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La nota di credito sana il doppio invio della fattura elettronica

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Per la duplicazione di fatture non scartate dal SdI serve la variazione ex art. 26 del DPR 633/72 Se vengono erroneamente trasmesse al Sistema di Interscambio fatture già inviate ai clienti, in formato cartaceo, in anni precedenti, il cedente o prestatore sarà tenuto ad emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, non essendo prevista alcuna specifica procedura di scarto dei file.

Così si è espressa, in estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 395, pubblicata ufficialmente nella giornata di ieri. Il caso posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria concerneva un soggetto passivo che, in conseguenza di un’anomalia tecnica del software impiegato per gestire il processo di fatturazione elettronica, trasmetteva erroneamente “diverse decine di fatture”, che erano già state emesse nel 2017 e nel 2018 e in ordine alle quali erano già stati effettuati gli adempimenti IVA previsti. I documenti riportavano esattamente la medesima data e numerazione che era stata loro attribuita in origine; ciò rendeva evidente il fatto che si trattasse di mera duplicazione. Il fornitore informava, quindi, i propri clienti dell’accaduto, per evitare che questi procedessero all’eventuale detraibilità dell’IVA o alla deduzione dei costi relativi. L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Sistema di Interscambio compie una serie di controlli sul file trasmesso, prima di procedere alla consegna della fattura al destinatario. Una delle verifiche effettuate concerne la “unicità” del file ed è operata al fine di “intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato” (risposta n. 395/2019). La procedura consiste nel controllo dei dati relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno e al numero della fattura (cfr. Specifiche tecniche allegate sub A al provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757). Ove tali dati siano coincidenti con quelli di una fattura già trasmessa il Sistema rifiuterà il file, motivando lo scarto con il codice “00404” (Fattura duplicata) o “00409” (Fattura duplicata nel lotto). Come riportato nelle citate specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, è ammissibile, per il SdI, la ricezione di due documenti che abbiano il medesimo cedente/prestatore, lo stesso anno e identico numero, a condizione, però, che uno dei due riporti, nel file XML, il codice “Tipo Documento” proprio delle note di credito relative a fatture ordinarie (“TD04”) o a fatture semplificate (“TD08”). Nel caso di specie le fatture si riferivano a due annualità, 2017 e 2018, nelle quali non sussistevano ancora obblighi di fatturazione elettronica; conseguentemente il SdI non poteva riscontrare una duplicazione, non avendo mai ricevuto la fattura “originaria”. L’Amministrazione finanziaria ritiene che, nella circostanza, al fine di sanare la duplicazione dell’invio sia possibile emettere, in formato elettronico, una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 (indicando, nel campo “causale”, la dicitura “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”). In virtù di tale disposizione, ove un’operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte, “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. Tale facoltà è soggetta al limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione qualora i suddetti eventi (nullità, annullamento, ecc.), “si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” e può trovare applicazione, entro il medesimo termine, anche nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato origine all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72, in tema di operazioni inesistenti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie si sarebbe in presenza di una fattispecie che può essere ricondotta alle figure “simili” a quelle di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”. Si tratta di un’apertura interessante, atteso che, come rilevato dall’istante, l’errore appariva non ascrivibile alle ipotesi elencate dall’art. 26. Già in passato, peraltro, l’Amministrazione finanziaria, richiamando un orientamento dei giudici di legittimità (Cass. 6 luglio 2001 n. 9195) aveva fornito un’interpretazione piuttosto estesa della nozione di “figure simili”. Il riferimento a tali fattispecie consentirebbe di assumere “un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile” (ris. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2009 n. 85); ciò che rileva, infatti, è che “della variazione e della sua causa si effettui registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25” del DPR 633/72 (Cass. n. 9195/2001 cit. e ris. Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2009 n. 42).

L’Agenzia rileva, infine, che ove i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche del 2019, le relative note di variazione non potranno costituire titolo per il recupero dell’IVA. Il fornitore sarà tenuto, inoltre, a informare i clienti che non abbiano detratto l’imposta delle fatture duplicate, circa il fatto che le note ricevute non devono concorrere alla liquidazione periodica.

( Articolo di Luca Bilancini pubblicato su “Eutekne .info” )

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