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Case vacanze, quando si deve registrare il contratto

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Questo obbligo rimane anche nel caso in cui la locazione risulti interrotta? Ad esempio, se affitto la mia casa per 28 giorni al signor X, che alla scadenza lascia l’immobile per tre giorni e rientra poi per altri 28 giorni, sussiste l’obbligo di registrazione del contratto? S.N. VICENZA

La risposta è affermativa.

Le locazioni brevi, per come sono definite dal Dl 50/2017 (all’ articolo 4), sono quei contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Il termine dev’essere considerato in relazione a ogni pattuizione contrattuale, il che significa che nel corso dell’anno è possibile stipulare più contratti di locazione breve di durata non superiore a 30 giorni, senza che si debba procedere alla registrazione di ciascuno di essi, se non in caso d’uso.

La formula dell’affitto di alloggi disponibili per brevi periodi e già arredati soddisfa l’esigenza, peraltro soprattutto sentita da chi si sposta per lavoro, di reperire una dimora temporanea più economica di un albergo. Per altro verso non vanno sottovalutate le esigenze di chi, avendo la disponibilità di un immobile, intende metterlo temporaneamente a reddito senza vincoli di durata e di corrispettivo. Da qui l’esonero dell’obbligo di registrazione del contratto quando tale forma di locazione abbia una durata, come nella pratica avviene stante le finalità che si prefigge, inferiore a 30 giorni.

Questa soluzione non deve però trasformarsi in un mezzo usato dal locatore per eludere il più generale obbligo impostogli dalla legge 208/2015 (di Stabilità per il 2016) di procedere alla registrazione del contratto, pena la nullità del contratto stesso.


In sostanza, venendo nello specifico al quesito del lettore, la durata della locazione dev’essere determinata computando tutti i rapporti di locazione, anche singolarmente di durata inferiore a 30 giorni, intercorsi nell’ anno con il medesimo conduttore. Se la complessiva durata dei vari contratti risulta inferiore a 30 giorni nell’ anno, resta fermo l’esonero dalla registrazione; diversamente, è prevista la registrazione di ognuno di essi.

(Articolo pubblicato su “Il Sole 24Ore”)

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