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Diritto Tributario

Tasse su canoni di locazione non percepiti: come evitarle

Ti è mai capitato di dover versare le tasse su canoni di locazione che il tuo inquilino non ti ha mai pagato? Se possiedi un negozio, un ufficio o un capannone, sai bene che oltre al danno della morosità spesso arriva la beffa del Fisco. A differenza delle abitazioni, dove la legge è più “clemente”, nel settore commerciale il principio è rigido: se il contratto è vivo, le tasse si pagano. In questo articolo, spiegheremo perché accade e, soprattutto, come puoi proteggerti con le giuste clausole contrattuali. La grande disparità: Abitativo vs Commerciale Il sistema fiscale italiano, in materia di redditi fondiari, si basa sul principio secondo cui tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione (art. 26 TUIR). Semplificando il concetto, il Fisco controlla nei Registri la presenza di contratti di locazione registrati e il canone di locazione indicato negli stessi e considera quel canone come incassato. Tuttavia, lo stesso articolo 26 TUIR prevede una deroga significativa per i contratti di locazione abitativa: Locazioni Abitative: i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito del locatore a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento. È persino possibile recuperare le tasse già pagate tramite un credito d’imposta. Locazioni Commerciali: non opera alcuna deroga e si applica in modo rigoroso il principio di imputazione del reddito basato sulla titolarità del diritto reale e sull’esistenza del vincolo contrattuale, a prescindere dall’effettivo incasso dei canon Quindi, in questo caso è necessario attendere il provvedimento del Giudice che convalida lo sfratto. Per l’Agenzia delle Entrate, se hai un contratto d’affitto commerciale, quel reddito esiste “sulla carta” e deve essere tassato (IRPEF), anche se l’inquilino è moroso da mesi. (Se devi concludere un contratto di locazione commerciale e vuoi tutelarti anche in caso di morosità ti invito al leggere il nostro articolo sul contratto di locazione) Perché il Fisco pretende il pagamento di canoni non pagati? Il pagamento delle tasse sui canoni di locazione anche non percepiti di un contratto di locazione registrato è dovuto sulla scorta del principio, chiarito anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 27550/2024, secondo cui la capacità contributiva di un soggetto può essere desunta da qualsiasi indice di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore. Tale orientamento è in linea con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nelle locazioni commerciali, il legislatore compie una “finzione giuridica”: presume che il solo fatto di possedere un contratto attivo equivalga a una ricchezza reale. La percezione effettiva del denaro è considerata irrilevante ai fini fiscali finché il contratto è in vita. Questo significa che il proprietario viene tassato su una “ricchezza potenziale” che, a causa della morosità, si trasforma in una perdita netta. È un meccanismo rigido che non ammette prove contrarie, se non lo scioglimento formale del vincolo contrattuale. Il riferimento al canone locativo come base imponibile è considerato un’eccezione alla regola generale della rendita catastale e, tale eccezione, può operare solo finché esiste un contratto valido ed efficace che giustifichi il pagamento di un “canone in senso tecnico”. Pertanto, l’obbligo di dichiarare i canoni, anche se non percepiti, e di pagare le relative tasse su di esso, cessa solo nel momento in cui il contratto di locazione viene meno e ciò può avvenire per le seguenti motivazioni: Risoluzione Giudiziale: Una sentenza che dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento. Convalida di Sfratto: Il provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. Risoluzione di Diritto: Il verificarsi di una causa di risoluzione automatica, come l’attivazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o la scadenza del termine in una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Scadenza Naturale del Contratto: La fine del termine di durata previsto dal contratto (art. 1596 c.c.). N.B. La risoluzione del contratto, anche se consensuale, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dalla locazione all’occupazione senza titolo: canoni di locazione o indennità di occupazione? Un errore comune è pensare che, una volta cessato il contratto, le somme eventualmente versate dall’inquilino rimasto all’interno dei locali siano ancora “canoni”. Giuridicamente, dopo la risoluzione del contratto (sia essa giudiziale o stragiudiziale), il rapporto cambia natura: non si parla più di canone di locazione, ma di indennità di occupazione. Questa distinzione è fondamentale: mentre il canone è tassato “per competenza” (cioè perché previsto dal contratto, anche se non incassato), l’indennità di occupazione segue spesso criteri di tassazione differenti. Interrompere tempestivamente la locazione permette quindi di uscire dal regime punitivo dei redditi fondiari, limitando il prelievo fiscale solo a quanto effettivamente percepito o stabilito come risarcimento per il danno da occupazione illegittima. La Soluzione dello Studio Ramuglia: La Clausola Risolutiva Espressa Data la rigidità del sistema, per il locatore di un immobile commerciale è essenziale agire con la massima tempestività di fronte alla morosità del conduttore. Attendere significa accumulare un debito fiscale su somme mai incassate La strategia più efficace per tutelarsi è l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa (Art. 1456 C.C.). Perché la risoluzione operi, non è sufficiente il mero inadempimento: è necessario che il locatore dichiari espressamente alla controparte di volersi avvalere della clausola. È importante ricordare che la risoluzione, nei contratti di durata, opera ex nunc, ovvero dal momento in cui si verifica. Ciò significa che tutti i canoni maturati e non pagati fino a quel momento rimangono comunque reddito imponibile per il locatore. Come funziona la tutela: Automatismo: Il contratto si risolve automaticamente se il conduttore non paga anche una sola rata entro la scadenza pattuita. Stop alle Tasse: Una volta che il proprietario dichiara di volersi avvalere della clausola, l’obbligo di dichiarare i canoni cessa immediatamente. Velocità: Non devi attendere i mesi (o anni) di un giudizio di sfratto per dire al Fisco che non stai più guadagnando. Per rendere la cessazione del reddito opponibile all’Agenzia delle Entrate, è essenziale registrare tempestivamente la risoluzione del contratto. L’Importanza della Registrazione della Risoluzione per non vedere più tassati

Pignoramento ex Art. 72-bis DPR 602/73: Guida al Ricorso

Ricevere un atto di pignoramento è un’esperienza stressante che può colpire improvvisamente il conto corrente o lo stipendio. Quando si parla dell’Articolo 72-bis del DPR 602/73, ci riferiamo a uno degli strumenti più potenti e temuti nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). In questo articolo esploreremo cos’è esattamente questo “pignoramento diretto”, quali sono i limiti imposti dalla legge e, soprattutto, come e quando è possibile presentare ricorso. Cos’è il Pignoramento ex Art. 72-bis? Il pignoramento presso terzi disciplinato dall’articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresenta una procedura di espropriazione forzata speciale, concepita per consentire all’Agente della Riscossione di recuperare i crediti iscritti a ruolo in modo più celere rispetto alle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. A differenza del pignoramento presso terzi “ordinario” previsto dal Codice di Procedura Civile, la procedura esattoriale è diretta. Ciò significa che l’art. 72-bis del D.P.R. 602/73 consente all’Agente della Riscossione di notificare un atto di pignoramento che, in luogo della citazione del terzo e del debitore a comparire in udienza, contiene un ordine diretto al terzo (la banca, il datore di lavoro o l’INPS) di versare le somme dovute al debitore esecutato direttamente nelle casse dell’ente di riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Il meccanismo è il seguente: L’Ordine di Pagamento: L’AdER notifica al terzo (es. la banca) l’ordine di versare le somme entro 60 giorni. La Notifica al Debitore: Contemporaneamente (o poco dopo), l’atto viene notificato anche al contribuente. Il Blocco: Se si tratta di un conto corrente, le somme vengono bloccate immediatamente fino alla concorrenza del debito. La procedura si caratterizza per una struttura che può essere definita “bifasica ed eventuale”: Fase Stragiudiziale: Inizia con la notifica dell’ordine di pagamento diretto al terzo e al debitore esecutato. Se il terzo adempie spontaneamente all’ordine, versando le somme dovute, la procedura si conclude con un effetto satisfattivo immediato, equiparabile a quello dell’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione (art. 553 c.p.c.). In questa fase, non è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria. Fase Giudiziale (Eventuale): Qualora il terzo, per qualsiasi motivo, non ottemperi all’ordine di pagamento, l’Agente della Riscossione non può agire direttamente contro di lui. La legge prevede che, in caso di inottemperanza, si debba procedere “previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile“. Ciò significa che l’Agente dovrà avviare un’ordinaria procedura di pignoramento presso terzi, con citazione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, per l’accertamento dell’obbligo del terzo. Con sentenza n. 28520 del 27.10.2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di mancato pagamento da parte del terzo nel termine di sessanta giorni, il vincolo apposto con il pignoramento speciale perde efficacia, rendendo necessario per l’agente procedere con un pignoramento ordinario.  Ambito di Applicazione e Limiti: Cosa si può pignorare (e cosa no) Il pignoramento “diretto” o “speciale” previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/73 è uno strumento potente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sua peculiarità è quella di poter aggredire una vasta gamma di crediti che il debitore vanta verso terzi. La giurisprudenza ha chiarito che non si possono colpire solo i crediti “pronti e liquidi”, ma anche i crediti futuri, purché derivino da un contratto o rapporto già esistente. • Esempi pratici: Stipendi futuri, canoni di affitto che l’inquilino deve versare al proprietario debitore, fatture che un professionista deve ancora incassare da un cliente abituale. Tuttavia, il legislatore ha eretto delle barriere precise per tutelare la dignità e la sopravvivenza economica del debitore. Il Grande Escluso: La Pensione È fondamentale chiarire un punto spesso confuso: l’art. 72-bis non si applica ai crediti pensionistici. L’Agente della Riscossione non può utilizzare questo ordine di pagamento diretto verso l’INPS o altri enti previdenziali. Per pignorare la pensione, l’Agente deve ricorrere alla procedura ordinaria presso il Tribunale, con tutte le garanzie e i limiti del “minimo vitale” previsti dal codice di procedura civile. I Limiti Speciali per Stipendi e Salari Se il pignoramento colpisce lo stipendio o il salario direttamente presso il datore di lavoro, non vale la regola generale del “quinto” (20%), ma si applicano scaglioni specifici (art. 72-ter del D.P.R. 602/73) che tutelano maggiormente i redditi bassi. La quota pignorabile varia in base all’importo netto della busta paga: • 1/10 (un decimo): per stipendi fino a 2.500 euro.• 1/7 (un settimo): per stipendi tra 2.500 e 5.000 euro.• 1/5 (un quinto): solo per stipendi superiori a 5.000 euro. Il Conto Corrente e la Tutela dell’Ultimo Stipendio Quando lo stipendio è già stato bonificato sul conto corrente bancario o postale, le regole cambiano leggermente. Per evitare che il debitore si trovi improvvisamente a saldo zero e non possa fare la spesa, la legge (art. 72-ter, comma 2-bis) stabilisce che l’ultimo stipendio accreditato non può essere toccato. Il pignoramento, quindi, colpirà solo la giacenza preesistente sul conto, salvaguardando l’ultimo emolumento affinché il debitore possa disporne per le esigenze di vita immediate. Tutele del Debitore e Ruolo del “Terzo” Nonostante questa procedura nasca come atto stragiudiziale (cioè senza l’intervento preventivo di un giudice), essa avvia un vero e proprio processo esecutivo. Questo significa che le garanzie difensive non vengono meno, ma si spostano in una fase successiva. Come può difendersi il Debitore? Il debitore riceve la notifica dell’atto e ha pieno diritto di reagire. Non è spettatore passivo. Le armi a sua disposizione sono le opposizioni esecutive: Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Si utilizza per contestare il diritto dell’Agente di procedere. Quando usarla: Se il debito era già stato pagato, se è caduto in prescrizione, o se la cartella esattoriale a monte non è mai stata notificata correttamente. 2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Serve a contestare la forma e la regolarità della procedura. Attenzione ai tempi: Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. Cosa deve fare il Terzo Pignorato (Banca, Datore, Inquilino)? Dal momento in cui riceve la notifica, il terzo diventa “custode” delle somme. 1. Blocco delle somme: Non può più far disporre al debitore del denaro pignorato nei limiti di legge.2. Pagamento diretto: A

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