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Sanzioni pesanti per la mancata consegna della busta paga

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Per il datore di lavoro inadempiente il regime sanzionatorio prevede importi fino a 7.200 euro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, un prospetto paga nel quale devono essere indicati i dati del lavoratore medesimo, il periodo di riferimento, le competenze spettanti e, in generale, tutte le componenti della retribuzione, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro (cfr. art. 1 della L. 4/1953). La funzione della busta paga è infatti quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. La L. 4/1953 non prescrive un particolare modello di busta paga, pertanto ogni datore di lavoro può adottare un proprio prospetto, anche personalizzato.

Gli elementi della busta paga devono però corrispondere esattamente ai dati riportati sul libro unico del lavoro; per questo motivo, il datore di lavoro può adempiere all’obbligo di consegna della busta paga anche consegnando copia delle scritturazioni effettuate sul LUL (circ. Ministero del Lavoro n. 23/2011).

La busta paga può essere su supporto cartaceo o elettronico; in quest’ultimo caso, può essere trasmessa con messaggio di posta elettronica, se inviata ad un indirizzo intestato al lavoratore provvisto di credenziali personali (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2008), oppure può essere resa disponibile al lavoratore, per un congruo periodo di tempo, tramite server o servizi cloud accessibili attraverso misure di autentificazione certificate, nel rispetto del codice privacy (DLgs. n. 196/2003, così come modificato dal DLgs. 101/2018). Il datore di lavoro, nel fornire al lavoratore la busta paga su supporto elettronico, deve adottare adeguate iniziative per comprovare, in occasione di eventuali accertamenti degli organi di vigilanza, l’avvenuto adempimento nei confronti del dipendente; a tal fine, è necessario che nel sito risulti traccia della collocazione mensile dei cedolini paga (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2012).

Se la busta paga non è consegnata al lavoratore, al datore di lavoro può essere applicata una sanzione amministrativa con importo variabile da 150 a 900 euro (art. 5 della L. 4/1953); se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro; la sanzione varia, infine, da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia all’obbligo di consegna della busta paga conferendo al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate nel LUL, non trovano applicazione le predette sanzioni (art. 22 comma 7 del DLgs. n. 151/2015) e il datore di lavoro può essere eventualmente sanzionato solo nei casi di omessa o infedele registrazione dei dati del LUL (art. 39 comma 7 del DL 112/2008). Nello specifico, il datore è punito con una sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione varia da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro. Infine, la sanzione può salire da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi. Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro sulla consegna dei cedolini Ai sensi di legge (art. 6 della L. 4/1953), l’organo deputato alla vigilanza sulla regolare consegna dei cedolini paga è l’Ispettorato del Lavoro.

Pertanto, il dipendente, in assenza di consegna di copia del cedolino paga, può rivolgersi all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente (ITL), autonomamente o per mezzo di legale cui conferisce specifico mandato, richiedendogli di agire nei confronti del datore di lavoro affinché venga espletato l’adempimento. In particolare, nella denuncia all’Ispettorato del lavoro per mancata consegna della busta paga, il dipendente deve indicare, innanzitutto, i dati identificativi del datore di lavoro, assieme alla posizione INPS e INAIL dell’azienda. Deve poi esporre brevemente e in maniera circostanziata la violazione che ritiene sia stata commessa dal datore di lavoro, indicando dunque la mancata consegna di uno o più prospetti paga. Infine, deve specificare ogni altro elemento utile a consentire all’autorità di verificare la violazione commessa dal datore di lavoro.

Prima di rivolgersi all’Ispettorato del lavoro è opportuno, ad ogni modo, che il lavoratore solleciti verbalmente la consegna del prospetto al datore di lavoro. A seguito dell’inottemperanza, è consigliabile inviare al datore di lavoro, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere alla consegna, o alla messa a disposizione, della busta paga.

( Articolo di Noemi Secchi pubblicato su “Eutekne .info” )

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