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I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Le novità contenute nella Legge di Bilancio Parte II

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Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.

Novità anche nel mondo della ricerca. Anche in questo ambito domina il contributo sotto forma di credito d’imposta. Gli interventi possono riguardare per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto

della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’ articolo 3 del Dl n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’ anno 2019, rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020.

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, che come detto sostituisce il credito di imposta in R&S, la Legge di Bilancio 2020 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le imprese ammesse e quelle escluse

Sono ammesse:

– tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.

Sono escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle che incorrono in altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n.231, relativo alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La norma specifica anche quali sono le sanzioni interdittive:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le attività ammissibili alla ricerca e sviluppo

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione». Rientrano nella «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette. Rientrano nella «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Rientrano nello «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente

definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nell’Oecd Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Manuale di Frascati dell’Ocse). Con riferimento alla formulazione, la relazione alla Legge di Bilancio, osserva che la stessa richiama genericamente il «manuale di Frascati», mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’Ocse. Sono anzitutto ammissibili le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’ impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione Unesco Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

La predetta maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Sono inoltre ammissibili le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, impresa deve considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo; Inoltre sono agevolabili le spese per contratti di ricerca extramuros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. I soggetti «extra-muros» sono quelli esterni all’impresa ed alle collegate della stessa. Le spese per i contratti di ricerca extramuros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all’ impresa. Ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese di cui sopra sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’ accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Tra le spese agevolabili rientrano anche le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta. Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in

Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’ elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Non sono ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Anche in tal caso, si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Rientrano altresì inoltre tra le spese agevolabili quelle per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera, senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (Dm 4 settembre 1996). Infine sono ammesse al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolte internamente dall’ impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.

( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi”)

I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Le novità contenute nella Legge di Bilancio Parte II

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