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  • Corrispettivi giornalieri: attività spettacolistiche
  • Sisma bonus e acquisto di unità immobiliari
  • Barriere architettoniche: IVA al 4%
  • Corrispettivi: apparecchi da intrattenimento
  • Forfettari – Scontrini e/o Fatture

Corrispettivi giornalieri: attività spettacolistiche

Le attività spettacolistiche sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Diversamente, vi è l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.

Sisma bonus e acquisto di unità immobiliari

In tema di sisma bonus, la detrazione spetta agli acquirenti degli immobili venduti da imprese di costruzione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dove si intende fruire della detrazione. Se ad ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

Barriere architettoniche: IVA al 4%

La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.

Corrispettivi: apparecchi da intrattenimento

I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.

Forfettari – Scontrini e/o Fatture

Domanda: Forfait senza e fattura Un b&b con partita Iva in regime forfettario fino al 2019 emetteva ricevute fiscali ai clienti su blocchetti fiscali. Dal 2020, non potendo acquistare un registratore telematico può emettere fatture cartacee realizzate in word su carta libera o deve emettere fatture fiscali indicando sul blocchetto fiscale, invece di ricevuta fiscale, fattura fiscale? I contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi che, a decorrere dal 2020, deve avvenire in formato elettronico. Tuttavia, come previsto dall’ articolo 3 del Dpr 696/1996 e come chiarito anche dall’ agenzia delle Entrate durante Telefisco 2020, l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale non sussiste se le operazioni sono certificate da fattura. I contribuenti forfettari non sono soggetti all’ obbligo di fatturazione elettronica, pertanto potranno emettere fattura cartacea. È possibile utilizzare il formato word.

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