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Via libera alle agevolazioni fiscali per start up e pmi innovative

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Tale intervento è stato possibile a seguito della decisione della Commissione europea che considera la misura di aiuto di Stato notificata relativa all’aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) – Italia – Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative compatibile con il mercato interno

Adempimento

Start-up innovative Per start-up innovative si intendono le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato (o su altro sistema multilaterale di negoziazione) che posseggano i seguenti requisiti: a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci è detenuta da soci, persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; b) è costituita da non più di 60 mesi; c) è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Tuir, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3)sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa (cfr. all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).

PMI innovative

Per “PMI innovative ammissibili” si intendono le PMI che: -rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3:

a) sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; b) non sono quotate in un mercato regolamentato (ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM); c) hanno certificato il loro ultimo bilancio e l’eventuale bilancio consolidato, redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; d) presentano un chiaro carattere innovativo, identificato dal possesso di almeno due dei seguenti tre criteri: e) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; f) forza lavoro costituita, in una quota pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; g) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, ovvero titolarità di un software registrato; -ricevono l’investimento iniziale su cui viene commisurata l’agevolazione anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili

Si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.

NOVITA’ E’ prevista un’importante agevolazione per tutti i soggetti che investono in società a forte vocazione innovativa. Non è frequente che una misura consenta di abbattere il carico fiscale attraverso una forma di investimento.

Le agevolazioni spettano in misura differenziata con riferimento al soggetto che effettua l’investimento e comunque fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti di capitale ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione è destinata sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

Persone fisiche I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. L’agevolazione è interessante anche in quanto nell’ipotesi in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Persone giuridiche I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta. Anche per le società nell’ipotesi in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

L’agevolazione è riconosciuta anche per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 del T.U.I.R. e per il consolidato mondiale di cui agli artt. da 130 a 142 del T.U.I.R., l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. -l’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. -le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Inoltre, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del T.U.I.R. l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. -l’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. -le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Ulteriori agevolazioni La Manovra finanziaria 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 218) ha incrementato dall’anno 2019 le menzionate aliquote del 30% al 40%. Inoltre nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

PMI – Foto Italia Oggi

PROCEDURE

Requisiti

conferimenti interessati dall’agevolazione rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società. Ai fini dell’agevolazione l’interessato dovrà conservare: a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite massimo di conferimenti ammissibili, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (ossia al più tardi entro il 3 ottobre 2019); b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare: 1) per un’impresa fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 2) per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lett. c), del Regolamento UE 651/2014. Il possesso dei requisiti per essere considerati organismi di investimento collettivo del risparmio (ex art. 1, comma 2, lett. e) o altre società (art. 1, comma 2, lett. f) che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e la certificazione dell’entità dell’investimento agevolabile a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.

Qualora l’esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

SCADE

I conferimenti interessati dall’agevolazione rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis del Codice civile. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

CASI PARTICOLARI

1) Stabili organizzazioni Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla part 2) Equity crowdfunding Per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on line, da una pluralità di investitori. Il meccanismo dell’equity crowdfunding è semplice e simile a quello del crowdfunding “normale”: un’azienda si presenta online sulle piattaforme apposite, spiega i suoi obiettivi e fissa il target di raccolta che dovrà essere raggiunto entro la fine della campagna (in materia è possibile fare riferimento al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, Consob, vers. Gennaio 2018). In relazione al singolo investimento il gestore della piattaforma è obbligato a fornire tutta una serie di informazioni. Spesso le start-up e PMI innovative utilizzano questa forma di raccolta della provvista necessaria. Sui portali di equity crowdfunding sarà quindi probabilmente più facile trovare forme di investimento agevolate.

(Articolo di Edoardo Sesini e Valerio Artina – Commercialisti in Bergamo pubblicato su “Inform@il”)

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