studioramuglia@gmail.com 090 336216

ANPAL

Studio Ramuglia Informa

Bonus investimenti in beni strumentali Lotteria degli scontrini: come partecipare, quanto si vince Gestione separata: aliquote contributive 2021 Incentivo Io Lavoro: domande dopo 31 gennaio Bonus affitti: modello aggiornato per cedere il credito fino al 30 aprile 2021 Consultazione telematica planimetrie catastali ISA periodo imposta 2020: contribuenti esclusi Sospensione dell’ammortamento

«Io lavoro», il bonus è cumulabile con il bonus under 35

Un decreto Anpal estende la possibilità di abbinare la nuova agevolazione. Ieri l’Anpal ha pubblicato il terzo decreto in tre settimane con le regole del nuovo incentivo “Io lavoro”.

Neoassunti, bonus “Io Lavoro” usufruibile da Nord a Sud

A introdurre l’agevolazione per le aziende private è stata l’Anpal con decreto n. 52/2020. Il Sud perde l’esclusiva dei bonus alle assunzioni.

Lavorare da disoccupati, ebbene sì

Il nostro ordinamento attribuisce lo stato di disoccupazione a quei lavoratori che, privi di impiego e in possesso di determinati requisiti contributivi, dichiarino, nelle forme previste dalla legge, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate coi Centri per l’impiego.

“Bonus Sud”: finalmente ci siamo

Con il decreto 12.07.2019, n. 311 l’Anpal ha ufficializzato l’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni effettuate nei primi 4 mesi del 2019, alla luce delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Crescita. Oltre a questo, con circolare 16.07.2019, n. 102, l’Inps ha reso note le indicazioni che rendono operativo l’incentivo stesso. Oggi, dunque, il c.d. “Bonus Sud” potrà essere applicato alle assunzioni, avvenute tra il 1.01 e il 31.12.2019, di disoccupati di età compresa tra i 16 e 34 anni (che non devono aver avuto rapporti negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore) oppure con 35 anni e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17.10.2017. L’assunzione potrà essere a tempo indeterminato, sia pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante. A riguardo, la circolare si concentra sulle specificità del caso della trasformazione a tempo indeterminato e sull’applicazione dell’incentivo durante il solo periodo formativo in caso di apprendistato professionalizzante. La prestazione lavorativa dovrà svolgersi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore: a tal proposito, la circolare, oltre a descrivere le conseguenze in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni interessate, disciplina la fruizione nelle ipotesi in cui un datore, con sede legale in una Regione diversa da quelle elencate, assuma lavoratori per una prestazione da svolgersi in un’unità operativa ubicata nelle Regioni meridionali, descrivendo modalità e tempistiche dell’attribuzione del codice di autorizzazione “0L” da parte delle Strutture territoriali Inps. L’incentivo, che è pari alla contribuzione a carico del datore, con esclusione di premi e contributi Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua (riproporzionato per i part-time), riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021: il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza per maternità, consentendo il differimento temporale del godimento pur entro il termine massimo di cui sopra. Il diritto all’incentivo è subordinato, oltre al rispetto delle condizioni della L. 296/2006 e all’applicazione dei principi generali dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, al rispetto delle previsioni in materia di aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, al rispetto delle condizioni previste dal decreto 178/2019 inerenti l’incremento occupazionale netto e, in aggiunta, le specificità in caso di assunzione di lavoratori con età compresa tra i 25 e i 34 anni. La circolare si concentra, poi, sul regime di cumulabilità con altri incentivi, in particolare, con quello per l’assunzione di percettori di RdC, ora “disciplinato” dalla circolare Inps 19.07.2019, n. 104, e con l’esonero per l’assunzione di under 30 (D.L. 87/2018), pur mancando ancora per quest’ultimo il necessario decreto attuativo. Importanti, infine, le istruzioni operative descritte. Il datore, prima di effettuare l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, deve inoltrare all’Inps, tramite modulo di istanza online “IOSS”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando taluni dati, tra cui l’importo della retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima) e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’Inps, dopo una serie di verifiche e calcoli, informa il richiedente, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, in merito alla prenotazione dell’importo dell’incentivo: dal momento di eventuale accoglimento, il datore ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della suddetta prenotazione. L’autorizzazione alla fruizione verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze: le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio (16.07.2019) del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica online saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Per l’elaborazione delle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa varrà il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione. La circolare chiude, come di consueto, con la descrizione delle modalità di esposizione dei dati per i datori che operano con sistema UniEmens, per datori agricoli che operano con il sistema DMAG e con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione contributiva per datori di lavoro UniEmens.  ( Articolo di Mario Taurino pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

Bonus Sud, la versione 2019

L’ANPAL, in attuazione della legge di Bilancio 2019, con il decreto 19.04.2019, n. 178, ha definito anche per l’anno 2019 il bonus occupazione Sud, ossia il beneficio volto a favorire le assunzioni di giovani privi di impiego nelle Regioni del Mezzogiorno, giunto ormai alla terza edizione. A mente dell’art. 2 del decreto, sono interessati al beneficio i datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1.05.2019 e il 31.12.2019 assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015, e dell’art. 4, c. 15-quater D.L. 28.01.2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 26/2019). Pertanto, il beneficio non potrà essere fruito per le assunzioni effettuate nei mesi da gennaio ad aprile 2019. Oltre a essere disoccupati, i lavoratori interessati al beneficio devono avere un’età compresa tra i 16 e i 34 anni; se di età superiore, sarà necessario che i soggetti siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017. L’agevolazione è concessa nel limite del c.d. de minimis e solo laddove l’assunzione consenta un incremento occupazionale netto. Il beneficio spetta esclusivamente se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione è ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’ANPAL prevede che l’incentivo sia concesso per rapporti full time e part-time stipulati con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante consentendo l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è cumulabile sia con l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori con reddito di cittadinanza, sia con l’agevolazione prevista, ma non ancora operativa, per i giovani fino a 35 anni di età ai sensi del D.L. 78/2018. La procedura impone al datore di lavoro una richiesta telematica tramite gli ordinari canali informatici dell’INPS. A questo punto per la definitiva operatività dell’agevolazione si dovrà attendere la circolare esplicativa Inps con le modalità di fruizione del beneficio. (Articolo di Valeria Tomatis – )

Torna su