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Bonus Sud esteso a tutto l’ anno ma fruizione ancora bloccata

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Esonero contributivo riconosciuto anche per i contratti sottoscritti nei primi 4 mesi L’esonero contributivo per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato nel Sud copre anche quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019. Lo dispone l’articolo 39-ter del decreto legge 34/2019, inserito in sede di conversione nella legge 58/2019, che ha stanziato duecento milioni di euro per finanziare il bonus per le assunzioni e trasformazioni effettuate nelle regioni del Sud (sia quelle “meno sviluppate” che quelle “in transizione”) nei primi quattro mesi del 2019. Il decreto crescita sana il vuoto lasciato dal decreto Anpal 178 del 19 aprile 2019, che per quest’anno ha riservato l’incentivo ai datori di lavoro che assumono tra il 1° maggio e il 31 dicembre, lasciando quindi scoperti i primi quattro mesi del 2019. Una previsione, quest’ultima, parsa quanto meno anomala, considerato che l’ articolo 1, comma 247, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha stanziato 500 milioni di euro all’anno per rifinanziare il bonus Sud nel 2019 e 2020. Requisiti Con quest’ultima correzione, potranno accedere all’incentivo occupazione sviluppo Sud, non appena l’Inps emanerà l’ apposita circolare, i datori di lavoro che hanno deciso di assumere in una delle regioni del Mezzogiorno (sede di lavoro) con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzate, o di trasformare un contratto a termine in tempo indeterminato, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, giovani con meno di 35 anni (34 anni e 364 giorni) o lavoratori con almeno 35 anni di età, ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Secondo le previsioni del decreto del ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 sono considerati tali: coloro che non hanno prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (o, in termini positivi, che negli ultimi 6 mesi sono stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi); coloro che negli ultimi sei

mesi hanno svolto un’ attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito di importo tale da non scontare Irpef in quanto l’imposta lorda è azzerata dalle detrazioni (8.000 euro ad esempio per il reddito derivante da co.co.co, e 4.800 euro per reddito da lavoro autonomo professionale o autonomo occasionale). Per le assunzioni (ma non per le trasformazioni), è altresì richiesto il requisito della disoccupazione in base all’ articolo 19 del Dlgs 150/2015, nonché l’ assenza di rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti con il medesimo datore che assume e chiede l’agevolazione. Poiché è un bonus che favorisce un’ area territoriale specifica è soggetta alla regola de minimis (articoli 107-108 del regolamento Ue 1407/2013 – massimo 200.000 euro di contributi/agevolazioni nel triennio), che può essere derogata solo in presenza di un incremento occupazionale netto e degli ulteriori requisiti prescritti dall’ articolo 7 del decreto Anpal 148/2019 per i giovani tra i 16 e 24 anni.

Incentivo L’incentivo per il 2019 duplica quello del 2018, e consiste in un esonero contributivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con durata di 12 mesi e di importo massimo di 8.060 euro, da fruire mensilmente in quote non superiori a 671,66 euro. Lo sgravio non si applica al premio Inail, al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali (incluso nel contributo Naspi), ai contributi dovuti al Fondo di integrazione salariale o ai fondi di solidarietà di settore, al contributo Tfr nonché ai diversi tipi di contributi di solidarietà (10% per i contributi sanitari o di previdenza complementare, 5% per i lavoratori dello spettacolo ed 1,20% per gli sportivi professionisti).

Procedura Anche la procedura per presentare telematicamente la richiesta all’Inps, con conseguente verifica, autorizzazione e prenotazione dei fondi nei limiti delle residue disponibilità, corrisponde a quella dello sgravio del 2018 (circolare Inps 49/2018), ma ad oggi la stessa non è di fatto utilizzabile perché siamo in attesa della circolare dell’ Istituto che illustri il bonus Sud dell’ anno 2019.

( Articolo di Barbara Massara pubblicato su “Il sole 24Ore” )

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