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economy

Internazionalizzazione delle imprese e finanziamenti agevolati

Il Decreto MISE-MEF 08.04.2019 ha definito le condizioni per la concessione dei finanziamenti agevolati finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in Paesi extra-UE. Nello specifico, le risorse stanziate sono destinate a 2 linee di azione

Nuovi scenari per l’Iva non versata

Una pratica che si è diffusa notevolmente negli ultimi anni, caratterizzati da crisi di liquidità e difficoltà per le imprese a far fronte agli impegni finanziari, è omettere scientemente il versamento dell’Iva, attendendo le azioni di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate e poi procedendo a rateizzare il debito emergente.

Bonus Sud esteso a tutto l’ anno ma fruizione ancora bloccata

Esonero contributivo riconosciuto anche per i contratti sottoscritti nei primi 4 mesi L’esonero contributivo per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato nel Sud copre anche quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019. Lo dispone l’articolo 39-ter del decreto legge 34/2019, inserito in sede di conversione nella legge 58/2019, che ha stanziato duecento milioni di euro per finanziare il bonus per le assunzioni e trasformazioni effettuate nelle regioni del Sud (sia quelle “meno sviluppate” che quelle “in transizione”) nei primi quattro mesi del 2019. Il decreto crescita sana il vuoto lasciato dal decreto Anpal 178 del 19 aprile 2019, che per quest’anno ha riservato l’incentivo ai datori di lavoro che assumono tra il 1° maggio e il 31 dicembre, lasciando quindi scoperti i primi quattro mesi del 2019. Una previsione, quest’ultima, parsa quanto meno anomala, considerato che l’ articolo 1, comma 247, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha stanziato 500 milioni di euro all’anno per rifinanziare il bonus Sud nel 2019 e 2020. Requisiti Con quest’ultima correzione, potranno accedere all’incentivo occupazione sviluppo Sud, non appena l’Inps emanerà l’ apposita circolare, i datori di lavoro che hanno deciso di assumere in una delle regioni del Mezzogiorno (sede di lavoro) con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzate, o di trasformare un contratto a termine in tempo indeterminato, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, giovani con meno di 35 anni (34 anni e 364 giorni) o lavoratori con almeno 35 anni di età, ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Secondo le previsioni del decreto del ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 sono considerati tali: coloro che non hanno prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (o, in termini positivi, che negli ultimi 6 mesi sono stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi); coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto un’ attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito di importo tale da non scontare Irpef in quanto l’imposta lorda è azzerata dalle detrazioni (8.000 euro ad esempio per il reddito derivante da co.co.co, e 4.800 euro per reddito da lavoro autonomo professionale o autonomo occasionale). Per le assunzioni (ma non per le trasformazioni), è altresì richiesto il requisito della disoccupazione in base all’ articolo 19 del Dlgs 150/2015, nonché l’ assenza di rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti con il medesimo datore che assume e chiede l’agevolazione. Poiché è un bonus che favorisce un’ area territoriale specifica è soggetta alla regola de minimis (articoli 107-108 del regolamento Ue 1407/2013 – massimo 200.000 euro di contributi/agevolazioni nel triennio), che può essere derogata solo in presenza di un incremento occupazionale netto e degli ulteriori requisiti prescritti dall’ articolo 7 del decreto Anpal 148/2019 per i giovani tra i 16 e 24 anni. Incentivo L’incentivo per il 2019 duplica quello del 2018, e consiste in un esonero contributivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con durata di 12 mesi e di importo massimo di 8.060 euro, da fruire mensilmente in quote non superiori a 671,66 euro. Lo sgravio non si applica al premio Inail, al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali (incluso nel contributo Naspi), ai contributi dovuti al Fondo di integrazione salariale o ai fondi di solidarietà di settore, al contributo Tfr nonché ai diversi tipi di contributi di solidarietà (10% per i contributi sanitari o di previdenza complementare, 5% per i lavoratori dello spettacolo ed 1,20% per gli sportivi professionisti). Procedura Anche la procedura per presentare telematicamente la richiesta all’Inps, con conseguente verifica, autorizzazione e prenotazione dei fondi nei limiti delle residue disponibilità, corrisponde a quella dello sgravio del 2018 (circolare Inps 49/2018), ma ad oggi la stessa non è di fatto utilizzabile perché siamo in attesa della circolare dell’ Istituto che illustri il bonus Sud dell’ anno 2019. ( Articolo di Barbara Massara pubblicato su “Il sole 24Ore” )

Commercializzazione dei prodotti di terzi per i florovivaisti

L’attività di commercializzazione dei prodotti di terzi è disciplinata dall’art. 2135, c. 3 C.C. tra le attività agricole connesse e ha ricevuto un impulso significativo dal 2019 con la pubblicazione dell’art. 1, c. 700 legge di Bilancio 2019. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ma soprattutto “vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica italiana i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”. In origine, tuttavia, mancavano indicazioni specifiche circa natura, origine o qualità dei prodotti da commercializzare e solo grazie al nuovo comma 1-bis dell’art. 4, D.Lgs. 228/2001, introdotto come detto dalla legge di Bilancio 2019, l’imprenditore agricolo ha la facoltà di commercializzare al dettaglio: – prodotti agricoli, originari o trasformati, provenienti dalla propria attività, purché nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2135 C.C., senza alcun limite; – beni finiti costruiti dall’impresa con prodotti ricavati dalle proprie attività agricole, anche con successive lavorazioni, senza alcun limite; – prodotti agricoli e alimentari, nello stato originario o trasformati, e non agricoli, acquistati da chiunque e appartenenti al medesimo comparto agronomico della propria attività, anche di origine industriale, purché non prevalenti rispetto a quelli di propria produzione e comunque entro il limite di corrispettivi annui di euro 160.000 o di euro 4.000.000, rispettivamente per le imprese individuali e società; – prodotti agricoli e alimentari di qualsiasi genere purché acquistati direttamente da altre imprese agricole e i corrispettivi realizzati dalla rivendita dei prodotti acquistati siano inferiori a quelli dei beni di propria produzione venduti al dettaglio e comunque entro il limite 160.000 o 4.000.000 di euro annui, rispettivamente per le imprese individuali e società. Dal punto di vista civilistico viene pertanto riconosciuta la qualifica IAP (alcune Regioni tendono ancora a non concederla in quanto ritengono decaduto il presupposto dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola). Dal punto di vista fiscale, invece, occorre precisare che la sola commercializzazione di beni di terzi o di piante prodotte da terzi per le quali non sia prevista alcuna operazione colturale agricola è considerata commerciale, con la conseguente tenuta di una contabilità separata e reddito determinato a costi e ricavi (metodo analitico). ( Articolo di di Paolo Lacchini pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

Bonus mobili: necessario l’inizio dei lavori di ristrutturazione

Per ottenere la detrazione relativa all’acquisto dei mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui gli stessi sono stati acquistati. La data di avvio dei lavori si deve rilevare dalle abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, invece, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’atteggiamento indicato è confermato anche dalla recente circolare 13/E/2019 (pag. 286) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nella parte riferibile alle detrazioni e/o deduzioni. Innanzitutto, si ricorda che l’art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, aventi determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (“bonus mobili”). Per gli acquisti di grandi elettrodomestici, dai quali derivi un risparmio energetico, deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013). Con particolare riferimento al periodo d’imposta 2018, per le spese sostenute in tale periodo, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato eseguito in connessione con i lavori di recupero del patrimonio edilizio, iniziati tra il 1.01.2017 e il 31.12.2018. Il beneficio, stante il fatto che spetta al contribuente che esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio, è collegato agli interventi di manutenzione ordinaria delle parti a comune, di quella straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, per ricostruzione o ripristino di unità danneggiata da evento sismico e di restauro o risanamento conservativo, di cui all’art. 3 D.P.R. 380/2001. La fruizione del bonus spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni degli edifici, a condizione che i detti mobili siano destinati all’arredo di portinerie, sale riunioni e quant’altro di utilizzo comune, mentre sono agevolabili i mobili e gli arredi per le singole unità abitative anche se i lavori di ristrutturazione non riguardano i locali di destinazione; per esempio, è agevolabile l’acquisto di una cucina anche se i lavori di manutenzione straordinaria riguardano i terrazzi, i bagni o le camere da letto. Uno dei problemi più ricorrenti è quello di rispettare la postergazione del sostenimento della spesa rispetto all’inizio dei lavori giacché l’Agenzia delle Entrate, sia nella recente guida che in un datato documento di prassi (circ. 29/E/2013 § 3.3) ha precisato che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore rispetto a quella di “sostenimento” delle spese per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, sebbene non sia necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle destinate all’arredo. La data di avvio dei lavori di recupero può essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori alla Asl o, in assenza di detti documenti, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000, come indicato da un preciso provvedimento delle Entrate (n. 149646/2011). Nella pratica molti contribuenti individuano i mobili e gli arredi e procedono sia con l’inizio dei lavori, sia con il versamento di acconti, anche per l’acquisto dei mobili (magari creati su misura), in attesa di procedere con la chiusura dei lavori e conseguente collocazione degli stessi nell’unità immobiliare. In tal caso si rende necessario prestare estrema attenzione poiché, trattandosi letteralmente di “sostenimento” della spesa e, quindi, non di effetto traslativo della proprietà dei beni, che avviene al pagamento del saldo, se il versamento degli acconti dei mobili nuovi è stato eseguito, per esempio, in data anteriore rispetto alla data dell’autorizzazione o della comunicazione preventiva, il contribuente perde la detrazione per l’acconto, pur restando beneficiario della detrazione sul versamento del saldo. (Fabrizio Giovanni Poggiani pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

I redditi degli Youtuber

Chi ha figli giovanissimi, dai 7 anni in sù, sa di cosa si parla (o può chiedere al figlio); gli altri generalmente non conoscono affatto il mondo degli Youtuber, influencer capaci di attrarre i giovanissimi con straordinarie attitudini comunicative (moderni pifferai magici, secondo alcuni). Un recente intervento mediatico della Guardia di Finanza, la cui fondatezza sarà chiarita nelle sedi opportune, ha rivelato ai più adulti che alla base di questo fenomeno vi è un fiorente modello economico: un esimio giornalista ha ammesso di aver scambiato il nome di battaglia di un giovane milionario per un codice fiscale. Il modello è basato essenzialmente su introiti pubblicitari girati agli Youtuber da Google e da altre Over the Top, e da abbonamenti distribuiti tra i followers. Non tutti i giovani Youtuber girano in Ferrari, distribuendo banconote dal finestrino (che ci piaccia o no, c’è anche chi lo fa), però alcuni di loro ottengono redditi anche decisamente consistenti. Ma come devono essere trattati questi introiti? Anzitutto Google non aiuta, perché la società estera dichiara di non essere interessata all’invio di fatture o simili amenità e non è tenuta a operare come sostituto d’imposta. Sul web circolano consigli da prendere con le pinze. È opinione diffusa, che qui non condividiamo, che l’attività possa essere considerata occasionale fino a un preciso limite reddituale che è pari a 5.000 euro annui. Parrebbe, tuttavia, che questo sia un equivoco che nasce dal limite esistente per l’assoggettamento a contribuzione previdenziale. Si tratta però di una diversa famiglia e infatti, nella disciplina fiscale della collaborazione occasionale, non esiste né un limite reddituale, né un limite di operazioni annue. Altra leggenda mediatica da sfatare è che il Fisco non saprebbe come tassare l’attività dello Youtuber in mancanza dell’apposito codice attività. Fidatevi, il Fisco sa perfettamente come tassarvi e se non basta la nostra parola, possiamo scorrere l’elenco dei codici (che servono principalmente per fini statistici) per trovare nominate anche le attività residuali. Mantenere un canale Youtube attivo vuol dire martellare i propri followers con video brevi e frequenti. Tradotto in termini fiscali, un’attività caratterizzata dalla professionalità, dalla ripetitività, dalla stabilità e dalla sistematicità è considerata attività abituale da lavoro autonomo. Fortunatamente (per i giovani amici) fino a 65.000 euro di ricavi annuali si potrà applicare la tassazione dei minimi. Si applicherà un’imposta del 5% del reddito, che diventa 15% al quarto anno. Spetta anche una deduzione a forfait per i costi (22% dei ricavi). Un regime molto appetibile, che per volumi contenuti dovrebbe scoraggiare l’evasione. Il regime risolve radicalmente anche il tema dell’IVA (che non si applicherebbe comunque, visto che i rapporti sono per lo più tassati nel Paese del committente). Sul reddito, inoltre, vanno applicati i contributi previdenziali. Naturalmente anche i minorenni sono tassati e qui dovranno essere i genitori a rappresentarli. In ogni caso occorre procedere subito alle opportune registrazioni per evitare problemi. Per i guadagni più importanti, il consiglio è di rivolgersi a un bravo commercialista. Insomma, le regole sono tutto sommato semplici. La verità è che per gli Youtuber i soldi cominciano ad affluire lentamente, ma poi a volte il fiume si ingrossa di colpo, lasciando l’aspetto economico in mano a soggetti privi della necessaria esperienza e preparazione. (Alberto Di Vita pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

Finanziare il capitale di rischio con l’equity crowdfunding

Tra gli effetti della difficoltà al ricorso ai canali tradizionali di accesso al credito, soprattutto per le PMI che rappresentano il 94% del tessuto produttivo italiano, si può senza dubbio annoverare un’innovativa forma di finanziamento sia per la presenza prevalente di investitori non professionali che per il ricorso allo strumento della rete. Si sta parlando dell’equity crowdfunding, un ramo del crowdfunding che si occupa della raccolta fra il pubblico di capitale di rischio. Attraverso questa formula il finanziatore riceve in cambio una partecipazione della società che propone l’iniziativa di interesse, qualora si raggiunga l’obiettivo di raccolta prefissato entro un termine temporale definito. In caso contrario, tra le varie tutele offerte al finanziatore, vi è anche il recupero di quanto versato. In Italia (primo Paese europeo a regolamentare tale forma di finanziamento), le fonti normative che regolano specificatamente questo tipo di ricorso al capitale sono il D.L. 179/2012, il D.L. 3/2015, la legge di Bilancio 2017 e il D.L. 50/2017. La raccolta del capitale (si parla di fatto di un aumento di capitale a pagamento) viene effettuata tramite piattaforme online che devono rispettare una specifica disciplina legislativa contenuta nel TUF: sul sito della CONSOB è possibile consultare il Registro dei gestori di portali per la raccolta. Occorre prestare diligenza nell’analisi (come si farebbe con una qualsiasi altra attività di investimento), sia ex ante che ex post, per non incorrere in truffe e rischi eccessivi. La stessa CONSOB fornisce alcune indicazioni utili, tra le quali si ricordano: un controllo del soggetto promotore (veridicità degli indirizzi forniti), del gestore (reale iscrizione nel Registro; corrispondenza dell’indirizzo indicato con quello effettivo) e del trattamento dei dati personali. Qualora si ravvisassero delle incongruità, risulta opportuno mettersi in contatto con la stessa CONSOB. Si ricorda, inoltre, che il gestore non può chiedere di versare a suo favore delle somme, ma deve sempre avvalersi di una banca o di una SIM (con un conto intestato all’emittente acceso presso tale banca o SIM). A seguito dell’investimento, occorre comunque partecipare alla vita societaria, con la lettura dei documenti di interesse e con una certa attenzione relativa alle vicende societarie successive. Va ricordato, infatti, che qualora la società effettui un altro aumento di capitale in altro portale senza alcun diritto di opzione esercitato dal socio, la partecipazione potrebbe avere un peso percentuale diverso rispetto a prima. Inoltre, si rammenta che il gestore del portale di raccolta non ha nessun obbligo informativo (pubblicazione di documenti) una volta conclusa l’offerta. Con il menzionato D.L. 179/2012, il legislatore ha introdotto degli incentivi fiscali al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative da parte di persone fisiche e società. Beneficiano di questi incentivi sia i soggetti IRPEF che IRES che investono direttamente o indirettamente attraverso società o O.I.C.R. Con la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) le agevolazioni fiscali nell’innovazione dovrebbero subire una concreta maggiorazione. Si passerebbe (qualora la Commissione europea autorizzasse le maggiori detrazioni/deduzioni, secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) per l’anno 2019 dal 30% al 40% sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF, sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES. Per i soggetti IRES diversi da imprese start-up innovative, per l’anno 2019 l’agevolazione risulterebbe aumentata dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che questo sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. (Articolo di Cristina Rigato e Chiara Calore pubblicato – “Ratio Quotidiano” )

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