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Addio ricevute fiscali, benvenuta fattura elettronica semplificata

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Forse ai più di poco interesse, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Economia 10.05.2019, oggi è possibile emettere fatture elettroniche semplificate (ex art. 21-bis D.P.R. 633/1972) per importi fino a 400,00 euro. Come già ribadito dalla circolare 28.06.2014, n. 18/E (parte 2, punto 2), nella compilazione dei dati anagrafici relativi al cessionario/committente è possibile riportare solo la sua partita IVA o il codice fiscale. Già con l’avvento dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica ciò avrebbe consentito l’emissione “agevole” di fatture soprattutto a quei soggetti che hanno almeno due esigenze da soddisfare: emettere velocemente le fatture per picchi di lavoro concentrati in poche ore durante la giornata e acquisire facilmente i dati anagrafici dei clienti soprattutto occasionali (ne sono un esempio i bar, trattorie, ristoranti). Esigenza questa suggerita già un paio d’anni fa durante le riunioni del Forum Italiano fatturazione elettronica istituito presso l’Agenzia del Entrate. Oggi, con l’imminente avvio dell’obbligo di trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi, salvo esoneri particolari ma di sicura valenza temporanea, i soggetti che oggi emettono ricevute fiscali (per esempio, tutto il comparto delle imprese individuali artigiane e non solo: si veda l’art. 22 D.P.R. 633/1972) dovranno decidere se investire un po’ del loro denaro per attrezzarsi con un registratore telematico, oppure se riorganizzarsi con un sistema veloce di fatturazione che sia in grado, magari, di leggere e acquisire direttamente dal barcode della tessera sanitaria del privato cittadino il codice fiscale e così emettere velocemente una fattura elettronica semplificata, consegnandone copia di cortesia cartacea al cliente. Qualcuno mi risponderà: “ma l’art. 22 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, salvo espressa richiesta del cliente, per le categorie di soggetti passivi IVA ivi elencate non è obbligatoria l’emissione di fattura…”. Naturalmente! Ma la non obbligatorietà non significa divieto e quindi, così come confermato nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 149 di maggio 2019, è sempre possibile emettere solo fatture elettroniche anche a tutti i consumatori finali. La loro privacy sarà comunque preservata in quanto, a meno di loro adesione spontanea al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche effettuato nella loro area riservata del cassetto fiscale a partire dal prossimo 1.07.2019, i file xmlfattura saranno cancellati decorsi 60 giorni dal buon esito di trasmissione SdI (e non visibili neppure se l’opzione è esercitata dall’emittente) restando a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i soli dati fattura. Abbiamo ancora 7 mesi di tempo per preparare i clienti a questo ulteriore passo verso il digitale e farci trovare pronti ad assisterli con soluzioni che possono migliorarne l’organizzazione e l’efficienza. Emettere solo fatture elettroniche ai consumatori finali, magari recuperando i dati automaticamente dalla lettura della tessera sanitaria, significa eliminare alcuni adempimenti al nostro cliente abituato a emettere ricevute fiscali, come l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di tali documenti, di resoconto su registro corrispettivi del totale giornaliero delle ricevute emesse, di consegna allo studio del foglio riepilogo mensile corrispettivi. Addio quindi alle telefonate di sollecito documentazione, di riscontro errori nelle somme, di difficoltà di lettura dei dati scritti a mano dal cliente, perché le prestazioni saranno registrate automaticamente nel gestionale contabile di studio, acquisendo le fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio. Se da una parte il cambiamento è inevitabile, dall’altra può essere vissuto come un’opportunità per creare ulteriore fiducia e fidelizzazione nella clientela di studio.

(Robert Braga – Articolo pubblicato su “Ratio Quotidiano)

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