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Salgono a 10 nel 2020 i canali per le assunzioni incentivate

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Con i due incentivi in legge di bilancio salgono a dieci le principali agevolazioni per chi assume nel 2020 giovani, lavoratori in cassa integrazione, donne o disoccupati.

In particolare ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti che dal 1° gennaio 2020 assumono apprendisti di primo livello spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei primi tre anni di contratto. Sempre dal 1° gennaio 2020 l’assunzione dei laureati eccellenti beneficerà di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8mila euro per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello sgravio triennale per gli under 35. Iniziamo ad esaminare le principali agevolazioni alle assunzioni partendo dalle due principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 su questo versante. Viene incentivata l’alternanza scuola lavoro per gli studenti che intendono ottenere la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ma solo nelle aziende fino a 9 dipendenti. L’incentivo per l’assunzione di apprendisti di primo livello che hanno come target soprattutto le imprese artigiane consiste nello sgravio totale dei contributi per tre anni e riguarda le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020.

Resta salvo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Quanto agli sgravi contributivi per i laureati con 110 e lode e per dottorati previsti per i datori di lavoro privati, sulla formulazione della norma contenuta in legge di bilancio sono stati sollevati legittimamente dei dubbi interpretativi da parte di diversi esperti, che l’hanno interpretata come riferita alle sole assunzioni del 2019. Dalla segreteria tecnica del ministero del Lavoro spiegano che il comma 11 della legge di bilancio ha fatto rivivere quel tipo di esonero previsto dal comma 706 della precedente legge di bilancio per il 2019, attuandosi esclusivamente per il 2020.

Il riferimento al 2019 deve intendersi quale “tipologia” di esonero, rimasto immutato negli aspetti descrittivi, ma cambiato nelle modalità e procedure. Pertanto non può che intendersi nuovo rispetto a quello, ed applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2020. Vale la pena di ricordare che la precedente agevolazione è di fatto rimasta solo sulla carta, dunque con la nuova procedura e la gestione dell’incentivo in capo all’ Inps – come per l’esonero triennale per gli under 35 -, il governo punta a rendere il bonus eccellenze un’opzione realmente praticabile. I prossimi mesi ci diranno se la modifica ha avuto successo. La legge di bilancio si occupa anche degli incentivi per assumere gli under 35, effettuando solo un restyling di norme che negli anni si sono accumulate in modo disordinato. Si supera la mancanza di coordinamento tra le due misure del 2018 (contenute nella legge di bilancio e nel decreto dignità) estendendo in modo chiaro il beneficio dei giovani under 35 fino a tutto il 2020.

L’ incentivo che ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3mila euro su base annua, spetta anche in caso di conversione di contratto a termine. In caso di assunzione nel Mezzogiorno di under 35 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto all’ esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per 12 mesi fino a 8.060 euro, ma per l’operatività della norma è necessaria l’emanazione di un decreto da parte dell’Anpal. «Lo sgravio under 35 – commenta Marco Leonardi, consigliere del Mef – incentiva ad ottenere prima un contratto a tempo indeterminato abbreviando la transizione verso il lavoro che in media in Italia è di 14 mesi, contro gli 8 mesi medi europei. Il bonus con cui nel 2018 sono state effettuate 135mila assunzioni può avere anche un impatto sull’ aumento del salario».

Come quarto incentivo è confermato in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani tra i 15 e i 29 anni: tutti i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti hanno un’ aliquota contributiva pari all’ 1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno; i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, hanno una aliquota contributiva pari al 10%, oltre alle agevolazioni del Ccnl. Rimangono confermate le altre agevolazioni in caso di assunzione stabile di lavoratori percettori di Naspi (incentivo pari al 20% della Naspi mensile non ancora percepita), o di lavoratori in Cigs beneficiari dell’assegno di ricollocazione (sgravio del 50% dei contributi fino a 4.030 euro per 18 mesi) o in Cigs da almeno 3 mesi (sgravio contributivo del 10% per 12 mesi).

Così come il bonus per i datori di lavoro che assumono donne prive di impiego da almeno 6 mesi residenti nel Mezzogiorno o disoccupati da almeno 1 anno: sgravio contributivo del 50% per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di stabilizzazione, di 12 mesi con contratto a tempo determinato. Decimo: per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici in congedo scatta uno sgravio contributivo del 50% per i neoassunti per un periodo fino al raggiungimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice.

( Articolo di Enzo De Fusco Giorgio Pogliotti pubblicato su “Il Sole 24ore” )

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