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“Bonus Sud”: finalmente ci siamo

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Con il decreto 12.07.2019, n. 311 l’Anpal ha ufficializzato l’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni effettuate nei primi 4 mesi del 2019, alla luce delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Crescita. Oltre a questo, con circolare 16.07.2019, n. 102, l’Inps ha reso note le indicazioni che rendono operativo l’incentivo stesso. Oggi, dunque, il c.d. “Bonus Sud” potrà essere applicato alle assunzioni, avvenute tra il 1.01 e il 31.12.2019, di disoccupati di età compresa tra i 16 e 34 anni (che non devono aver avuto rapporti negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore) oppure con 35 anni e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17.10.2017. L’assunzione potrà essere a tempo indeterminato, sia pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante. A riguardo, la circolare si concentra sulle specificità del caso della trasformazione a tempo indeterminato e sull’applicazione dell’incentivo durante il solo periodo formativo in caso di apprendistato professionalizzante. La prestazione lavorativa dovrà svolgersi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore: a tal proposito, la circolare, oltre a descrivere le conseguenze in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni interessate, disciplina la fruizione nelle ipotesi in cui un datore, con sede legale in una Regione diversa da quelle elencate, assuma lavoratori per una prestazione da svolgersi in un’unità operativa ubicata nelle Regioni meridionali, descrivendo modalità e tempistiche dell’attribuzione del codice di autorizzazione “0L” da parte delle Strutture territoriali Inps. L’incentivo, che è pari alla contribuzione a carico del datore, con esclusione di premi e contributi Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua (riproporzionato per i part-time), riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021: il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza per maternità, consentendo il differimento temporale del godimento pur entro il termine massimo di cui sopra. Il diritto all’incentivo è subordinato, oltre al rispetto delle condizioni della L. 296/2006 e all’applicazione dei principi generali dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, al rispetto delle previsioni in materia di aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, al rispetto delle condizioni previste dal decreto 178/2019 inerenti l’incremento occupazionale netto e, in aggiunta, le specificità in caso di assunzione di lavoratori con età compresa tra i 25 e i 34 anni. La circolare si concentra, poi, sul regime di cumulabilità con altri incentivi, in particolare, con quello per l’assunzione di percettori di RdC, ora “disciplinato” dalla circolare Inps 19.07.2019, n. 104, e con l’esonero per l’assunzione di under 30 (D.L. 87/2018), pur mancando ancora per quest’ultimo il necessario decreto attuativo. Importanti, infine, le istruzioni operative descritte. Il datore, prima di effettuare l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, deve inoltrare all’Inps, tramite modulo di istanza online “IOSS”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando taluni dati, tra cui l’importo della retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima) e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’Inps, dopo una serie di verifiche e calcoli, informa il richiedente, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, in merito alla prenotazione dell’importo dell’incentivo: dal momento di eventuale accoglimento, il datore ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della suddetta prenotazione. L’autorizzazione alla fruizione verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze: le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio (16.07.2019) del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica online saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Per l’elaborazione delle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa varrà il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione. La circolare chiude, come di consueto, con la descrizione delle modalità di esposizione dei dati per i datori che operano con sistema UniEmens, per datori agricoli che operano con il sistema DMAG e con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione contributiva per datori di lavoro UniEmens.

 ( Articolo di Mario Taurino pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

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