studioramuglia@gmail.com 090 336216

Green pass

Green pass: obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori

Quattro decreti legge (nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021) e otto articoli sul green pass racchiudono una disciplina volta a ricostruire obblighi e responsabilità, ma che solleva spinosi problemi interpretativi. Il regime sanzionatorio a carico dei lavoratori inadempienti e degli stessi datori di lavoro è presidiato anche dalle sanzioni penali del T.U. della sicurezza sul lavoro? E ancora, quale trattamento va riservato ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica? Infine, cosa si intende per luogo di lavoro?

Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità

Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 2021, per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 giorni. NOVITÀ

Studio Ramuglia Informa

– Prorogato al 30 settembre l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS – Green pass non necessario per andare al lavoro – Riscossione: nuove scadenze per rottamazione e saldo e stralcio

Torna su