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Ditta individuale o SRL: differenze, vantaggi e costi

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Ogni imprenditore che intende avviare una propria attività si trova davanti ad una prima decisione cruciale: la costituzione di una ditta individuale o di una società a responsabilità limitata. Questa scelta non è solo burocratica ma determina la protezione del tuo patrimonio e il futuro del tuo progetto.

Quest’articolo ha lo scopo di esaminare le caratteristiche strutturali e fiscali della ditta individuale e della società a responsabilità così da rendere più consapevole l’imprenditore che vuole avviare la propria attività.

Ditta individuale e SRL: costi e concetti base

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice con cui una persona può avviare un’attività. La ditta essendo individuale appartiene ad una sola persona fisica che ne è il proprietario, la quale risponderà delle obbligazioni con il proprio patrimonio personale.

Per costituirla non serve un notaio e i costi da affrontare possono variare da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 750,00 comprensivo di spese.

Di contro, la società a responsabilità limitata (SRL) non è altro che una società che gode per l’appunto di una responsabilità limitata al patrimonio della società e, pertanto, farà fronte alle obbligazioni assunte solo con il patrimonio della SRL e non con il patrimonio personale dei suoi soci.

La società in esame può essere costituita da uno o più soci. Nel primo caso si tratta di una srl unipersonale.

Ai sensi dell’art. 2463 c.c., per costituire una srl è necessario l’atto costitutivo che assume un ruolo centrale in quanto deve contenere:

i. le generalità di ogni socio;

ii. la denominazione della società;

iii. l’oggetto sociale, che altro non è che l’attività svolta dalla società costituenda;

iv. l’ammontare del capitale sociale che non può essere inferiore a € 10.000,00 (N.B. il capitale sociale può essere anche di € 1,00 nel caso di Società a responsabilità limitata semplificata);

v. l’indicazione dei conferimenti di ogni socio e le quote di partecipazione di ogni socio;

vi. le norme relative al funzionamento della società, in particolare quelle che riguardo l’amministrazione e la rappresentanza;

vii. l’indicazione del soggetto a cui è affidata l’amministrazione della società e l’eventuale revisore legale dei conti;

viii. l’importo globale, anche in maniera approssimativa, delle spese per la costituzione che saranno poste a carico della società.

Proprio per la sua importanza, l’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico.

Il successivo art. 2464 c.c. precisa che al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato, all’organo amministrativo, almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per la costituzione di una s.r.l. è sicuramente necessaria la presenza di un notaio, il quale dovrà controllare e garantire la conformità alla legge dello statuto, redigere l’atto costitutivo e registrare la società nel registro delle imprese.

N.B. il notaio potrebbe anche redigere lo statuto utilizzando un modello standard. Tuttavia, è sempre consigliato rivolgersi al proprio legale e/o commercialista al fine di adottare uno statuto adatto al tuo progetto imprenditoriale.

Responsabilità per le obbligazioni e struttura societaria

La ditta individuale ha una responsabilità patrimoniale c.d. imperfetta, ciò significa che in caso di insolvenza per le obbligazioni assunte sarà l’imprenditore personalmente a rispondere di queste con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Differentemente la s.r.l. ha un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta e, pertanto, la società è l’unica responsabile per le obbligazioni che assume e, quindi, il patrimonio dei soci non potrà essere aggredito dai crediti della s.r.l.

Un’altra differenza tra s.r.l. e ditta individuale sta nel fatto che, nella SRL, l’organo amministrativo può non coincidere con il proprietario della società. Ciò si avrà nel caso in cui il soggetto che riveste il ruolo di Amministratore non coincide con i soci della s.r.l.

La s.r.l., infatti, è composta da tre organi: l’assemblea, gli amministratori e l’organo di controllo.

L’assemblea dei soci: ha un ruolo decisionale all’interno della società e, pertanto, è attraverso quest’organo che la società forma la sua volontà sintetizzando gli interessi dei soci e definendo la strategia imprenditoriale.

Come previsto dall’art. 2479 bis c.c., l’assemblea deve essere convocata secondo le modalità indicate nell’atto costitutivo il quale definisce anche il luogo in cui essa si riunisce (presso la sede sociale se non previsto diversamente).

Le materie sulle quali l’assemblea può deliberare sono indicate in parte nell’atto costitutivo e in parte sono previste dalla legge (art. 2479 c.c.).

Gli amministratori: hanno il compito di gestire l’impresa e di rappresentarla esternando ai terzi la volontà dell’assemblea. Una Srl può avere anche un singolo amministratore o un consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell’art. 2383 c.c., gli amministratori sono nominati dall’assemblea ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Essi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. Possono essere revocati in qualunque momento dall’assemblea anche se nominati nell’atto costitutivo salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Ai sensi dell’art. 2476 c.c., ogni socio può proporre un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e può altresì richiedere provvedimenti cautelari di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

Gli amministratori devo redigere il bilancio di esercizio che deve essere approvato dall’assemblea.

L’organo di controllo: è previsto dall’atto costitutivo il quale determina le competenze e i poteri.

L’art. 2477 c.c. prevede i casi in cui l’organo di controllo o il revisore è obbligatorio. Pertanto, ove non vi sia l’obbligo previsto dall’ordinamento ovvero quando cessano i requisiti che rendono obbligatoria la nomina di un organo di controllo per tre esercizi conseguivi non è necessario nominare o mantenere un organo di controllo se non per scelte imprenditoriali.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, la ditta individuale è soggetta ad IRPEF e, pertanto, l’imposta sul reddito che la ditta dovrà versare si determina in base ad aliquote a scaglioni che vanno da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. La base imponibile di tale imposta è costituita dal reddito complessivo della ditta.

Oltre all’IRPEF, la ditta individuale è soggetta anche alle addizionali comunali e regionali dovute per l’appunto al Comune e alla Regione ove si ha la residenza fiscale. Ad esempio, una ditta che ha la propria residenza fiscale a Messina dovrà pagare l’addizionale regionale avente un’aliquota del 1,23% del reddito imponibile e l’addizionale comunale avente un’aliquota del 0,80% del reddito imponibile.

Tuttavia, la ditta individuale può, alla presenza di alcuni requisiti, beneficiare del regime forfettario che permette  alle ditte, di accedere ad una tassazione agevolata.

L’agevolazione consiste nell’applicare al reddito imponibile un’unica imposta nella misura del 15% che sostituisce le imposte ordinarie previste (sui redditi, addizionali regionale e comunale). Inoltre, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti indicati dal legislatore.

Di contro, chi opera in regime forfettario, tuttavia, non potrà dedurre alcuna spesa ad eccezione dei contributi previdenziali versati nell’anno.

A differenza della ditta individuale, la Società a Responsabilità Limitata (SRL) è un’entità giuridica separata dai soci e ha un proprio regime fiscale. Le imposte principali a cui è soggetta sono:

  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società): L’imposta sul reddito delle società è calcolata sull’utile imponibile, con un’aliquota fissa del 24%.

  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): Questa imposta regionale ha un’aliquota ordinaria del 3,9% e si applica sul valore della produzione netta della società.

Inoltre, nel momento in cui la SRL decide di distribuire gli utili, questi devono essere tassati con la ritenuta del 26% (salvo il caso in cui è possibile applicare la PEX).

Sia la SRL che la ditta individuale in regime ordinario dovranno aprire la partita iva.

Come scegliere la forma societaria adatta alle tue esigenze?

La scelta la ditta individuale e la SRL o SRLs deve necessariamente prendere in considerazione il volume di affari che si attende dalla propria attività.

Se ti aspetti un basso volume di affari per i primi anni di attività è consigliabile aprire una ditta individuale anche considerando i minori costi di avviamento.

Se invece conti di avere un volume di affari consistente, converrebbe aprire una SRL o SRLs ed eventualmente pianificare gli aspettati fiscali integrando un piano di welfare.

Va considerato che la ditta individuale potrebbe trasformarsi in SRL nel momento in cui raggiunga dei volumi d’affari importanti o l’imprenditore intende sviluppare maggiormente il proprio progetto imprenditoriale.

Conclusioni

La scelta tra ditta individuale e SRL incide sulla riuscita di un progetto imprenditoriale. Struttura societaria e strategie fiscali vanno valutate con attenzione, meglio se con l’aiuto di professionisti esperti. Il nostro studio supporta imprenditori e società nell’avvio e nella crescita da oltre trent’anni. Fissa un appuntamento per una consulenza personalizzata.

Fonti normative
  • Codice civile, artt. 2383, 2463, 2464, 2477, 2479 e 2479 bis.

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