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Consulenza Impresa

La riduzione dei termini di accertamento

L’ordinamento tributario italiano offre diverse opportunità per mitigare il rischio di controlli prolungati ma, spesso, queste agevolazioni nascondono insidie procedurali che possono vanificarne i benefici con un solo errore materiale. Una delle misure più interessanti per i titolari di partita IVA è la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento, introdotta per incentivare la trasparenza e la digitalizzazione dei flussi finanziari. Tuttavia, dalla prassi recente e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il mantenimento di questo “scudo temporale” richiede un rigore assoluto nella gestione dei pagamenti. In questo articolo analizzeremo il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento, disciplinato dal D.Lgs. n. 127/2015, un’opportunità significativa per i soggetti passivi IVA. Normativa della riduzione dei termini di accertamento La base giuridica di questa agevolazione risiede nell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Questa norma dispone che i termini di decadenza per gli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) che dell’IVA, possono essere ridotti di due anni per i soggetti passivi (e quindi per il contribuente) che garantiscono la tracciabilità totale dei pagamenti ricevuti ed effettuati dello Stato. In termini pratici, se il termine ordinario per un accertamento è solitamente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per chi rispetta i requisiti di tracciabilità questo termine si ferma al terzo anno. Si tratta di un vantaggio competitivo e gestionale enorme, poiché riduce drasticamente il periodo in cui l’amministrazione finanziaria può contestare le scelte fiscali del contribuente. Le quattro condizioni essenziali per l’accesso al beneficio dell’accertamento Per poter beneficiare della riduzione biennale, non è sufficiente operare in modo trasparente ma è anche necessario che concorrano simultaneamente quattro requisiti fondamentali previsti dalla legge: Fatturazione Elettronica: Il requisito della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) deve essere inteso in senso assoluto. Non è sufficiente che la maggior parte delle fatture sia elettronica; tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura devono essere documentate tramite SdI. Sono escluse da tale perimetro solo le operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale, che ricadono nel punto successivo. Un’unica fattura emessa in formato cartaceo (laddove non consentito da specifiche eccezioni normative) può compromettere il requisito per l’intero anno. Corrispettivi Telematici: Per chi effettua commercio al minuto o attività assimilate, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Eventuali malfunzionamenti del registratore telematico devono essere gestiti secondo la procedura d’emergenza prevista dalla normativa (annotazione sul registro di emergenza e invio dei dati entro i termini previsti), altrimenti l’omessa trasmissione di un singolo corrispettivo può inficiare il beneficio. Tracciabilità dei Pagamenti: Tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro devono avvenire esclusivamente tramite strumenti tracciabili. Indicazione in Dichiarazione: Il contribuente deve esplicitare la sussistenza dei requisiti attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi (solitamente nel quadro RS). Strumenti di pagamento considerati tracciabili Secondo il DM 4/8/2016, i mezzi idonei a garantire il beneficio sono esclusivamente i seguenti: Strumento Requisiti di Validità Bonifico Bancario o Postale Carte di debito Circuiti nazionali o internazionali Carte di credito Qualsiasi circuito Assegno Bancario/Circolare Obbligatoria la clausola di non trasferibilità Il limite dei 500 euro e la trappola del “singolo errore” Il cuore del monitoraggio fiscale riguarda la soglia dei 500 euro. La normativa stabilisce che la riduzione dei termini NON si applica se, con riferimento a un singolo periodo d’imposta, il contribuente effettua o riceve anche un solo pagamento superiore a tale cifra mediante strumenti non tracciati, come il denaro contante. L’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio estremamente rigoroso: il beneficio si perde per l’intero periodo d’imposta. Non rileva la natura occasionale dell’errore né l’importo complessivo delle operazioni tracciate durante l’anno. Se in un anno di attività caratterizzato da migliaia di transazioni elettroniche viene effettuato un unico acquisto in contanti da 501 euro, la riduzione di due anni decade istantaneamente per tutte le operazioni di quell’anno. Un punto critico spesso sottovalutato riguarda la composizione dell’importo-soglia. Secondo la risposta ad interpello n. 77/2026, il limite deve essere considerato al lordo: È comprensivo di tasse e oneri. Include spese che non incidono sulla base imponibile. Riguarda la totalità delle attività realizzate nell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo. Una delle novità interpretative più rilevanti riguarda l’acquisto dei valori bollati. Spesso considerati come spese “neutre” o marginali, i pagamenti per marche da bollo rientrano pienamente nell’obbligo di tracciabilità se l’importo supera i 500 euro. Molti contribuenti acquistano pacchetti di marche da bollo presso le rivendite autorizzate pagando in contanti. Se tale acquisto supera la soglia di 500 euro, l’integrità della tracciabilità viene compromessa. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che anche queste spese, se non effettuate con strumenti tracciabili, integrano un comportamento non idoneo a consentire la riduzione dei termini di accertamento. Ad esempio, il pagamento in contanti di una fattura per una prestazione professionale di 450 euro a cui si aggiungono 99 euro di IVA (per un totale di 549 euro) determina la perdita del beneficio. Lo stesso vale per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Il ruolo del professionista e la gestione della “piccola cassa” Per i consulenti fiscali e i professionisti che gestiscono le scritture contabili, la sfida si sposta dalla mera verifica formale delle fatture al controllo sostanziale dei flussi finanziari. Non basta più verificare la “spunta” sulla casella della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un’asseverazione con rilevanti conseguenze. Qualora l’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, contesti la decadenza dal beneficio a causa di un’operazione non tracciata (come l’acquisto di valori bollati in contanti per oltre 500 euro), e proceda a un accertamento nel quarto o quinto anno, il contribuente potrebbe rivalersi sul professionista. La contestazione si baserebbe sul danno subito a causa dell’errata attestazione in dichiarazione, che ha generato un falso affidamento sulla chiusura anticipata del periodo accertabile. Tale responsabilità può emergere anche a distanza di anni e rende indispensabile per il professionista non

Fondo impresa femminile

200 milioni di euro per l’imprenditoria femminile. Da maggio sarà possibile presentare le domande online per richiedere gli incentivi per  avviare nuove attività o rafforzare attività esistenti per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Sono disponibili incentivi a fondo perduto e/o con finanziamenti a tasso zero.  Chi può beneficiarne? Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili: cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne imprese individuali con titolare donna lavoratrici autonome con partita IVA Agevolazione Sono previste due linee di intervento: Nuove attività – avviate da meno di 12 mesi Linea A: “Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili”, dedicata alle imprese/lavoratrici autonome  costituite da meno di 12 mesi. Progetti sino a € 100.000 80% fondo perduto (max € 50.000) 90% fondo perduto per donne disoccupate (max € 50.000) Progetti da € 100.000 a € 250.000 50% fondo perduto Attività esistenti da più di 12 mesi Linea B: “Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili“, dedicata alle imprese /lavoratrici autonome costituite da oltre 12 mesi. Progetti max € 400.000 40% fondo perduto 40% finanziamento a tasso zero   In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi.  Spese ammissibili Le voci di spesa ammesse sono: immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature, opere edili)); immobilizzazioni immateriali (software, servizi cloud); personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato; esigenze di capitale circolante (materie prime, oneri di locazione, ecc.) opere edili Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi; relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”. Quando presentare la domanda Lo sportello verrà aperto in due fasi successive: per le nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi, la presentazione della domanda sarà possibile dal 19 maggio 2022 per le imprese avviate, costituite da oltre 12 mesi, la presentazione sarà possibile dal 7 giugno 2022 RICHIEDI UNA CONSULENZA [everest_form id=”5140″]

Nuova Irpef

Articolo di Carmelo Ramuglia La legge di bilancio 2022 porta con sé la tanto attesa riforma dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Questa modifica è stata varata per raggiungere una serie di obiettivi ma sempre nel rispetto del principio di progressività presente nell’Irpef.

Senza contratto con il GSE nessuna detrazione 110 sull’impianto fotovoltaico

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede una detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi antisismici e di riqualificazione energetica

Rimozione delle barriere architettoniche e nuova detrazione

La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche. La disposizione è autonoma sia rispetto alla disciplina del Superbonus, ma anche del Sismabonus.

Bonus edilizi: pioggia di chiarimenti

Si è aperta la stagione dei chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria. Il Superbonus e la cessione del credito rappresentano la portata principale, come ampiamente previsto. Fra una risposta all’interpello e l’altra, l’Agenzia delle Entrate emana ulteriori indicazioni operative sulle questioni di principale interesse.

Esonero contributivo assunzioni “under 36”: modalità operative

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2021, spettante a chi assume a tempo indeterminato o stabilizza soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Assumere giovani “under 36”: quanto si risparmia con il cumulo dei bonus contributivi

La Legge di bilancio 2021 incentiva l’occupazione stabile di giovani, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Lo sgravio contributivo previsto dal legislatore spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani “under 36” (o in caso di stabilizzazione di contratti a termine), è totale, se il rapporto viene instaurato nel 2021 o nel 2022 e ha una durata massima più elevata, se la sede di lavoro è ubicata al Sud. Il beneficio, inoltre, è fruibile anche in cumulo con la decontribuzione Sud. Ma quali sono le concrete possibilità di risparmio per i datori di lavoro?

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