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Fallirà solo chi non farà nulla

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Accordi con i creditori in discesa. Dilazioni per pagare

Solo chi non farà nulla fallirà davvero. Con le nuove modifiche alla legge fallimentare (rd 267/42, l.f.) in arrivo con il decreto Ristori quater, anticipate ieri da ItaliaOggi, mettersi d’accordo con i creditori, predisporre un piano di rilancio dell’impresa e ottenere tempo per pagare sarà certamente più facile.

Il governo, spinto dalla priorità che il viceministro Laura Castelli ha voluto dare al provvedimento, ha deciso di anticipare alcune disposizioni del Codice della crisi d’ impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/19, ccii), andando così a introdurre disposizioni che innovano gli attuali strumenti di composizione della crisi. Si tratta, infatti, di innesti alla legge fallimentare che cambiano gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, facilitano lo stralcio dei debiti erariali e previdenziali e estendendo l’utilizzo del piano attestato di risanamento anticipato dall’ automatic stay dei pagamenti dei creditori, con il deposito del concordato preventivo con riserva (si veda la tabella). Quest’ ultima disposizione era già stata introdotta dal dl 23/20 (art. 9, comma 5-bis), ma con valenza sino al 31 dicembre 2021, mentre viene estesa al 31 dicembre 2022.


Liquidità dai fallimenti.

Innanzitutto, nell’ ottica di agevolare la circolazione di liquidità, così come era stato già sollecitato da alcuni tribunali durante la fase del primo lockdown, viene variato l’art. 110 l.f. prevedendo il rischio per i curatori fallimentari di essere revocati quando non distribuiscono gli attivi disponibili per la soddisfazione dei creditori. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, il mancato rispetto della ripartizione costituirà causa di giusta revoca del curatore, da valutarsi a cura del tribunale.


Accordi omologati ma facilitati. Le vere innovazioni arrivano con l’introduzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ard) ad efficacia estesa. Si tratta dello strumento stragiudiziale con cui, ai sensi dell’art. 182 bis l.f., il

debitore trova un accordo con la maggioranza del 60% dei crediti e chiede al tribunale di omologare l’accordo, ricevendo la tutela per se e per i creditori di ottenere la salvaguardia degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo, ma anche la esenzione dalle responsabilità penali fallimentari. I creditori non aderenti all’ accordo, sino ad oggi, devono essere pagati integralmente. Con gli ard ad efficacia estesa il debitore potrà suddividere i creditori in categorie, ovvero in classi, secondo interessi economici e posizione giuridica omogenee e dovrà sottoporre loro l’accordo. Qualora il 75% dei crediti appartenenti alla medesima categoria approvi l’accordo, anche i rimanenti dissenzienti (il 25%) subiranno identico trattamento. Così, ad esempio, se a una categoria di creditori viene dimostrato che in uno scenario alternativo essi non avrebbero ottenuto la soddisfazione di più del 50% del loro credito, anche a quelli in disaccordo spetterà solo il 50%. Al debitore sarà, così permesso di ottenere l’omologazione di un ard piuttosto che essere obbligato ad accedere ad un concordato preventivo assai più costoso e lungo. L’ ulteriore semplificazione degli ard viene portata dall’ introduzione dell’art.182 novies l.f. che inserisce gli ard agevolati, ovvero quegli accordi con una percentuale di aderenti non già del 60% ma del 30%. In questa ipotesi però il debitore non potrà attivare la moratoria dei pagamenti o chiedere l’automatic stay del concordato preventivo con riserva o dell’art. 182 bis, sesto comma l.f.


Dilazioni possibili con la convenzione estesa. All’interno del sistema degli ard viene altresì introdotta la convenzione di moratoria con tutti i creditori e non soltanto con i creditori finanziari, come previsto oggi. Il nuovo art. 182 octies, infatti, permetterà la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che comporti la rinuncia al credito, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., con efficacia verso tutti i creditori, sempre suddivisi in categorie omogenee, con le stesse modalità degli ard estesi, purché vi siano concrete prospettive che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. In questo caso occorrerà una attestazione rafforzata da parte del professionista indipendente che attesti l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza del trattamento non peggiorativo dei creditori.

Agevolata anche la continuità nel concordato preventivo.

Viene introdotta nella disciplina del concordato preventivo sia la possibilità per il tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, in caso di continuità, sia la possibilità di proseguire il rimborso dei mutui con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’ esercizio dell’impresa. La durata della moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati dopo l’omologazione del concordato preventivo in continuità viene ampliata a due anni, oggi prevista sino al massimo di uno.


Il fallimento non sarà visto con pregiudizio. Anche chi avrà ricevuto un’istanza di fallimento potrà chiedere di accedere al concordato preventivo con riserva ottenendo maggiore tempo per integrare il ricorso in bianco e depositare il piano e la proposta. Il tribunale, infatti, potrà concedere sino a sei mesi di tempo, anziché come oggi accade 60 giorni prorogabili al massimo di altri 60.


Pace con il fisco.

Ciliegina sulla torta, i debitori gravati da molti debiti con fisco e enti di previdenza che non sono in grado di soddisfare integralmente il dovuto, potranno ottenere lo stralcio, degradando i crediti nell’ ipotesi in cui il professionista indipendente sia in grado di dimostrare ed attestare l’incapienza e il non peggiore trattamento in un alternativo fallimento, con conteggio del credito per il raggiungimento delle maggioranze.

( Articolo di Marcello Pollio pubblicato su “Italia Oggi”)


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