contenuto innovativo c.d. «Impresa 4.0». A tale proposito, si ricorda che la stessa circolare del 15 febbraio 2017, al punto 7.6, dispone che gli investimenti dichiarati in domanda dalla Pmi come «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», se non rientranti negli elenchi di cui ai citati allegati 6/A e 6/B e se non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono, in nessun caso, essere

La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part III

Sono finanziabili le spese relative agli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa. (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).

La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part II

Settori ammessi ed esclusi Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori (art. 5, decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circolare 23 marzo 2016, n. 26673), con esclusione delle seguenti:

La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part I

Più semplici e convenienti le modalità di erogazione della Nuova Sabatini per le domande presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2021.

Nuove imprese a tasso zero: modifiche a criteri e parametri di valutazione

Nuova Circolare del MISE a rettificare l’Allegato 1 del precedente provvedimento

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