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Spese tracciabili: detrazione del 19% anche se paga il coniuge

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L’Agenzia delle entrate precisa che al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa.

Per le spese sostenute in contanti dopo il 1° gennaio 2020 non si potrà beneficiare delle detrazioni fiscali del 19%.

I mezzi di pagamento tracciabili che si possono utilizzare per sostenere le spese in modo che queste risultino, poi, detraibili, sono solo quelli tradizionali. Infatti, con la risposta all’interpello n. 180, l’Agenzia delle entrate esclude che il pagamento mediante circuiti di credito commerciale ne garantisca la tracciabilità. I pagamenti tracciabili devono essere effettuati con bancomat, carta di credito, assegno in modo tale che il contribuente abbia la prova del pagamento effettuato. L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n. 431/2020,ha chiarito che si può usare la carta di credito intestato al coniuge per i pagamenti tracciabili intestati all’altro coniuge: le spese detraibili vengono pagate utilizzando i mezzi di pagamento riconducibili al conto corrente del coniuge e alla persona che effettua la spesa stessa.

Ambito oggettivo

La Legge di bilancio 2020 subordina le detrazioni fiscali di specifiche spese all’obbligo di tracciabilità: spese mediche e veterinarie, abbonamento al trasporto pubblico locale, spese funebri. Tali pagamenti devono essere effettuati con bancomat, carta di credito, assegno in modo tale che il contribuente abbia la prova del pagamento effettuato. In particolare, l’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020 prevede che: “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura

del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

La norma prevede che la detrazione fiscale spetta se il pagamento viene fatto:

  • mediante versamento bancario o postale;
  • mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il riferimento è a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Questa nuova disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Attenzione

Il contribuente deve sempre dimostrare che ha pagato tramite uno strumento tracciabile. Laddove non sia in possesso di una prova documentale della spesa sostenuta, l’esercente che emette fattura o il documento commerciale deve annotare nei suddetti documenti che il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili.

Sia per la fattura che per il documento tracciabile, tale annotazione può essere inserita direttamente dall’esercente nel tracciato telematico.

L’Agenzia delle entrate esclude che il pagamento mediante circuiti di credito commerciale ne garantisca la tracciabilità.

L’interpello riguardava la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche che consentono di vendere ed acquistare senza utilizzare denaro: un sistema di compensazione tra debiti e crediti conseguente alle svariate operazioni di scambio di beni e servizi tra gli iscritti al sistema.

Questa innovativa concezione, oltre a non prevedere l’uso del contante, consente anche di tenere traccia dei soggetti coinvolti e del valore delle operazioni di scambio. Ma questo non è stato ritenuto sufficiente. I circuiti di credito commerciale non rispettano i requisiti di tracciabilità previsti dalla Legge di bilancio 2020 ai fini della detraibilità delle

spese e pertanto non sono stati inclusi tra le modalità di pagamento idonee ad usufruire del rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.

Anche i pagamenti effettuati tramite smartphone sono scaricabili, a patto che le App garantiscono la tracciabilità e che vengano conservati i documenti.

Le App con cui vengono fatti i pagamenti devono possedere determinati requisiti:

  • la tracciabilità della spesa;
  • l’identificazione del suo autore, in modo che l’Agenzia delle entrate possa fare i controlli.

Nel caso di pagamenti tramite smarthone, si tratta di una transazione di denaro senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Per perfezionare il versamento occorre inserire il codice IBAN e il numero di cellulare. Per aderire al servizio è necessario aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato a un solo utente e uno specifico dispositivo mobile, dunque il sistema di rapporto è univoco. L’istituto traccia i pagamenti, come un e-payment, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell’applicazione.

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate è necessario mostrare i seguenti documenti:

  • il documento fiscale che attesti il pagamento sostenuto;
  • l’estratto del conto corrente.

Nel caso in cui dall’estratto conto non si evincano tutte le informazioni necessarie, va mostrata anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’App.

Attenzione

Manca un decreto attuativo che individua gli “altri mezzi di pagamento”. Infatti, per altri mezzi di pagamento si devono intendere quegli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

I pagamenti con carta e tracciabili risultano essere l’unico mezzo per ottenere le detrazioni IRPEF 2020.

Non tutte le spese detraibili sono interessate dal nuovo obbligo di tracciabilità.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) ha aggiornato tutte le spese per le quali è in vigore la detrazione al 19% sull’IRPEF.

Le spese per le quali, a partire dal 1° aprile 2020, vige l’obbligo di tracciabilità dei pagamentiper i contribuenti sono:

  • Spese sanitarie presso strutture private;
  • Spese sanitarie presso strutture private per persone con disabilità;
  • Spese sanitarie presso strutture private per familiari non a carico affetti da patologie esenti;
  • Spese per veicoli per persone con disabilità;
  • Spese per acquisto di cani guida;
  • Spese per l’istruzione (incluso asilo nido);
  • Spese funebri;
  • Spese per l’assistenza personale;
  • Spese per attività sportive dilettantistiche e di ragazzi;
  • Interessi per mutui ipotecari per acquisto di immobili;
  • Spese per affitto studenti fuori sede;
  • Spese relative a beni soggetti a regime di vincolo;
  • Premi per assicurazioni sulla vita o infortuni;
  • Spese per l’acquisto di abbonamenti relativi a servizi di trasporto pubblico.

Come si ottengono le detrazioni IRPEF 2020

Come si può beneficiare delle detrazioni IRPEF? Semplicemente utilizzando il Mod. 730 o Unico Persone Fisiche, all’interno del quale è presente un riquadro destinato alle spese per le quali spettano le detrazioni d’imposta.

Il pagamento elettronico è un requisito fondamentale al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali nell’anno 2021: ciò implica che, in sede di dichiarazione dei redditi 2020, beneficeranno delle detrazioni nell’anno 2021 esclusivamente i contribuenti che avranno utilizzato pagamenti tracciabili.

È importante ricordare che, nonostante il pagamento avvenga in modo tracciabile, è indispensabile conservare una ricevuta di pagamento digitale o cartacea per i 5 anni successivi all’avvenuta dichiarazione ai fini di validità fiscale.

Eccezioni

L’unica eccezione è rappresentata dalle spese sanitarie in farmacia, che continuano a essere detraibili anche se vengono pagate in contanti.

Le prestazioni sanitarie, invece, sono detraibili anche con pagamenti in contanti solo se vengono erogate da strutture pubbliche o accreditate presso il SSN. Quindi, ad esempio, una visita privata dallo specialista per essere detraibile deve essere pagata con mezzi tracciabili.

Attenzione

Non sono richiamate dal testo della norma e quindi non sono assoggettate all’obbligo di tracciabilità:

–      le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione diversa dal 19%;

–      le spese deducibili.

Conto cointestato

L’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 220 ha dato molti chiarimenti in merito alla detrazione di pagamenti tracciabili su conto cointestato.

( Articolo di Maria Benedetto pubblicato su “Inform@Mail”)

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