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“Crowdfunding”: le nuove disposizioni relative ai fornitori europei di servizi per le imprese

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Reg. CE 7 ottobre 2020, n. 2020/1503/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il nuovo regolamento sul crowdfunding rientra nell’ambito del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali, stabilendo nuove norme a livello europeo, che hanno l’intento di semplificare agli imprenditori, start-up per e tutti i titolari di progetti o idee, l’accesso alle nuove fonti di finanziamento alternative ai canali bancari, tramite l’utilizzo di piattaforme di crowdfunding.

Nello specifico, il regolamento stabilisce requisiti uniformi in merito alle seguenti operazioni: la prestazione di servizi di crowdfunding, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione europea.

Cos’è il “crowdfunding” e prospettive

Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) e riguarda solitamente investimenti

modesti.

Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante, in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico, per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti.

Il crowdfunding può rappresentare una validazione dell’idea imprenditoriale, permettendo agli imprenditori di entrare in contatto con un alto numero di persone che forniscono elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing.

La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori:

  • il titolare di progetti, che propone il progetto da finanziare;
  • gli investitori, che finanziano il progetto proposto;
  • l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding, che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.

È opportuno, pertanto, includere nell’ambito di applicazione del Reg. CE 7 ottobre 2020, n.2020/1503/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sia il crowdfunding basato sull’investimento, sia il crowdfunding basato sul prestito, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come forme alternative di finanziamento.

Nel primo caso, si parla di “equity-based crowdfunding” e il Reg. CE n. 2020/1503 si applica, in quanto, con l’investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

Nel secondo caso, con il crowdfunding basato sul prestito, il nuovo regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti, e comprende servizi quali la presentazione di offerte di crowdfunding ai clienti e la determinazione del prezzo o la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti. La definizione di servizi di crowdfunding dovrebbe adattarsi ai diversi modelli d’impresa, che consentono di concludere un accordo di prestito tra uno o più investitori e uno o più titolari di progetti tramite una piattaforma.

I prestiti inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento dovrebbero essere prestiti con l’obbligo incondizionato di rimborsare un importo concordato di denaro all’investitore.

La frammentarietà del “crowdfunding” nei vari Paesi UE

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno dato via libera al nuovo framework che regolamenta i fornitori di servizi di crowdfunding. Il quadro normativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea n. L 347 del 20 ottobre 2020, nella quale sono state rese operative le nuove disposizioni legislative europee in materia di crowdfunding, che riguardano nello specifico:

  • Reg. CE 7 ottobre 2020, n. 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Reg. (UE) n. 2017/1129 e la Dir. (UE) n. 2019/1937 (cd. “Regolamento sul crowdfunding”);
  • Dir. CEE 7 ottobre 2020, n. 2020/1504/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Dir. n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Finora, per ragioni di contesto normativo, e principalmente di frammentarietà della disciplina dei vari Stati membri (ove esistente, solo un numero limitato di Stati ha introdotto un quadro giuridico specifico a disciplina del crowdfunding) e di assenza di un coordinamento, la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding era fortemente scoraggiata, se non di fatto negata ai gestori delle piattaforme, così come agli investitori e, pertanto, l’offerta dei servizi di crowdfunding era limitata ad un ambito puramente nazionale, con ovvi effetti restrittivi in termini di visibilità e di capacità di raccolta per gli emittenti.

Attenzione

A partire dall’entrata in vigore del regolamento (prevista, approssimativamente, per novembre 2021), sarà quindi possibile per le piattaforme autorizzate in Italia effettuare raccolte fondi anche in altri Stati europei specificamente individuati, ma allo stesso tempo sarà possibile per piattaforme di altri Stati membri effettuare raccolta in Italia, aumentando le possibilità di raccolta per le imprese, ma anche la concorrenza per le migliori start-up e, conseguentemente, per le piattaforme più capaci di proporre una selezione di investimenti di elevata qualità.

Ora il Reg. CE n. 2020/1503 colma il divario esistente e fornisce una disciplina (minima) uniforme europea del crowdfunding, con il duplice obiettivo di ampliare il mercato accessibile e di garantire un minimo livello di tutela per gli investitori e di funzionamento del mercato interno.

Superando le barriere normative esistenti, permetterà alle piattaforme di operare ove vogliano in Europa, ed ai clienti di investire anche tramite piattaforme di Paesi membri differenti dal proprio

(che scelgano di accedere al mercato di riferimento dell’investitore). Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell’interesse dell’effettiva tutela degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno imporre una soglia, pari a un corrispettivo totale per le offerte di

crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale soglia è stata fissata a 5 milioni di euro (limite che, peraltro, coincide con il limite previsto dalla normativa italiana per l’applicabilità della disciplina nazionale sul crowdfunding); ove superiore, infatti, si esce dall’operatività della normativa sul crowdfunding per entrare nella disciplina MiFID e del regolamento relativo al prospetto.

Il nuovo quadro regolamentare, oltre ad introdurre norme comuni in materia di autorizzazione e vigilanza per le autorità nazionali competenti, attribuisce all’ESMA e all’Autorità bancaria europea (ABE) un ruolo di coordinamento e di elaborazione di norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento:

  • alla valutazione del rischio di credito dell’investimento;
  • alla verifica della correttezza dei dati forniti;
  • alla gestione dei conflitti di interesse e delle procedure di reclamo da parte degli investitori.

Requisiti uniformi e proporzionati

Le nuove norme nel Reg. CE n. 2020/1503 riguardano le campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi, limitando le restrizioni che impediscono alle piattaforme di crowdfunding di prestare i propri servizi a livello transfrontaliero e forniscono un elevato livello di tutela degli investitori.

Pertanto, il nuovo regolamento europeo ha finalmente previsto l’uniformità delle norme in materia di crowdfunding su tutti i Paesi aderenti alla Comunità europea. Un importante passo in avanti, in considerazione della diversità normativa che precedentemente a tale regolamento era in vigore nei vari Paesi europei.

Nello specifico, il regolamento sul crowdfunding esplica norme in materia di autorizzazione, operatività e vigilanza dei fornitori europei di servizi di crowdfunding, definendo requisiti uniformi e proporzionati riguardanti:

  • la prestazione di servizi di crowdfunding e i requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di tali servizi (Capo II);
  • l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding (Capo III);
  • gli obblighi in materia di tutela degli investitori (Capo IV);
  • le comunicazioni di marketing spettanti ai fornitori di servizi di crowdfunding (Capo V);
  • la disciplina sui poteri in capo alle Autorità competenti e di ESMA (Capo VI);
  • le sanzioni e le misure amministrative che gli Stati membri devono applicare in caso di violazioni (Capo VII);
  • gli atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione (Capo VIII);
  • le disposizioni finali, il periodo transitorio previsto, l’entrata in vigore e l’applicazione (Capo IX).

Attenzione

Il regolamento stabilisce che i servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding (nello stesso regolamento sono stabilite, altresì, le modalità per ottenere l’autorizzazione) e che tali soggetti sono uniformemente tenuti al rispetto di una serie di obblighi comportamentali e di requisiti organizzativi ed operativi.

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente, e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

Le caratteristiche oggettive del prodotto potrebbero essere criteri predefiniti del progetto, come:

  • il settore economico;
  • lo strumento utilizzato;
  • il tasso d’interesse o la categoria di rischio nei casi in cui vengono fornite informazioni sufficienti concernenti il metodo di calcolo.

Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse, è essenziale assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero, pertanto, disporre di dispositivi di governance che assicurino un’efficace e prudente gestione. Le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero essere in possesso dei requisiti di:

  • onorabilità;
  • sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza.

I fornitori di detti servizi dovrebbero offrire ai propri clienti informazioni:

  • corrette;
  • chiare;
  • non fuorvianti.

Il nuovo regolamento prevede, inoltre, che i soggetti autorizzati ai sensi della Dir. CEE 16 settembre 2009, n. 2009/110/CE o delle direttive CRD IV (Dir. CEE 26 giugno 2013, n. 2013/36/UE), MiFID II (Dir. CEE 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE), PSD 2 (Dir. CEE 25 novembre 2015, n. 2015/2366), che intendono fornire servizi di crowdfunding, sono soggetti ad una procedura di autorizzazione semplificata; in particolare, essi non dovranno presentare all’Autorità documenti o elementi di prova che siano già stati precedentemente forniti.

Un’ulteriore novità riguarda la modifica mirata al cd. Regolamento prospetto (Reg. CE 14 giugno 2017, n. 2017/1129/UE), al fine di esentare le offerte di crowdfunding dall’obbligo di pubblicare il prospetto; viene, inoltre, disposta un’integrazione alla cd. direttiva sul whistleblowing (Dir. CEE 23 ottobre 2019, n. 2019/1937/UE), al fine di renderla applicabile anche alla segnalazione delle violazioni del regolamento sul crowdfunding.

La Dir. CE n. 2020/1504, invece, modifica l’art. 2 “Esenzioni” della direttiva MiFID II, al fine di escludere i fornitori di servizi di crowdfunding (autorizzati ai sensi del regolamento sul crowdfunding) dall’ambito di applicazione della stessa.

Entrata in vigore

Il regolamento prevede un periodo transitorio, valido fino al 10 novembre 2022, entro il quale i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale applicabile.

Il regolamento entra in vigore il 9 novembre 2020 e si applica a decorrere dal 10 novembre 2021,

salve le disposizioni transitorie applicabili agli attuali prestatori di servizi di crowdfunding. Nei prossimi mesi saranno, altresì, emanate le disposizioni attuative del regolamento relative ad alcune tematiche specifiche.

Conclusioni

In questo nuovo contesto, sono evidenti le opportunità a disposizione e la rilevanza degli interessi in gioco, anche a livello nazionale.

Attenzione

Sarà cruciale nei prossimi mesi ed anni la capacità delle piattaforme nazionali di entrare in altri mercati europei, così come di fronteggiare l’ingresso nel proprio mercato di operatori esteri: strategie di partnership, joint venture, specializzazioni verticali e fusioni saranno i principali strumenti a disposizione.

Parimenti, con il crescere delle potenzialità del mercato, sarà sempre più fondamentale per le piattaforme la formazione del pubblico in generale, volta ad assicurare una più ampia e profonda conoscenza delle dinamiche del mercato del crowdfunding e del suo funzionamento da parte sia degli investitori, che degli emittenti, così da potere ampliare la base utenti e migliorare la capacità di investimento di quelli già esistenti.

Infine, la maggiore chiarezza ed ampiezza del mercato potrà aprire la strada a una maggiore vicinanza e collaborazione tra operatori alternativi e tradizionali, che potrà essere a beneficio di entrambi, se perseguirà l’obiettivo di espandere l’accesso alla finanza e condividerne i benefici con un pubblico di investitori non professionali il più ampio possibile.

Riferimenti normativi

  • Reg. CE 7 ottobre 2020, n. 2020/1503/UE.

( Articolo di Gerardo Urti pubblicato su “My Solution” Datev Koinos)

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