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Benefici premiali Isa solo con dati corretti

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I benefici premiali previsti per i contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 sono fruibili a condizione che i dati indicati nel modello Isa siano corretti e completi. È questo uno dei tanti chiarimenti forniti con la recente circolare 20/E/2019 in relazione ai benefici premiali previsti dagli Isa.

È opportuno ricordare che i benefici premiali (indicati nell’articolo 9-bis, commi da 11 a 13, D.L. 50/2017) sono ottenibili solamente in presenza di un voto “minimo”, individuato dal Provvedimento direttoriale prot. n. 126200/2019, almeno pari a 8 e riguardano sinteticamente: • la possibilità di compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità; • la possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette (Irpef/Ires e Irap) fino a un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità (voto minimo pari a 8); • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9); • l’esclusione dall’accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5); • la riduzione di un anno dei termini di accertamento (voto minimo pari a 8); • la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell’accertamento sintetico (voto minimo pari a 9). In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l’Agenzia delle entrate ha confermato quanto già si era presunto, vale a dire che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che qualora, in un secondo momento ovvero in sede di controllo, sia accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), l’eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre all’applicabilità della sanzione amministrativa del 30%. Più in particolare, il momento in cui è necessario verificare la correttezza e completezza dei dati è la presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari, con conseguente inefficacia di eventuali dichiarazioni integrative presentate successivamente al fine di correggere dei dati inesatti. È del tutto evidente che il contribuente, nonché il professionista che lo assiste, dovrà porre particolare attenzione alla compilazione del modello Isa e, più in generale, per la gestione di tutti i dati che influenzano il conteggio della media (compresi i dati precalcolati). In merito ai benefici premiali, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori importanti considerazioni per quanto riguarda le “tempistiche” per la compensazione dei crediti Iva e dei crediti da imposte dirette. In merito al primo aspetto, era già stato precisato che a fronte di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018, è possibile fruire dei benefici in relazione al credito Iva annuale (del 2019) e di quello riferito ai primi tre trimestri del 2020. Al contrario, nessun beneficio è previsto per la compensazione del credito Iva che è maturato nel secondo trimestre 2019 e che maturerà per il terzo trimestre dello stesso anno. Per i crediti da imposte dirette (per i quale sono previste due soglie distinte di euro 20.000 per imposte dirette e Irap), la circolare 20/E/2019 conferma che la compensazione (senza visto di conformità) può già avvenire a partire dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, a prescindere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Resta fermo, ovviamente, che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi (compresi quelli per il calcolo del livello di affidabilità fiscale), e che il credito utilizzato per eseguire le compensazioni sia quello effettivamente spettante in base alle dichiarazioni presentate.

(Articolo di Sandro Cerato pubblicato su “Euroconference News” )

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