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Senza contratto con il GSE nessuna detrazione 110 sull’impianto fotovoltaico

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L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede una detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi antisismici e di riqualificazione energetica

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche, in qualità di intervento trainato ad altri interventi principali, per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Tuttavia come testè anticipato, l’applicazione della mxi aliquota al 110% è subordinata alla condizione che:

    l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;

    sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In sostanza, in ottemperanza all’ultima condizione citata, la possibilità di fruire della detrazione o di optare per la cessione/sconto della detrazione maturata ex art. 121 del DL 34/2020 è evidentemente subordinata alla formalizzazione del contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Tuttavia, è noto che la procedura per tale formalizzazione è piuttosto articolata e richiede tempi non brevi.

Infatti, in seguito alla presentazione dell’apposita istanza da parte del contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata prevede che il GSE effettui un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione del complesso iter procedimentale sopra descritto, l’Agenzia delle entrate, con chiaro atteggiamento pro contribuente, aveva precisato che il medesimo poteva fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.

Ebbene, se è vero che anche i tempi per l’accettazione in parola non sono così brevi ciò consente ai beneficiari della detrazione di anticipare quanto meno di qualche settimana i tempi per fruire del beneficio maturato.

A dissipare qualsivoglia dubbio sul punto l’Agenzia delle entrate ha ribadito tale posizione attraverso la risposta ad interpello n.57/2022.

Nell’interpello in commento il quesito era stato posto da un contribuente che in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, intendeva fruire della detrazione del 110 % in relazione ad un impianto fotovoltaico istallato su una casa antisismica acquistata e il chiarimento emergeva dalla circostanza che nel caso di specie non era possibile procedere a tale cessione prima del trasferimento dell’immobile e della conclusione delle operazioni di allaccio delle utenze e di collaudo degli impianti.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate interpellata ha ribadito che il contribuente potrà fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici solo a condizione, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.

Ne consegue che in assenza di tale documento il contribuente non potrà beneficiare né in dichiarazione né mediante opzione ex art. 121 della detrazione maturata.

Immediato corollario di quanto testè illustrato è che il commercialista chiamato ad apporre il visto di conformità, necessario per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per la cessione o sconto, non sarà legittimato ad apporre i medesimo in assenza quantomeno della comunicazione di accettazione del GSE.

Né d’altro canto possono legittimamente essere ritenute sostitutive della citata accettazione eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal contribuente nelle quale si attesti l’irrevocabile volontà del medesimo di eseguire tale cessione.

( Articolo di Giuseppe Avanzato pubblicato su “Fiscal Focus” )

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