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Bonus facciate: soggetti beneficiari – Art bonus: requisito dell’appartenenza pubblica – Borsa di studio: quando è reddito dipendente

Bonus facciate: soggetti beneficiari

Nell’ambito del bonus facciate, sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Art bonus: requisito dell’appartenenza pubblica

Nell’ambito del credito di imposta Art Bonus, gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione), che hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica possono ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.

Borsa di studio: quando è reddito dipendente

Nel caso in cui la borsa di studio non sia riconducibile a nessuna delle previsioni di favore, è soggetta al regime di tassazione previsto dal T.U.I.R., quale reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Il regime ordinario di imponibilità che caratterizza, in generale, le borse di studio, è derogato, per espressa previsione normativa, con riferimento ad alcune specifiche tipologie di borse di studio erogate, ad esempio, dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream.

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