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Occupazione

La versione 2019 di Garanzia Giovani

In data 28.12.2018, l’Anpal, tramite il decreto direttoriale, n. 581, ha prorogato per tutto il 2019 la “Garanzia Giovani”: un beneficio economico spettante ai datori di lavoro; a questo proposito, anche l’Inps ha emanato le proprie indicazioni tramite la circolare 17.04.2019, n. 54. La fruizione del beneficio dovrà avvenire entro e non oltre il 28.02.2021 e solamente se si è in possesso dei seguenti requisiti: regolarità contributiva; rispetto degli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali; rispetto dei principi generali fissati in materia. Molte sono le somiglianze con il meccanismo 2018, ma tra le novità introdotte troviamo un aumento degli stanziamenti che vengono incrementati di altri 60 milioni di euro. La prima domanda da farsi è: chi può richiedere tale beneficio? I destinatari della disposizione sono tutti i datori di lavoro privati, che assumono persone che presentano un profilo in Garanzia Giovani. Tra i destinatari, sono contemplate anche le società cooperative. L’unica eccezione riguarda la provincia di Bolzano, che non applica il beneficio. Chi può interessare? Come dice il nome, la misura è indirizzata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che risultano essere disoccupati. L’incentivo può essere richiesto per due tipologie di contratto di lavoro: – contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; – contratto di apprendistato professionalizzante. Vengono esclusi i contratti di lavoro domestico, gli intermittenti e le prestazioni di natura occasionale, in aggiunta ai contratti di apprendistato di primo livello, di formazione e ricerca e i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato. L’importo dell’incentivo corrisponde alla contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail), calcolato su 12 mensilità a partire dalla data di assunzione, fino a un massimo di € 8.060 riproporzionato e applicato su base mensile. Tra i limiti posti, è indicato un solo motivo per il quale viene concessa la sospensione, ovvero qualora si verifichi un’assenza obbligatoria per maternità. L’incentivo deve comunque essere goduto entro la data del 28.02.2021. Tra le motivazioni che non permettono la fruizione del beneficio vi sono: – l’accertamento dell’esistenza di sospensioni dal lavoro per motivi di crisi o di riorganizzazione aziendale; – l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da aziende in rapporto di collegamento; – l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie. Nella circolare n. 54/2019 viene ricordato che “Garanzia Giovani” non è cumulabile con altri benefici di natura economica e contributiva. Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che il datore di lavoro presenti un’istanza preliminare direttamente all’Inps in via telematica; solo successivamente, l’Istituto verificherà la posizione del lavoratore, calcolerà l’importo del beneficio spettante e ne comunicherà l’esito; in caso di accoglimento, il datore di lavoro avrà a disposizione 10 giorni di tempo per comunicare l’avvenuta assunzione. Al termine della procedura, il beneficio sarà erogato tramite il sistema del conguaglio delle denunce contributive. Studio (Articolo di Alberto Bortoletto pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

Bonus Sud, la versione 2019

L’ANPAL, in attuazione della legge di Bilancio 2019, con il decreto 19.04.2019, n. 178, ha definito anche per l’anno 2019 il bonus occupazione Sud, ossia il beneficio volto a favorire le assunzioni di giovani privi di impiego nelle Regioni del Mezzogiorno, giunto ormai alla terza edizione. A mente dell’art. 2 del decreto, sono interessati al beneficio i datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1.05.2019 e il 31.12.2019 assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015, e dell’art. 4, c. 15-quater D.L. 28.01.2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 26/2019). Pertanto, il beneficio non potrà essere fruito per le assunzioni effettuate nei mesi da gennaio ad aprile 2019. Oltre a essere disoccupati, i lavoratori interessati al beneficio devono avere un’età compresa tra i 16 e i 34 anni; se di età superiore, sarà necessario che i soggetti siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017. L’agevolazione è concessa nel limite del c.d. de minimis e solo laddove l’assunzione consenta un incremento occupazionale netto. Il beneficio spetta esclusivamente se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione è ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’ANPAL prevede che l’incentivo sia concesso per rapporti full time e part-time stipulati con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante consentendo l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è cumulabile sia con l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori con reddito di cittadinanza, sia con l’agevolazione prevista, ma non ancora operativa, per i giovani fino a 35 anni di età ai sensi del D.L. 78/2018. La procedura impone al datore di lavoro una richiesta telematica tramite gli ordinari canali informatici dell’INPS. A questo punto per la definitiva operatività dell’agevolazione si dovrà attendere la circolare esplicativa Inps con le modalità di fruizione del beneficio. (Articolo di Valeria Tomatis – )

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