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Author : Riccardo Ramuglia

Tasse su canoni di locazione non percepiti: come evitarle

Ti è mai capitato di dover versare le tasse su canoni di locazione che il tuo inquilino non ti ha mai pagato? Se possiedi un negozio, un ufficio o un capannone, sai bene che oltre al danno della morosità spesso arriva la beffa del Fisco. A differenza delle abitazioni, dove la legge è più “clemente”, nel settore commerciale il principio è rigido: se il contratto è vivo, le tasse si pagano. In questo articolo, spiegheremo perché accade e, soprattutto, come puoi proteggerti con le giuste clausole contrattuali. La grande disparità: Abitativo vs Commerciale Il sistema fiscale italiano, in materia di redditi fondiari, si basa sul principio secondo cui tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione (art. 26 TUIR). Semplificando il concetto, il Fisco controlla nei Registri la presenza di contratti di locazione registrati e il canone di locazione indicato negli stessi e considera quel canone come incassato. Tuttavia, lo stesso articolo 26 TUIR prevede una deroga significativa per i contratti di locazione abitativa: Locazioni Abitative: i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito del locatore a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento. È persino possibile recuperare le tasse già pagate tramite un credito d’imposta. Locazioni Commerciali: non opera alcuna deroga e si applica in modo rigoroso il principio di imputazione del reddito basato sulla titolarità del diritto reale e sull’esistenza del vincolo contrattuale, a prescindere dall’effettivo incasso dei canon Quindi, in questo caso è necessario attendere il provvedimento del Giudice che convalida lo sfratto. Per l’Agenzia delle Entrate, se hai un contratto d’affitto commerciale, quel reddito esiste “sulla carta” e deve essere tassato (IRPEF), anche se l’inquilino è moroso da mesi. (Se devi concludere un contratto di locazione commerciale e vuoi tutelarti anche in caso di morosità ti invito al leggere il nostro articolo sul contratto di locazione) Perché il Fisco pretende il pagamento di canoni non pagati? Il pagamento delle tasse sui canoni di locazione anche non percepiti di un contratto di locazione registrato è dovuto sulla scorta del principio, chiarito anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 27550/2024, secondo cui la capacità contributiva di un soggetto può essere desunta da qualsiasi indice di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore. Tale orientamento è in linea con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nelle locazioni commerciali, il legislatore compie una “finzione giuridica”: presume che il solo fatto di possedere un contratto attivo equivalga a una ricchezza reale. La percezione effettiva del denaro è considerata irrilevante ai fini fiscali finché il contratto è in vita. Questo significa che il proprietario viene tassato su una “ricchezza potenziale” che, a causa della morosità, si trasforma in una perdita netta. È un meccanismo rigido che non ammette prove contrarie, se non lo scioglimento formale del vincolo contrattuale. Il riferimento al canone locativo come base imponibile è considerato un’eccezione alla regola generale della rendita catastale e, tale eccezione, può operare solo finché esiste un contratto valido ed efficace che giustifichi il pagamento di un “canone in senso tecnico”. Pertanto, l’obbligo di dichiarare i canoni, anche se non percepiti, e di pagare le relative tasse su di esso, cessa solo nel momento in cui il contratto di locazione viene meno e ciò può avvenire per le seguenti motivazioni: Risoluzione Giudiziale: Una sentenza che dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento. Convalida di Sfratto: Il provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. Risoluzione di Diritto: Il verificarsi di una causa di risoluzione automatica, come l’attivazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o la scadenza del termine in una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Scadenza Naturale del Contratto: La fine del termine di durata previsto dal contratto (art. 1596 c.c.). N.B. La risoluzione del contratto, anche se consensuale, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dalla locazione all’occupazione senza titolo: canoni di locazione o indennità di occupazione? Un errore comune è pensare che, una volta cessato il contratto, le somme eventualmente versate dall’inquilino rimasto all’interno dei locali siano ancora “canoni”. Giuridicamente, dopo la risoluzione del contratto (sia essa giudiziale o stragiudiziale), il rapporto cambia natura: non si parla più di canone di locazione, ma di indennità di occupazione. Questa distinzione è fondamentale: mentre il canone è tassato “per competenza” (cioè perché previsto dal contratto, anche se non incassato), l’indennità di occupazione segue spesso criteri di tassazione differenti. Interrompere tempestivamente la locazione permette quindi di uscire dal regime punitivo dei redditi fondiari, limitando il prelievo fiscale solo a quanto effettivamente percepito o stabilito come risarcimento per il danno da occupazione illegittima. La Soluzione dello Studio Ramuglia: La Clausola Risolutiva Espressa Data la rigidità del sistema, per il locatore di un immobile commerciale è essenziale agire con la massima tempestività di fronte alla morosità del conduttore. Attendere significa accumulare un debito fiscale su somme mai incassate La strategia più efficace per tutelarsi è l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa (Art. 1456 C.C.). Perché la risoluzione operi, non è sufficiente il mero inadempimento: è necessario che il locatore dichiari espressamente alla controparte di volersi avvalere della clausola. È importante ricordare che la risoluzione, nei contratti di durata, opera ex nunc, ovvero dal momento in cui si verifica. Ciò significa che tutti i canoni maturati e non pagati fino a quel momento rimangono comunque reddito imponibile per il locatore. Come funziona la tutela: Automatismo: Il contratto si risolve automaticamente se il conduttore non paga anche una sola rata entro la scadenza pattuita. Stop alle Tasse: Una volta che il proprietario dichiara di volersi avvalere della clausola, l’obbligo di dichiarare i canoni cessa immediatamente. Velocità: Non devi attendere i mesi (o anni) di un giudizio di sfratto per dire al Fisco che non stai più guadagnando. Per rendere la cessazione del reddito opponibile all’Agenzia delle Entrate, è essenziale registrare tempestivamente la risoluzione del contratto. L’Importanza della Registrazione della Risoluzione per non vedere più tassati

Guida alle Novità della Locazione e alla Nuova Tassazione 2026

Il panorama normativo che disciplina le locazioni brevi ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione legislativa, culminata con le recenti disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per i proprietari immobiliari e gli investitori del settore, la corretta gestione degli affitti transitori richiede oggi una pianificazione fiscale rigorosa, volta a prevenire la riqualificazione dell’attività in senso imprenditoriale e a ottimizzare il carico impositivo derivante dalla scelta della cedolare secca. Definizione e Perimetro Applicativo del Regime L’istituto delle locazioni brevi si configura come un modello contrattuale di durata non superiore a trenta giorni, finalizzato a soddisfare esigenze abitative transitorie. La peculiarità di tale regime risiede nella possibilità di applicare una tassazione sostitutiva, a condizione che le parti contraenti siano esclusivamente persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. L’oggetto della locazione deve essere limitato a unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 a A/11, escluso A/10). Nella locazione breve viene ammessa solo la fornitura di servizi accessori strettamente connessi alla fruizione dell’immobile, quali la pulizia dei locali, la sostituzione della biancheria e la connettività di rete. Rimane esclusa la somministrazione di servizi di carattere alberghiero (quali es. colazione, riassetto quotidiano della camera, reception), che determinerebbe l’immediata esclusione dal regime agevolato. Servizi Accessori vs Servizi Alberghieri: cosa è ammesso e cosa no Un errore comune che può portare alla perdita del regime della cedolare secca e all’imputazione di attività imprenditoriale riguarda la natura dei servizi offerti agli ospiti. La normativa sulle locazioni brevi è estremamente rigorosa nel tracciare il confine tra “affitto” e “attività alberghiera”. Per rimanere nell’ambito della locazione breve ed evitare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate, è consentito fornire esclusivamente i servizi accessori strettamente connessi alla fruizione dell’immobile, quali: Pulizia dei locali: da effettuarsi obbligatoriamente a ogni cambio di ospite; Fornitura di biancheria: kit di lenzuola e asciugamani messi a disposizione all’arrivo; Connettività Wi-Fi: ormai considerato un servizio essenziale per la tracciabilità e il comfort. Al contrario, sono tassativamente vietati tutti i servizi tipici delle strutture ricettive (come B&B o hotel), la cui presenza determinerebbe l’immediata riqualificazione dell’attività in senso imprenditoriale. Tra questi rientrano: La somministrazione di alimenti e bevande: non è possibile offrire la colazione o pasti ai propri ospiti; Il riassetto quotidiano della camera: la pulizia e il cambio biancheria durante il soggiorno dell’ospite sono considerati servizi alberghieri; Servizi di portineria o reception: la presenza di personale dedicato all’accoglienza h24 o a servizi di segreteria è incompatibile con il regime delle locazioni brevi. La distinzione è sottile ma decisiva: offrire anche solo uno di questi servizi aggiuntivi comporta il rischio di perdere i benefici fiscali descritti nella Legge di Bilancio 2026, con conseguente obbligo di apertura della Partita IVA e ricalcolo delle imposte secondo le aliquote ordinarie. Quanto si paga nel 2026? Esempi di tassazione e nuove aliquote Per i proprietari che gestiscono locazioni brevi in regime non imprenditoriale, il 2026 conferma un sistema di tassazione “a doppio binario” basato sul numero di immobili messi a reddito. Se possiedi fino a un massimo di due unità abitative destinate agli affitti transitori, puoi ancora optare per il regime della cedolare secca, che sostituisce l’IRPEF e le addizionali. La determinazione dell’aliquota della cedolare secca non è più uniforme. Il legislatore ha previsto un’aliquota agevolata al 21 per cento limitatamente a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente per ciascun anno fiscale. Qualora il locatore destini alla locazione breve ulteriori unità, per queste ultime trova applicazione l’aliquota maggiorata al 26 per cento. Tale meccanismo concede al contribuente la facoltà di optare per l’applicazione della misura ridotta sull’immobile che garantisce il maggior rendimento, indipendentemente dall’ordine cronologico di stipula dei contratti, demandando la scelta definitiva alla fase di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le aliquote applicabili sono le seguenti: 21% sul primo immobile: questa aliquota agevolata si applica a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente per ciascun anno fiscale. 26% sul secondo immobile: per la seconda unità destinata a locazione breve, la tassazione sale al 26%. Oltre i due immobili: a partire dalla terza unità immobiliare, scatta la presunzione legale di imprenditorialità, obbligando il proprietario all’apertura della Partita IVA e al passaggio alla tassazione del reddito d’impresa. Esempio Pratico di Calcolo Supponiamo che un proprietario affitti due appartamenti, A e B, con rendite annuali rispettivamente di 12.000€ e 8.000€. In fase di dichiarazione dei redditi, il contribuente ha la facoltà di scegliere quale immobile tassare al 21% per massimizzare il risparmio fiscale: Appartamento A (scelto per l’aliquota ridotta): $12.000€ x 21% = 2.520,00 € di imposta. Appartamento B (aliquota maggiorata): $8.000€ x 26% = 2.080,00 € di imposta. È importante ricordare che se utilizzi portali telematici come Airbnb o Booking, questi operano una ritenuta d’acconto del 21%. Nel caso del secondo immobile, spetta al locatore versare il conguaglio del 5% mancante per raggiungere l’aliquota del 26% tramite il Quadro LC del modello Redditi. La Nuova Presunzione di Imprenditorialità Il mutamento più significativo introdotto dalla Legge 199/2025 riguarda i criteri di demarcazione tra gestione privata e attività d’impresa. A partire dal 1° gennaio 2026, il limite numerico oltre il quale scatta la presunzione legale di esercizio di attività commerciale è stato ridotto a due unità immobiliari. Di conseguenza, il proprietario che destina alla locazione breve più di due immobili è obbligato all’apertura della Partita IVA e all’adempimento di tutti gli obblighi contabili e previdenziali previsti per le imprese. Ne discende che nel momento in cui un locatore stipula un contratto di locazione breve per la terza unità immobiliare, la presunzione di imprenditorialità si applica all’intera attività di locazione svolta nell’anno. Di conseguenza, tutti i redditi derivanti dalle locazioni brevi (inclusi quelli dei primi due immobili) concorreranno a formare il reddito d’impresa e non potranno più beneficiare della cedolare secca per quell’annualità. Tale disposizione segna un netto restringimento rispetto alla normativa previgente, obbligando molti locatori a una revisione strutturale del proprio modello di gestione immobiliare. Si consideri un proprietario che nel 2026 loca tre appartamenti (A, B e C). Anche se i contratti sono

Rottamazione Quater: Ultima Chiamata per i Decaduti – Scadenza 30 Aprile 2025

La recente conversione in legge (n. 15/2025) del Decreto Milleproroghe (D.L. 27/12/24 n. 202) ha riaperto i termini per la riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, offrendo una “seconda chance” ai contribuenti decaduti da tale beneficio per mancati o tardivi pagamenti. Indubbiamente rappresenta una nuova opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco, evitando sanzioni e azioni esecutive. Tuttavia, la riapertura dei termini della “Rottamazione Quater” non costituisce una nuova possibilità di rottamare nuovi debiti esattoriali, non riguarda infatti né tutte le posizioni debitorie dei contribuenti né tutti i contribuenti. Non è una nuova rottamazione. È soltanto una misura rivolta a chi era già stato ammesso alla “Rottamazione Quater” ma ha perso il beneficio (ad es. per il mancato adempimento alla rateizzazione prevista nei tempi e nei modi stabiliti). In sostanza, è un’opportunità per i contribuenti di rinegoziare la propria posizione debitoria già oggetto di richiesta di rottamazione. Requisiti Ne consegue che possono beneficiare di questa opportunità tutti i contribuenti: – che hanno presentato nei termini l’istanza di rottamazione-quater e sono successivamente decaduti a seguito del mancato o non tempestivo versamento delle rate successive alla prima; – che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2024; – che hanno versato la rata di Febbraio 2025. Per completezza di informazione si precisa che possono essere riammessi al beneficio della riapertura dei termini solo i debiti già oggetto di un piano di “Rottamazione-quater”. Modalità di presentazione della domanda e procedure La domanda di riammissione al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2025. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato messo a disposizione in questi giorni il software che permette ai contribuenti di presentare la domanda di riammissione al beneficio. I contribuenti riammessi possono scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o rateizzare fino a un massimo di dieci rate, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: 1 rata: entro il 31 luglio 2025; 2 rata: entro il 30 novembre 2025; 3 rata: entro il 28 febbraio 2026; 4 rata: entro il 31 maggio 2026; 5 rata: entro il 31 luglio 2026; 6 rata: entro il 30 novembre 2026; 7 rata: entro il 28 febbraio 2027; 8 rata: entro il 31 maggio 2027; 9 rata: entro il 31 luglio 2027; 10 rata: entro il 30 novembre 2027. Il pagamento di ogni singola rata potrà essere ritardato di un massimo di 5 giorni in applicazione del comma 244, Legge n.197/2022. Sono comunque dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 sulla base del vecchio piano di dilazione. Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una nuova comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2025, indicando l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere e il piano di pagamento delle rate. Vantaggi della nuova adesione È indubbio che siano molti i vantaggi offerti al contribuente decaduto dal beneficio della “Rottamazione Quater”. Ed infatti, il primo vantaggio sarebbe quello dato dalla possibilità di eliminare nuovamente le sanzioni e gli interessi di mora originari. Basti considerare che decadendo dalla “Rottamazione Quater” il contribuente ritorna nelle condizioni iniziali di debito con la riemersione delle sanzioni e degli interessi di mora originari e tutti i pagamenti effettuati dopo la decadenza vengono considerati a titolo di acconto sul debito residuo. Ulteriori benefici sono dati da una nuova dilazione nel pagamento del debito, così che lo stesso non debba essere pagato in unica soluzione ma prevedendo un nuovo piano rateale. Il legislatore ha infatti dato al contribuente un ampio tempo per reperire le somme necessarie a far fronte ai propri debiti. Infine la riammissione previene la possibilità di effettuare pignoramenti o fermi amministrativi. Infatti non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive fino alla scadenza della prima rata della riammissione. La complessità della procedura richiede un’assistenza professionale per: Valutare la posizione debitoria e i requisiti. Preparare e presentare correttamente l’istanza. Gestire il piano di rateizzazione e le scadenze. Ricevere consulenza personalizzata. La riammissione alla Rottamazione Quater è un’opportunità da non perdere. Agire tempestivamente e con il supporto di un professionista è essenziale per massimizzare i benefici. Il nostro Studio vi offre le competenze necessarie per cogliere al meglio questa nuova opportunità, saremo ben lieti di valutare insieme a te la migliore soluzione possibile. Riferimenti Normativi: Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2024). Decreto Legge n. 215/2023. Sito Agenzia delle entrate riscossione.

Tutte le novità dal 01/01/2023 (legge di bilancio n. 197/2022)

Limite circolazione del contante: elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Si potrannoeffettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro.

FLAT TAX INCREMENTALE, COSÌ GLI AUTONOMI RISPARMIANO IL 66%

La flat tax del 15% sugli incrementi di reddito – nei casi più favorevoli – ridurrà a un terzo il peso delle imposte sulle maggiori somme dichiarate dagli autonomi. Qualche esempio può chiarire meglio chi ci guadagnerà con il nuovo tributo previsto per il 2023 dal disegno di legge di Bilancio.

ISEE, DA LUGLIO PRIORITÀ ALLA PRECOMPILATA

Dal prossimo anno cambierà anche l’Isee. Il restyling dello strumento oggi indispensabile per accedere a tante prestazioni sociali, anche agevolate (dall’assegno unico per i figli ai bonus gas e luce) avverrà a partire dal 1° luglio 2023.

Nuova Irpef

Articolo di Carmelo Ramuglia La legge di bilancio 2022 porta con sé la tanto attesa riforma dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Questa modifica è stata varata per raggiungere una serie di obiettivi ma sempre nel rispetto del principio di progressività presente nell’Irpef.

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