studioramuglia@gmail.com   090 336216

FAQ’s

scopri

FAQ's

L’Abi, l’associazione banche italiana, ha esteso la misura di sostegno alle imprese, la cosiddetta “Impresa in ripresa 2.0”, anche ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 mediante l’aggiornamento all’Accordo per il Credito 2019. L’Accordo prevedeva la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate e di
estendere la scadenza del finanziamento.

Lo stesso articolo 56 del “Cura Italia” ha previsto che i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sono prorogati senza alcuna formalità al 30 settembre 2020. I pagamenti di rate di mutuo o canoni di leasing in scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sono sospesi fino al 30 settembre 2020. In tale ultimo caso il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato in modo da non gravare entrambe le parti.

In questo caso l’articolo del “Cura Italia” è il 49 e prevede che le Pmi potranno, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, ottenere il rilascio di garanzie bancarie a titolo gratuito mediante il ricorso al Fondo di garanzia delle Pmi per un massimo di 5 milioni di euro per impresa. Il Fondo coprirà fino all’80% dell’ammontare del singolo finanziamento per un importo massimo per impresa pari a 1.500.000 euro.

Sempre l’articolo 49 del “Cura Italia” coprirà il 90% degli interventi di riassicurazione (a condizione che le garanzie rilasciate dal Consorzio di garanzia collettiva dei fidi o da altro fondo di garanzia non superino l’80%) per un importo massimo garantito di 1.500.000 euro per impresa.

La garanzia del Fondo per le Pmi potrà essere utilizzata anche per rinegoziare vecchi finanziamenti purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo del valore almeno del 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento rinegoziato.

In tal caso l’azienda deve consentire l’uso di mascherine e dispositivi di protezione individuale, quali guanti, occhiali e tute, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, rispettando sempre il metro di distanza tra le persone.

In questo periodo di emergenza, il datore di lavoro può ricorrere al riconoscimento di congedi o ferie e, se attuabile, al cosiddetto smart working o lavoro agile, cioè alla possibilità di lavorare da casa.

In alcune circostanze vi è stato contrasto tra le ordinanze regionali e le disposizioni del Governo. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la prevalenza dei decreti governativi sulle ordinanze regionali sia per valenza gerarchica che per assicurare l’uniformità del livello di tutela sull’intero territorio nazionale.

I genitori-lavoratori possono usufruire di uno speciale congedo parentale (non più di 15 giorni) per figli di età non superiore ai 12 anni o con comprovate disabilità, con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione. Tale strumento vale per entrambi i genitori del nucleo familiare a condizione che non siano beneficiari di altre misure di sostegno.

Non necessariamente: è infatti possibile pagare in un’unica soluzione entro il primo giugno 2020 o rateizzare fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, è sospeso, per il periodo 8 marzo-31 marzo 2020, l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente o assimilato, le trattenute dell’addizionale regionale e comunale, l’Iva, versare i contributi Inps ed i premi Inail. Tutto potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il primo giugno 2020 o potrà essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio.

È il Fondo speciale istituito dal Governo per aiutare i lavoratori che hanno ridotto o sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria. È utilizzato anche per erogare le indennità ai contagiati, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Il ministro del Lavoro e il ministro dell’Economia e delle finanze definiscono i criteri di priorità e le modalità di distribuzione delle indennità.

L’indennità verrà rilasciata ai professionisti che hanno dichiarato un reddito fino a 50mila euro nell’anno di imposta 2018. Chi possiede un reddito fino a 35 mila euro, non deve presentare ulteriori requisiti; chi ha un reddito compreso tra 35 e i 50mila euro, deve dimostrare di aver chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo dell’anno in corso ovvero di aver subìto una riduzione del 33% dell’attività del primo trimestre 2020 rispetto a quello 2019.

No, nei provvedimenti d’urgenza adottati non ci sono norme che lo consentano esplicitamente e non viene ritenuta configurabile un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tutela del conduttore, però, l’articolo 65 del “Cura Italia” riconosce un credito d’imposta pari al 60% del canone versato, per ora valido per il solo mese di marzo e per gli immobili compresi nella categoria catastale c/1

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano e che non hanno conseguito ricavi superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non far sottoporre a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta i ricavi o i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 ed il 31 marzo 2020. Anche in tale ipotesi il tutto potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o potrà essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio

Il 14 marzo scorso Confindustria ha firmato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, nel quale vengono indicate le misure di precauzione che le imprese devono adottare al fine di evitare i contagi. Le aziende devono informare lavoratori e persone esterne circa le disposizioni del Ministero della Salute e delle Autorità attraverso dépliant informativi, tutelando i dipendenti con controlli della temperatura corporea, costante pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro e particolari procedure di ingresso, transito ed uscita per visitatori e fornitori.

Tale modalità lavorativa, introdotta dalla legge 22 maggio 2017 numero 81, consente al lavoratore di esercitare la propria professione da casa utilizzando apparecchiature tecnologiche. È comunque garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto al lavoro ordinario.

No, tali agevolazioni valgono soltanto per le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data del 17 marzo 2020 (data dell’adozione del decreto in questione), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, e cioè imprese che siano in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

Torna su