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Anno bianco INPS, regolarità contributiva e versamenti sospesi

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L’anno bianco, ovvero l’esonero parziale dal versamento della contribuzione previdenziale INPS previsto dall’articolo 1 comma 20 e segg. della L. 178/2020, le cui norme attuative sono state stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato in data 27 luglio 2021, come noto prevede quale condizione essenziale la presentazione di una apposita domanda entro il 30 settembre 2021, nella predisposizione della quale il soggetto interessato è tenuto a autocertificare tutta una serie di requisiti.

Tra questi, quello della regolarità contributiva, ovvero la circostanza di aver correttamente adempiuto ai versamenti pregressi. La verifica, come previsto dall’articolo 47-bis decreto Sostegni-bis, D.L. 73/2021, e ribadito nella Circolare INPS 124/2021, verrà effettuata d’ufficio, con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero, a partire dal 1° novembre 2021 e tenendo conto di tutti i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Detto più semplicemente, a partire dal 1° novembre l’INPS richiederà automaticamente, per tutti i soggetti che richiedono l’esonero contributivo, il rilascio di un Durc on Line e, solo se tale DURC risulterà in regola, l’esonero sarà spettante.

Se questa indicazione è, a parere di chi scrive, chiara nei tempi e nei modi, non così chiaro è come tutto ciò si vada ad “incastrare” con i versamenti che sono stati legittimamente non effettuati alle scadenze canoniche proprio in forza del fatto che si era in attesa delle norme attuative dell’anno bianco, norme che come ben sappiamo si sono fatte attendere molto a lungo, ben oltre i 60 giorni dall’emanazione della L. 178/2020 come, invece, previsto dalla legge stessa.

Il “balletto” dei versamenti rinviati trova la sua origine da:

  • Per artigiani e commercianti:
    • contribuzione fissa in scadenza a maggio, messaggio INPS 1911/2021; il versamento è stato rinviato al 20 agosto 2021, come confermato anche, in seguito, dall’articolo 47 del decreto Sostegni-bis D.L. 73/2021;
    • contribuzione fissa in scadenza ad agosto 2021 (ivi compresa quella eventualmente rinviata a maggio, circolare 124/2021 del 6 agosto 2021, punto 6: «i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che intervengono successivamente alla pubblicazione della Circolare stessa»).
  • Per gli iscritti alla gestione separata:
    • messaggio 2418 del 25/06/2021: “in relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative venga completato … sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza … delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione Separata”.


Il punto è: ai fini della regolarità contributiva, come debbono essere gestiti i versamenti non effettuati in forza delle indicazioni sovra riportate?

Ebbene, questa domanda, ad oggi, non ha alcuna risposta definitiva, ma è comunque possibile effettuare un ragionamento d’insieme che può fornire due differenti soluzioni.

Posto che la Circolare 124/2021 precisa, nel passaggio già citato, che è stato legittimo non versare alle scadenze canoniche in presenza dei requisiti sovra riportati, e ciò proprio perché tali versamenti potrebbero risultare come non dovuti (o quanto meno ridotti) a seguito di concessione dell’esonero contributivo, ne consegue che la logica perseguita sia stata – giustamente – quella di non far versare importi che potrebbero risultare come non dovuti, grazie all’esonero, e comunque consentire di presentare le domande e poter godere del beneficio sulle rate che sono rimaste legittimamente impagate. Ne consegue che il DURC non dovrebbe assolutamente essere inficiato dal mancato versamento di tali somme alle scadenze ordinarie.

Quel che, invece, non è affatto chiaro. è se la situazione debba essere “sistemata” prima del termine previsto per la verifica dei DURC, oppure se vi sarà più tempo.

Un possibile ipotesivede i seguenti passaggi:

  1. legittima “sospensione dei versamenti” in attesa della richiesta del beneficio;
  2. comunicazione dell’ammontare dell’esonero spettante da parte dell’INPS (che ricordiamo può raggiungere al massimo 3.000 euro, ma che si dovrà fare anche i conti con le risorse disponibili);
  3. versamento degli importi sospesi al netto del beneficio entro il 31 ottobre 2021;
  4. dopo il 31 ottobre 2021 verifica DURC, tendendo conto dei versamenti che in un primo momento sono stati sospesi e che entro tale data devono essere conguagliati, al netto dell’esonero.


Un’altra possibile interpretazione, invece, a parere di chi scrive preferibile alla precedente, è quella che prevede il DURC, comunque come regolare estromettendo dalla verifica tutto quanto non rientra nell’esonero contributivo, salvo conguaglio successivo se poi l’esonero ottenuto non risultasse sufficiente a coprire la contribuzione pregressa non versata.

Quanto sopra pare trovare conferma implicita nella già citata Circolare INPS 124/2021, ove viene detto che “L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021.Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi”.

L’effettivo cronoprogramma, quindi, dovrebbe essere:

  1. avvenuta legittima sospensione dei versamenti;
  2. presentazione della domanda di esonero contributivo entro il 30 settembre;
  3. concessione esonero senza considerare, ai fini della verifica del DURC, i versamenti scaduti ma legittimamente non effettuati (o più probabilmente, “sospensione” del giudizio sul DURC, in attesa di sistemare i versamenti pregressi al netto dell’esonero);
  4. richiesta di versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione – e quindi ad una data variabile a seconda dell’emissione della comunicazione stessa – degli importi pregressi (senza sanzioni e interessi) ancora dovuti, laddove l’esonero contributivo concesso non bastasse a coprire il dovuto;
  5. se il versamento del pregresso non coperto dall’esonero non viene effettuato nel termine, il DURC risulta irregolare, e pertanto l’esonero viene meno e il tutto deve essere riversato maggiorato di sanzioni e interessi (così come previsto dalla Circolare 124/2021).


In conclusione, non resta che attendere le ulteriori indicazioni fornite dall’Istituto, presumibilmente non prima del decorso del termine del 30 settembre, monitorando i cassetti previdenziali per la verifica della ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’INPS.

( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “Fiscal Focus” )

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