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Srl, costituzione semplice

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Lo prevede la direttiva Ue sugli strumenti digitali nel diritto societario. Lo svolgimento online dovrà essere garantito. Costituire società sarà più semplice. Lo prevede la direttiva Ue n. 1151/2019 recante modifiche alla direttiva Ue n. 1132/2017 concernente l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

«A seguito del recepimento della direttiva, l’Italia sarà chiamata a provvedere affinché la costituzione delle srl e delle srls possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di fronte ad una autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato dal diritto nazionale di occuparsi della costituzione della società. L’Italia ha già adottato da tempo alcune procedure previste dalla direttiva in esame anticipandone quindi l’attuazione. Infatti, dal 1 aprile 2010 il registro delle imprese è completamente informatizzato mediante l’uso della procedura Comunica. Dal 2012 le società a responsabilità limitata semplificate possono essere costituite senza l’intervento del notaio e dal 2016 lo stesso procedimento è stato esteso alle startup innovative», ha precisato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone nel corso dell’audizione tenutasi in videoconferenza lo scorso 26 maggio presso la Commissione politiche europee del Senato a cui è stato assegnato l’ esame del disegno di legge di delegazione europea 2019 (AS n. 1721), relatore Sen. Giovanni Pittella, che delega al Governo il recepimento delle direttive europee tra cui quella in questione. Qui di seguito una sintesi del documento prodotto dal centro studi Lapet (il testo integrale è pubblicato sul sito www.iltributarista.it) contente osservazioni in materia.

Costituzione online per ogni tipo di società

La direttiva stabilisce che gli Stati membri possono anche decidere di non prevedere procedure di costituzione online per alcuni tipi di società diversi da quelli indicati in apposito allegato. «A nostro parere gli Stati membri dovrebbero, quantomeno, favorire la costituzione di ogni tipo di società online mediante l’utilizzo della firma o identità digitale delle parti interessate. Pertanto, il ricorso delle imprese all’ assistenza e consulenza di eventuali professionisti (tributaristi, commercialisti, avvocati, notai, ecc) dovrebbe essere lasciato alla libertà delle parti in relazione all’ eventuale complessità della costituzione», ha suggerito Falcone. «Allo stesso tempo le imprese devono poter provvedere alle modifiche, in modalità informatica, di tutti gli atti societari mediante l’utilizzo generalizzato della firma o identità digitale».

Deroga al procedimento online in caso di ragioni di interesse pubblico

La direttiva non esclude, anzi richiede la presenza fisica dei soggetti interessati a costituire la società davanti ad una autorità, a una persona o ad un organismo dello Stato nel quale la società o la succursale saranno collocate, qualora detta presenza sia giustificata da ragioni di interesse pubblico intese ad impedire l’usurpazione o l’alterazione di identità o a garantire il rispetto delle norme in materia di capacità giuridica o di autorità dei richiedenti a rappresentare una società.

Principio di proporzionalità nell’attuazione della deroga alla costituzione online

L’eccezione indicata ha effetti analoghi a quelli prodotti dai motivi imperativi di interesse generale che, in quanto tali, consentono agli Stati membri di derogare alla disciplina comunitaria. In concreto, quindi, la norma italiana nel recepire la direttiva, dovrà prevedere la presenza fisica dei richiedenti la costituzione della società purché sia adeguata, necessaria, ragionevole e razionale rispetto all’ obiettivo perseguito di impedire l’usurpazione o l’alterazione di identità, di garantire il rispetto delle norme in materia di capacità giuridica o di autorità dei richiedenti a rappresentare una società. La norma nazionale, in particolare, non dovrà comprimere la libertà dei soggetti di realizzare completamente online la costituzione di una srl o di una srls, oltre quanto strettamente necessario per garantire la protezione delle ragioni di interesse pubblico prima indicate. «Per raggiungere questo obiettivo appare, pertanto, necessario ampliare la categoria delle persone, delle autorità e degli organismi autorizzati dallo Stato e davanti ai quali i richiedenti la costituzione della società saranno chiamati a comparire di persona», ha spiegato Falcone.

Autorizzazione a intervenire nel procedimento di costituzione anche ai tributaristi qualificati e certificati

La Lapet ha dunque richiesto che anche i tributaristi qualificati e certificati ai sensi della legge n. 4/2013, siano ricompresi tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione di presenza delle società, nei limiti sopra indicati. Da un lato detta estensione è senz’altro coerente con la direttiva Ue n. 958/2018 relativa a un test di proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni e rappresenta un importante passo in avanti del diritto dell’unione europea al fine di garantire maggiori opportunità ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti. Mentre, dall’altro lato, costituisce una rimozione agli ostacoli relativi alla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi evidenziati dalla commissione europea con la comunicazione com(2015)550 final, del 28/10/2015 quali il rispetto inadeguato delle norme esistenti e l’insufficiente sostegno politico alle riforme strutturali, con l’effetto di comprimere l’occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi. «Al fine di essere inseriti tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione delle società di cui alla direttiva Ue n.1151/2019, si insiste sul fatto che i tributaristi qualificati e certificati ai sensi della legge n. 4/2013, soddisfano requisiti del tutto analoghi ai professionisti iscritti in ordini o albi, pertanto garantiscono il rispetto delle finalità di interesse generale riconosciute dall’ ordinamento comunitario», ha ricordato Falcone. «Inoltre, alla luce del dato letterale della direttiva, in ambito comunitario, è assolutamente indifferente che il professionista sia iscritto in una organizzazione in forma associativa o in un ordine professionale».

Pubblicità nel registro

Ai fini di una maggiore interconnessione dei sistemi d’informazione societaria a livello europeo i tributaristi ritengono molto importante la previsione della direttiva che stabilisce che gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico europeo («euid») che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. «Soprattutto in questo particolare momento storico che stiamo vivendo, laddove su un’economia già in difficoltà, si è abbattuta l’emergenza coronavirus, si rende ancora più necessario sostenere le imprese e le aziende vittime del fenomeno, semplificare e sburocratizzare le procedure. Siamo nel periodo immediatamente successivo alla fase di emergenza e come abbiamo già avuto modo di suggerire nelle memorie di cui ai decreti cura Italia, liquidità, rilancio, alle imprese deve essere consentito di tornare a crescere senza preoccuparsi dei vincoli formali anzi, al contrario, il nuovo sistema che uscirà dall’ emergenza dovrà essere informato al principio di flessibilità. Ed è questo il momento migliore, la parola d’ ordine è facilitare e la tecnologia dà la possibilità di agevolare numerosi e lunghi processi, di costituire interamente online una società e di registrare succursali, di presentare documenti ed informazioni consentendo alle società di avvalersi di strumenti digitali nelle comunicazioni con le preposte autorità. Pertanto auspico una rapida attuazione della direttiva Ue n. 1151/2019 così come da noi indicato», ha concluso Falcone.

( Articolo di Lucia Basile pubblicato su “Italia Oggi” )

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