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Cig, nuove domande solo dal 18 giugno

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Domande entro 15 giorni e all’ Inps altri 15 giorni per pagare l’acconto Le aziende multilocalizzate possono continuare a fare richiesta al ministero.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’ Inps tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’ Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione. L’ Inps provvede al pagamento della cassa integrazione residua o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. La norma prevede il recupero al datore di lavoro sul presupposto che sono le aziende che dichiarano le ore programmate da autorizzare.

Chiaramente, spetterà poi all’ azienda il successivo recupero delle somme sui lavoratori interessati. I datori di lavoro per ogni periodo interessato comunicano all’Inps, entro il 20 del mese successivo, i dati necessari per il pagamento della prestazione effettiva con le modalità ancora da stabilire. Se il datore di lavoro non rispetta i termini stabiliti, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande dei datori che richiedono il pagamento diretto per una prestazione relativa al periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’ Inps i dati necessari per il pagamento entro l’ 8 giugno con modalità che saranno rese note dall’ Istituto.

( Articolo di Enzo De Fusco pubblicato su “Il Sole 24ore” )

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