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consulenza fiscale

Gestione del Patrimonio Immobiliare Ipotecato

Nel contesto economico attuale, molte Piccole e Medie Imprese (PMI) e privati cittadini si trovano a gestire una situazione paradossale: il possesso di un patrimonio immobiliare di valore, che tuttavia risulta “congelato” e inutilizzabile a causa di iscrizioni ipotecarie da parte dell’Agente della Riscossione (ADER). L’ipoteca esattoriale, spesso iscritta a garanzia di consistenti debiti tributari o previdenziali, trasforma un asset in una passività: il bene non può essere venduto facilmente, non può essere offerto in garanzia agli istituti di credito per ottenere nuova liquidità e, col tempo, rischia di deteriorarsi o di finire all’asta giudiziaria, con una conseguente perdita massiccia di valore. Il nostro Studio affronta queste criticità non come meri problemi burocratici, ma come sfide strategiche che richiedono un approccio integrato: legale, fiscale e tecnico. Oggi vorremo condividere con voi un Case Study affrontato dallo Studio Ramuglia che illustra come, attraverso l’applicazione sapiente di normative spesso trascurate, sia possibile sbloccare la vendita di un immobile ipotecato, soddisfare l’Erario e proteggere l’acquirente da rischi futuri. Il Caso Studio: Una Complessità Stratificata Una contribuente proprietaria di diversi cespiti immobiliari in un comune della provincia siciliana aveva un’iscrizione ipotecaria massiva sull’intero compendio immobiliare per un capitale superiore ai 130.000 euro, con un montante complessivo che superava i 260.000 euro. La situazione era ulteriormente complicata da tre fattori critici: La Comproprietà: L’immobile oggetto della vendita (un locale deposito allo stato di rudere) non era interamente di proprietà della contribuente, ma detenuto pro-quota al 50% con altri soggetti terzi. Il Contesto della Rottamazione: La cliente aveva aderito alla procedura di “Rottamazione Quater” (L. 197/2022). Se da un lato ciò riduceva il carico sanzionatorio, dall’altro non cancellava automaticamente l’ipoteca, che rimaneva attiva a garanzia del pagamento delle rate residue. L’Esigenza di Liquidità: La vendita era funzionale a reperire le risorse necessarie per onorare proprio le rate della definizione agevolata, creando un circolo vizioso: per pagare l’ADER serviva vendere, ma per vendere serviva il consenso dell’ADER. Il Quadro Normativo: L’Articolo 52 del D.P.R. 602/1973 Per risolvere questo stallo, lo Studio ha individuato nella disciplina della riscossione mediante ruolo lo strumento chiave: l’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Questa norma, di natura eccezionale, consente al debitore di procedere alla vendita di un bene pignorato o ipotecato, previa autorizzazione dell’Agente della Riscossione. Tuttavia, il rilascio di tale nulla osta non è discrezionale, ma subordinato al rispetto di criteri tecnici rigorosi. Il legislatore ha inteso favorire la “vendita privata” rispetto a quella forzata (all’asta), poiché la prima garantisce solitamente un realizzo superiore e tempi più rapidi per lo Stato. Tuttavia, affinché l’operazione sia valida, il prezzo di vendita deve essere ritenuto congruo. Qui interviene l’importanza della consulenza tecnica: i professionisti dello Studio ha dovuto asseverare che il valore proposto fosse conforme ai parametri degli artt. 68 e 79 del medesimo decreto, basati su coefficienti legati alla rendita catastale. L’Iter Procedurale: Dalla Strategia all’Esecuzione L’attività dello Studio si è articolata in diverse fasi lavorative, ciascuna essenziale per la riuscita dell’operazione. Analisi e Negoziazione Telematica Inizialmente, lo Studio ha dovuto mappare l’intero fascicolo esattoriale della cliente. In un’epoca di digitalizzazione, il primo ostacolo è stato l’interazione con i portali istituzionali. Nonostante le difficoltà di accesso diretto a causa dei carichi di lavoro degli uffici pubblici, lo Studio ha forzato la comunicazione via PEC e portale telematico, depositando le istanze di restrizione ipotecaria e i modelli di delega necessari (Mod. RD1). La Determinazione Tecnica del Valore Uno degli errori più comuni in queste operazioni è proporre un prezzo di vendita basato puramente sul mercato. L’ADER, tuttavia, si muove su binari normativi rigidi. Lo Studio ha effettuato un calcolo analitico: partendo dalla rendita catastale rivalutata, applicando i moltiplicatori di legge (es. 120 per la categoria C/2), è stato determinato un valore di piena proprietà di circa 58.000 euro. Di conseguenza, la quota del 50% di spettanza della cliente è stata cristallizzata in circa 30.000 euro. Questa precisione aritmetica ha impedito all’Agente della Riscossione di eccepire una svendita del bene a danno dell’Erario. La Gestione del Diniego e la Mediazione In itinere, l’ADER aveva inizialmente emesso un preavviso di diniego, motivato da una presunta scarsa chiarezza sulla ripartizione del prezzo tra le comproprietarie. In questa fase, la componente “legale-negoziale” dello Studio è stata determinante. Attraverso memorie integrative e colloqui diretti con i funzionari (referenti di diverse sedi provinciali), lo Studio ha dimostrato che il versamento proposto copriva interamente la quota di valore della debitrice, garantendo il soddisfacimento del fisco senza intaccare ingiustamente i diritti dei comproprietari estranei al debito. Il Rogito: La Partecipazione dell’ADER e il Flusso Finanziario Il culmine dell’attività si è raggiunto davanti al Notaio. A differenza di una vendita ordinaria, l’atto ha visto il richiamo esplicito dell’autorizzazione protocollata dall’ADER. Il meccanismo finanziario è stato blindato: L’acquirente non ha versato il prezzo alla venditrice, ma ha effettuato un bonifico irrevocabile di pagamento direttamente sul conto corrente dell’Agente della Riscossione. Tale bonifico è stato indicato nell’atto come saldo del prezzo per la quota della parte debitrice. La quietanza di pagamento è diventata la prova documentale per ottenere la successiva restrizione dell’ipoteca. Questo schema garantisce al compratore che il denaro versato “liberi” effettivamente il bene dai gravami, senza che vi sia il rischio di distrazione delle somme da parte del venditore. Il Valore Aggiunto: La Tutela dall’Azione Revocatoria Uno dei punti cardine che il nostro Studio sottolinea sempre ai propri clienti e partner commerciali è la sicurezza giuridica post-vendita. In una normale compravendita tra privati, se il venditore è insolvente o ha debiti pregressi, i creditori (Stato incluso) potrebbero esercitare l’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) entro cinque anni, sostenendo che la vendita sia stata un mezzo per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. Nel caso della procedura ex art. 52, questo rischio è praticamente annullato. Assenza di Pregiudizio: Poiché il prezzo è certificato secondo criteri legali e incassato direttamente dal creditore principale (ADER), non vi è alcun danno per i creditori. Trasparenza Istituzionale: L’intervento dell’Autorità pubblica che autorizza la vendita “assevera” la regolarità dell’operazione. L’acquirente, dunque, acquista un

La riduzione dei termini di accertamento

L’ordinamento tributario italiano offre diverse opportunità per mitigare il rischio di controlli prolungati ma, spesso, queste agevolazioni nascondono insidie procedurali che possono vanificarne i benefici con un solo errore materiale. Una delle misure più interessanti per i titolari di partita IVA è la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento, introdotta per incentivare la trasparenza e la digitalizzazione dei flussi finanziari. Tuttavia, dalla prassi recente e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il mantenimento di questo “scudo temporale” richiede un rigore assoluto nella gestione dei pagamenti. In questo articolo analizzeremo il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento, disciplinato dal D.Lgs. n. 127/2015, un’opportunità significativa per i soggetti passivi IVA. Normativa della riduzione dei termini di accertamento La base giuridica di questa agevolazione risiede nell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Questa norma dispone che i termini di decadenza per gli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) che dell’IVA, possono essere ridotti di due anni per i soggetti passivi (e quindi per il contribuente) che garantiscono la tracciabilità totale dei pagamenti ricevuti ed effettuati dello Stato. In termini pratici, se il termine ordinario per un accertamento è solitamente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per chi rispetta i requisiti di tracciabilità questo termine si ferma al terzo anno. Si tratta di un vantaggio competitivo e gestionale enorme, poiché riduce drasticamente il periodo in cui l’amministrazione finanziaria può contestare le scelte fiscali del contribuente. Le quattro condizioni essenziali per l’accesso al beneficio dell’accertamento Per poter beneficiare della riduzione biennale, non è sufficiente operare in modo trasparente ma è anche necessario che concorrano simultaneamente quattro requisiti fondamentali previsti dalla legge: Fatturazione Elettronica: Il requisito della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) deve essere inteso in senso assoluto. Non è sufficiente che la maggior parte delle fatture sia elettronica; tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura devono essere documentate tramite SdI. Sono escluse da tale perimetro solo le operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale, che ricadono nel punto successivo. Un’unica fattura emessa in formato cartaceo (laddove non consentito da specifiche eccezioni normative) può compromettere il requisito per l’intero anno. Corrispettivi Telematici: Per chi effettua commercio al minuto o attività assimilate, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Eventuali malfunzionamenti del registratore telematico devono essere gestiti secondo la procedura d’emergenza prevista dalla normativa (annotazione sul registro di emergenza e invio dei dati entro i termini previsti), altrimenti l’omessa trasmissione di un singolo corrispettivo può inficiare il beneficio. Tracciabilità dei Pagamenti: Tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro devono avvenire esclusivamente tramite strumenti tracciabili. Indicazione in Dichiarazione: Il contribuente deve esplicitare la sussistenza dei requisiti attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi (solitamente nel quadro RS). Strumenti di pagamento considerati tracciabili Secondo il DM 4/8/2016, i mezzi idonei a garantire il beneficio sono esclusivamente i seguenti: Strumento Requisiti di Validità Bonifico Bancario o Postale Carte di debito Circuiti nazionali o internazionali Carte di credito Qualsiasi circuito Assegno Bancario/Circolare Obbligatoria la clausola di non trasferibilità Il limite dei 500 euro e la trappola del “singolo errore” Il cuore del monitoraggio fiscale riguarda la soglia dei 500 euro. La normativa stabilisce che la riduzione dei termini NON si applica se, con riferimento a un singolo periodo d’imposta, il contribuente effettua o riceve anche un solo pagamento superiore a tale cifra mediante strumenti non tracciati, come il denaro contante. L’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio estremamente rigoroso: il beneficio si perde per l’intero periodo d’imposta. Non rileva la natura occasionale dell’errore né l’importo complessivo delle operazioni tracciate durante l’anno. Se in un anno di attività caratterizzato da migliaia di transazioni elettroniche viene effettuato un unico acquisto in contanti da 501 euro, la riduzione di due anni decade istantaneamente per tutte le operazioni di quell’anno. Un punto critico spesso sottovalutato riguarda la composizione dell’importo-soglia. Secondo la risposta ad interpello n. 77/2026, il limite deve essere considerato al lordo: È comprensivo di tasse e oneri. Include spese che non incidono sulla base imponibile. Riguarda la totalità delle attività realizzate nell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo. Una delle novità interpretative più rilevanti riguarda l’acquisto dei valori bollati. Spesso considerati come spese “neutre” o marginali, i pagamenti per marche da bollo rientrano pienamente nell’obbligo di tracciabilità se l’importo supera i 500 euro. Molti contribuenti acquistano pacchetti di marche da bollo presso le rivendite autorizzate pagando in contanti. Se tale acquisto supera la soglia di 500 euro, l’integrità della tracciabilità viene compromessa. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che anche queste spese, se non effettuate con strumenti tracciabili, integrano un comportamento non idoneo a consentire la riduzione dei termini di accertamento. Ad esempio, il pagamento in contanti di una fattura per una prestazione professionale di 450 euro a cui si aggiungono 99 euro di IVA (per un totale di 549 euro) determina la perdita del beneficio. Lo stesso vale per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Il ruolo del professionista e la gestione della “piccola cassa” Per i consulenti fiscali e i professionisti che gestiscono le scritture contabili, la sfida si sposta dalla mera verifica formale delle fatture al controllo sostanziale dei flussi finanziari. Non basta più verificare la “spunta” sulla casella della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un’asseverazione con rilevanti conseguenze. Qualora l’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, contesti la decadenza dal beneficio a causa di un’operazione non tracciata (come l’acquisto di valori bollati in contanti per oltre 500 euro), e proceda a un accertamento nel quarto o quinto anno, il contribuente potrebbe rivalersi sul professionista. La contestazione si baserebbe sul danno subito a causa dell’errata attestazione in dichiarazione, che ha generato un falso affidamento sulla chiusura anticipata del periodo accertabile. Tale responsabilità può emergere anche a distanza di anni e rende indispensabile per il professionista non

Tasse su canoni di locazione non percepiti: come evitarle

Ti è mai capitato di dover versare le tasse su canoni di locazione che il tuo inquilino non ti ha mai pagato? Se possiedi un negozio, un ufficio o un capannone, sai bene che oltre al danno della morosità spesso arriva la beffa del Fisco. A differenza delle abitazioni, dove la legge è più “clemente”, nel settore commerciale il principio è rigido: se il contratto è vivo, le tasse si pagano. In questo articolo, spiegheremo perché accade e, soprattutto, come puoi proteggerti con le giuste clausole contrattuali. La grande disparità: Abitativo vs Commerciale Il sistema fiscale italiano, in materia di redditi fondiari, si basa sul principio secondo cui tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione (art. 26 TUIR). Semplificando il concetto, il Fisco controlla nei Registri la presenza di contratti di locazione registrati e il canone di locazione indicato negli stessi e considera quel canone come incassato. Tuttavia, lo stesso articolo 26 TUIR prevede una deroga significativa per i contratti di locazione abitativa: Locazioni Abitative: i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito del locatore a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento. È persino possibile recuperare le tasse già pagate tramite un credito d’imposta. Locazioni Commerciali: non opera alcuna deroga e si applica in modo rigoroso il principio di imputazione del reddito basato sulla titolarità del diritto reale e sull’esistenza del vincolo contrattuale, a prescindere dall’effettivo incasso dei canon Quindi, in questo caso è necessario attendere il provvedimento del Giudice che convalida lo sfratto. Per l’Agenzia delle Entrate, se hai un contratto d’affitto commerciale, quel reddito esiste “sulla carta” e deve essere tassato (IRPEF), anche se l’inquilino è moroso da mesi. (Se devi concludere un contratto di locazione commerciale e vuoi tutelarti anche in caso di morosità ti invito al leggere il nostro articolo sul contratto di locazione) Perché il Fisco pretende il pagamento di canoni non pagati? Il pagamento delle tasse sui canoni di locazione anche non percepiti di un contratto di locazione registrato è dovuto sulla scorta del principio, chiarito anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 27550/2024, secondo cui la capacità contributiva di un soggetto può essere desunta da qualsiasi indice di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore. Tale orientamento è in linea con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nelle locazioni commerciali, il legislatore compie una “finzione giuridica”: presume che il solo fatto di possedere un contratto attivo equivalga a una ricchezza reale. La percezione effettiva del denaro è considerata irrilevante ai fini fiscali finché il contratto è in vita. Questo significa che il proprietario viene tassato su una “ricchezza potenziale” che, a causa della morosità, si trasforma in una perdita netta. È un meccanismo rigido che non ammette prove contrarie, se non lo scioglimento formale del vincolo contrattuale. Il riferimento al canone locativo come base imponibile è considerato un’eccezione alla regola generale della rendita catastale e, tale eccezione, può operare solo finché esiste un contratto valido ed efficace che giustifichi il pagamento di un “canone in senso tecnico”. Pertanto, l’obbligo di dichiarare i canoni, anche se non percepiti, e di pagare le relative tasse su di esso, cessa solo nel momento in cui il contratto di locazione viene meno e ciò può avvenire per le seguenti motivazioni: Risoluzione Giudiziale: Una sentenza che dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento. Convalida di Sfratto: Il provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. Risoluzione di Diritto: Il verificarsi di una causa di risoluzione automatica, come l’attivazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o la scadenza del termine in una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Scadenza Naturale del Contratto: La fine del termine di durata previsto dal contratto (art. 1596 c.c.). N.B. La risoluzione del contratto, anche se consensuale, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dalla locazione all’occupazione senza titolo: canoni di locazione o indennità di occupazione? Un errore comune è pensare che, una volta cessato il contratto, le somme eventualmente versate dall’inquilino rimasto all’interno dei locali siano ancora “canoni”. Giuridicamente, dopo la risoluzione del contratto (sia essa giudiziale o stragiudiziale), il rapporto cambia natura: non si parla più di canone di locazione, ma di indennità di occupazione. Questa distinzione è fondamentale: mentre il canone è tassato “per competenza” (cioè perché previsto dal contratto, anche se non incassato), l’indennità di occupazione segue spesso criteri di tassazione differenti. Interrompere tempestivamente la locazione permette quindi di uscire dal regime punitivo dei redditi fondiari, limitando il prelievo fiscale solo a quanto effettivamente percepito o stabilito come risarcimento per il danno da occupazione illegittima. La Soluzione dello Studio Ramuglia: La Clausola Risolutiva Espressa Data la rigidità del sistema, per il locatore di un immobile commerciale è essenziale agire con la massima tempestività di fronte alla morosità del conduttore. Attendere significa accumulare un debito fiscale su somme mai incassate La strategia più efficace per tutelarsi è l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa (Art. 1456 C.C.). Perché la risoluzione operi, non è sufficiente il mero inadempimento: è necessario che il locatore dichiari espressamente alla controparte di volersi avvalere della clausola. È importante ricordare che la risoluzione, nei contratti di durata, opera ex nunc, ovvero dal momento in cui si verifica. Ciò significa che tutti i canoni maturati e non pagati fino a quel momento rimangono comunque reddito imponibile per il locatore. Come funziona la tutela: Automatismo: Il contratto si risolve automaticamente se il conduttore non paga anche una sola rata entro la scadenza pattuita. Stop alle Tasse: Una volta che il proprietario dichiara di volersi avvalere della clausola, l’obbligo di dichiarare i canoni cessa immediatamente. Velocità: Non devi attendere i mesi (o anni) di un giudizio di sfratto per dire al Fisco che non stai più guadagnando. Per rendere la cessazione del reddito opponibile all’Agenzia delle Entrate, è essenziale registrare tempestivamente la risoluzione del contratto. L’Importanza della Registrazione della Risoluzione per non vedere più tassati

Guida ai Rimborsi e Indennità di Trasferta

I dipendenti e gli amministratori possono percepire indennità e rimborsi per le spese di trasferta affrontate. Relativamente alla disciplina delle indennità di trasferta, l’art. 50, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R., equipara la figura dell’amministratore a quella del lavoratore dipendente. Trasferte: Differenze tra Locali ed Extra-comunali Per una più chiara disamina della disciplina, è fondamentale effettuare una macro distinzione tra:  trasferte effettuate in località comprese nel territorio comunale (dove si trova la sede di lavoro), per le quali è previsto che le indennità e i rimborsi concorrono integralmente a formare il reddito;  trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale (dove si trova la sede di lavoro).  Per questo tipo di trasferte è possibile adoperare alternativamente tre tipi di rimborso: A. Indennità forfettaria Le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fino all’importo di € 46,48 al giorno se effettuate in Italia, e fino a € 77,47 al giorno per trasferte all’estero. La quota di indennità che concorre a formare il reddito non subisce inoltre alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta (anche nell’ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore).  Nota Bene: I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, NON concorrono a formare reddito quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea documentazione (ad es. scontrini).  Restano invece assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta (salvo quanto precisato nel rimborso misto di seguito esaminato). B. Rimborso misto: Nel caso in cui venga corrisposta un’indennità di trasferta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, le soglie di esenzione sopra dette sono ridotte: di un terzo per il rimborso delle spese di vitto o alloggio; di due terzi per il rimborso di entrambe le spese. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, NON concorrono comunque a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre, ogni altro eventuale rimborso di spesa è assoggettato interamente a tassazione. C. Rimborso analitico: Questo tipo di rimborso prevede che:  i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, di trasporto e di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, NON concorrono a formare il reddito; sono esclusi da imposizione il rimborso di altre spese (parcheggio, telefono, lavanderia, etc.), se analiticamente attestate dal dipendente/amministratore in trasferta, fino ad un importo di € 15,49 al giorno per le trasferte in Italia e di € 25,82 al giorno per le trasferte all’estero. Indipendentemente dall’importo, l’eventuale corresponsione di un’indennità, in aggiunta al rimborso analitico,  concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. Nota Bene: La scelta tra uno dei sistemi di rimborso sopra indicati deve essere fatta con riferimento all’intera trasferta. Considerazioni finali e suggerimenti L’azienda ha la possibilità di scegliere quale metodo di rimborso applicare per l’intera trasferta, tenendo conto delle esigenze operative e delle normative fiscali vigenti. Al fine di evitare che eventuali somme eccedenti i limiti previsti concorrano alla formazione del reddito imponibile, è sempre consigliabile tenere un’attenta documentazione delle spese sostenute. Bisogna sempre considerare che, indipendentemente dallo schema scelto, le indennità devono essere aumentate o ridotte secondo le disposizioni degli articoli 51 commi 5, 6 e 7 e articolo 95 comma 3 del T.U.I.R. Al fine di poter effettuare la scelta dello schema da adottare per le trasferte all’estero, si segnala che: la compilazione della nota spese è obbligatoria per tutti i rimborsi analitici e misti. La nota spese deve includere: (i) la data; (ii) i dettagli della trasferta (luogo e motivo) e (iii) la documentazione delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, ecc.). Tutti i giustificativi devono essere conservati in formato originale o digitale, per garantire la tracciabilità e la conformità ai requisiti fiscali; le spese relative a vitto, alloggio e trasporto non concorrono alla formazione del reddito se adeguatamente documentate. Pertanto, è fondamentale che le aziende stabiliscano procedure interne per garantire che i dipendenti presentino i giustificativi in modo puntuale e completo; per le spese diverse da vitto, alloggio e trasporto, il limite giornaliero per l’esenzione è fissato a € 15,49 per trasferte in Italia e € 25,82  per trasferte all’estero. Ogni eccedenza rispetto a tali importi sarà soggetta a tassazione, anche se documentata. Infine, è consigliabile che l’azienda definisca chiaramente le policy aziendali relative alla trasferta e ai rimborsi spese, per garantire uniformità nella gestione e per evitare contenziosi. Queste regole interne dovrebbero coprire: Le modalità di autorizzazione della trasferta; Le tipologie di spese rimborsabili; I limiti di spesa giornalieri per diverse categorie di spese (inclusi vitto, alloggio e altre spese); La tempistica e le modalità di presentazione della documentazione. Fonti normative: – Art. 50, comma 1, lett. c)-bis T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); – Art. 51, commi 1, 5, 6, 7 T.U.I.R.; – Art. 95, comma 3 T.U.I.R.; – Circolare del Ministro delle Finanze n.  326/1997; – Circolare n. 7/2001.

Tutte le novità dal 01/01/2023 (legge di bilancio n. 197/2022)

Limite circolazione del contante: elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Si potrannoeffettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro.

FLAT TAX INCREMENTALE, COSÌ GLI AUTONOMI RISPARMIANO IL 66%

La flat tax del 15% sugli incrementi di reddito – nei casi più favorevoli – ridurrà a un terzo il peso delle imposte sulle maggiori somme dichiarate dagli autonomi. Qualche esempio può chiarire meglio chi ci guadagnerà con il nuovo tributo previsto per il 2023 dal disegno di legge di Bilancio.

ISEE, DA LUGLIO PRIORITÀ ALLA PRECOMPILATA

Dal prossimo anno cambierà anche l’Isee. Il restyling dello strumento oggi indispensabile per accedere a tante prestazioni sociali, anche agevolate (dall’assegno unico per i figli ai bonus gas e luce) avverrà a partire dal 1° luglio 2023.

Fondo impresa femminile

200 milioni di euro per l’imprenditoria femminile. Da maggio sarà possibile presentare le domande online per richiedere gli incentivi per  avviare nuove attività o rafforzare attività esistenti per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Sono disponibili incentivi a fondo perduto e/o con finanziamenti a tasso zero.  Chi può beneficiarne? Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili: cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne imprese individuali con titolare donna lavoratrici autonome con partita IVA Agevolazione Sono previste due linee di intervento: Nuove attività – avviate da meno di 12 mesi Linea A: “Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili”, dedicata alle imprese/lavoratrici autonome  costituite da meno di 12 mesi. Progetti sino a € 100.000 80% fondo perduto (max € 50.000) 90% fondo perduto per donne disoccupate (max € 50.000) Progetti da € 100.000 a € 250.000 50% fondo perduto Attività esistenti da più di 12 mesi Linea B: “Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili“, dedicata alle imprese /lavoratrici autonome costituite da oltre 12 mesi. Progetti max € 400.000 40% fondo perduto 40% finanziamento a tasso zero   In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi.  Spese ammissibili Le voci di spesa ammesse sono: immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature, opere edili)); immobilizzazioni immateriali (software, servizi cloud); personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato; esigenze di capitale circolante (materie prime, oneri di locazione, ecc.) opere edili Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi; relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”. Quando presentare la domanda Lo sportello verrà aperto in due fasi successive: per le nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi, la presentazione della domanda sarà possibile dal 19 maggio 2022 per le imprese avviate, costituite da oltre 12 mesi, la presentazione sarà possibile dal 7 giugno 2022 RICHIEDI UNA CONSULENZA [everest_form id=”5140″]

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