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Obblighi e adempimenti datoriali per la sicurezza in azienda

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Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (DLgs. 9.4.2008 n. 81) facilita i datori di lavoro e gli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’adempimento e comprensione degli obblighi.

Il primo e fondamentale obbligo in capo al datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, alla quale deve seguire l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Premessa Il DLgs. 9.4.2008 n. 81 raccoglie in un unico testo le precedenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, semplificando e riorganizzando il sistema normativo, ampliandone il campo di applicazione a tutti i lavoratori, migliorando le attività di vigilanza e fornendo una maggiore efficacia alle misure preventive e protettive. Il Testo unico inserisce comunque nuove prescrizioni relative ad ulteriori tipologie di rischio lavorativo, nuovi obblighi per i lavori in appalto e dispone un inasprimento del quadro sanzionatorio. L’insieme delle norme previste dal Testo unico disegna un sistema che vede i lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’informazione, la formazione, l’educazione e la sensibilizzazione. La salute, bene e diritto fondamentale ed inalienabile, nonché interesse della collettività costituzionalmente garantito, è tutelata, nel Testo unico, quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità. La tutela della salute dei lavoratori comporta un’articolata serie di obblighi a carico di tutti i datori di lavoro, anche di piccole dimensioni, che partono dalla preventiva valutazione di tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro, sino all’attuazione delle necessarie misure di sicurezza, passando per gli accertamenti in materia di sorveglianza sanitaria, quando prescritti, e per un costante coinvolgimento dei lavoratori, a favore dei quali devono essere previste misure di consultazione, formazione ed informazione. La finalità ultima della normativa consiste, naturalmente, nella tutela dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali. Il Testo unico sulla sicurezza non ha modificato, in ogni caso, la normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal DPR 30.6.1965 n. 1124 e concepita come forma di tutela indennitaria del lavoratore. Il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, difatti, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’INAIL con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative. Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, a meno che non sia riconosciuta la sua responsabilità nella violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro. Prima di entrare nel merito della trattazione si ritiene utile richiamare i concetti di infortunio e della malattia professionale. L’infortunio lavorativo è un evento: • lesivo; • che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta; • in occasione di un’attività lavorativa. Il lavoratore può anche non infortunarsi durante lo svolgimento dell’attività, o al di fuori della sede aziendale; il concetto dell’occasione di lavoro sta a significare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato, in assenza di svolgimento dell’attività. Dall’infortunio possono derivare: • la morte; • un’inabilità permanente (parziale o assoluta); • un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro. Nell’infortunio si riconoscono le seguenti caratteristiche: • rilevanza clinica; • nesso causa-effetto; • danno a breve distanza di tempo. È definita malattia professionale la patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro o nell’attività. Non è semplice stabilire in modo univoco se la malattia è professionale, considerando che alcune patologie possono verificarsi anche dopo anni, a causa dell’esposizione nel tempo ai fattori di rischio. Sino a non molto tempo fa, le uniche malattie considerate professionali erano le sole malattie tabellate, cioè indicate in specifici elenchi o tabelle: in queste tabelle determinate patologie sono collegate a particolari attività. Se il lavoratore contrae una malattia tabellata, è tenuto a dimostrare soltanto di aver svolto una delle attività collegate alla patologia, per ottenere dall’INAIL gli indennizzi previsti per le malattie professionali. L’elenco delle malattie tabellate è stato notevolmente ampliato col tempo; inoltre, può essere considerata professionale anche una malattia non tabellata, se si dimostra che la patologia è collegata all’attività svolta o all’ambiente di lavoro.

Luogo di lavoro – Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, si intende qualsiasi posto al quale lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgere le mansioni affidategli. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza penale di legittimità, il luogo di lavoro è dunque qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa, non necessariamente la sede dell’azienda. Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi rappresenta un obbligo non delegabile, che consiste nella valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti negli ambienti in cui prestano la propria attività (art. 2 del DLgs. 81/2008). I fattori di rischio possono essere, ad esempio: ambienti, materiali, attrezzature, impianti, ma anche metodi di lavoro. Tramite la valutazione dei rischi, il datore di lavoro: • individua le adeguate misure di prevenzione e di protezione da adottare nel luogo di lavoro; • elabora il programma degli interventi di miglioramento progressivo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi consta di 5 fasi principali: • nella prima fase, il datore individua e registra i pericoli connessi alle attività svolte, all’organizzazione o all’ambiente di lavoro; • nella seconda fase, valuta tutti i pericoli; • nella terza fase, individua le appropriate misure di prevenzione e protezione; • nella quarta fase, attua le misure; • nella quinta fase, monitora l’efficacia delle misure e ne opera la revisione, quando necessaria (misure inefficaci, possibilità di apportare miglioramenti tecnici-tecnologici, eccetera). Documento di valutazione rischi (DVR) La relazione sulla valutazione dei rischi deve essere riportata in uno specifico documento, all’interno del quale devono essere anche precisati i criteri utilizzati per la valutazione stessa e ulteriori informazioni prescritte dalla normativa in materia (art. 18 co. 1 lett. p), art. 28 co. 2-3 bis e art. 29 del DLgs. 81/2008). Il documento in questione è denominato “DVR”, documento di valutazione dei rischi. Il DVR, per le aziende sino a 50 lavoratori, salvo particolari condizioni di rischio o dimensioni, può essere redatto secondo procedure standardizzate. Di seguito, osserviamo la struttura del DVR realizzato secondo le procedure standardizzate.

DVR redatto tramite procedura OIRA Il DVR può essere anche redatto attraverso la procedura di valutazione dei rischi semplificata OIRA7, disponibile gratuitamente all’interno dei siti del Ministero del Lavoro e dell’INAIL. Secondo quanto indicato nella circ. INAIL/Min. Lav. 25.7.2018 n. 31, l’apposito software di valutazione interattiva dei rischi on line: • è rivolto alle micro, piccole e medie imprese dei settori privati e pubblici; • ha l’obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio, attraverso l’identificazione dei pericoli e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione e alla stampa di un Documento di valutazione dei rischi (DVR) valido ai sensi degli artt. 17 e 28 del DLgs. 81/2008. DUVRI In caso di lavori svolti in regime di appalto, oltre alla redazione del DVR relativo all’azienda, è obbligatoria la redazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 del DLgs. 81/2008). I rischi da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori che derivano dall’intervento nell’unità produttiva di una ditta o di un lavoratore autonomo esterni, e sono collegati all’affidamento di una o più attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Nello specifico, per interferenza si intende la circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra: • il personale del committente e quello dell’appaltatore; • il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. I rischi da interferenze per i quali è obbligatoria la redazione del DUVRI possono consistere in: • rischi che derivano da sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi; • rischi causati dalle lavorazioni dell’appaltatore; • rischi che derivano da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente. Non sono rischi interferenti i rischi specifici e propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti. Il DUVRI è redatto a cura del committente (art. 26 co. 3 del DLgs. 81/2008) con la collaborazione di tutti i datori di lavoro delle imprese coinvolte.

Misure di prevenzione Le misure di prevenzione consistono nel complesso delle disposizioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità che si verifichi un evento dannoso o non desiderato. Più semplicemente, per prevenzione si intendono tutte quelle azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità che si verifichi un evento dannoso o non desiderato. Il datore di lavoro deve prevenire: • eliminando i rischi alla radice; • riducendo l’esposizione dei lavoratori soggetti a determinati rischi; • sostituendo i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi; • adeguandosi al progresso tecnico e ai cambiamenti; • informando, formando e addestrando i lavoratori. Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, devono almeno essere controllati e monitorati, affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori. Misure di protezione Nell’ipotesi in cui le misure di protezione non siano sufficienti, devono essere attuate le misure di protezione. Queste misure: • servono a limitare le conseguenze di un evento dannoso nel momento in cui si verifica; • non diminuiscono un rischio professionale e nemmeno le occasioni di accadimento di un incidente, ma ne contengono esclusivamente le conseguenze e ne limitano i danni (a persone e cose). Le misure di protezione possono essere collettive (DPC), ossia fruibili da tutti i lavoratori, senza che questi debbano indossarle, o individuali (DPI).

( per maggiori info, scrivi a studioramuglia@gmail.it – Articolo di Noemi SECCI pubblicato su Eutekne on line )

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