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Arriva la stretta per i forfettari

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Arriva la stretta per i forfettari: Fuori chi ha redditi da lavoro dipendente oltre i 30 mila euro. Forfettari, arriva la stretta.

Dal 1° gennaio 2020 fuori dal regime agevolato le partite Iva che sostengono spese per personale dipendente superiori a 20 mila euro e i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti 30 mila euro; previsto anche un micro regime premiale per i forfettari che utilizzeranno la fattura elettronica. Le novità, previste all’ articolo 1 comma 692 del disegno di legge di bilancio, reintroducono due cause ostative in precedenza abrogate con la legge 145 del 2018 che di fatto faranno fuori dal regime fiscale a forfait oltre 340 mila attuali fruitori.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2020 infatti partendo da una platea complessiva di circa 1.4 milioni di attuali utilizzatori del forfettario (cifra che non tiene conto del boom di adesioni nel 2019), si ipotizza che in diretta conseguenza della reintroduzione dei predetti paletti per l’ accesso/permanenza resteranno nel forfait 1.089.744 contribuenti mentre i restanti 341.494 saranno esclusi e assoggettati alla più onerosa tassazione «ordinaria» Irpef. Il paletto del costo del lavoro.

Nel reintrodurre il limite di spesa per «la forza lavoro», il legislatore ha elevato il precedente tetto da 5 mila euro a 20 mila euro di fatto adeguando tale importo alla più alta soglia fissata a 65 mila euro di ricavi e compensi previsti dal regime. Come spese per forza lavoro sostenute nell’ anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario si intendono i costi sostenuti per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’ articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003) comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’ articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’ articolo 60 del Tuir.

Il divieto di cumulo con redditi da lavoro. Non potranno utilizzare per il forfettario i soggetti che nell’ anno precedente a quello di eventuale applicazione del regime hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’ importo di 30 mila euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro sarà cessato. Il mini regime premiale per i forfettari elettronici. Previsto anche un mini regime premiale per i forfettari che sceglieranno di utilizzare la fatturazione elettronica.

L’ intento del legislatore è quello appunto di incentivare l’ utilizzo della e-fattura concedendo ai forfettari che opteranno volontariamente per lo strumento la (mini) riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’ articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Secondo l’ articolo 43 del dpr 600/73 «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» dunque per i forfettari «elettronici» il termine per essere controllati dal fisco passerà da 5 a 4 anni post presentazione della dichiarazione.

Il reddito a forfait si considera per deduzioni/detrazioni. Dal 1° gennaio 2020 il reddito tassato a forfait sarà considerato e farà eventualmente «cumulo» per l’ ottenimento di benefici di qualsiasi tipo. La lettera g) del comma 692 stabilisce infatti che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

( Articolo di Giuliano Mandolesi pubblicato su “Italia Oggi” )

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