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Fondo perduto per attività in centri storico turistici: istanze dal 18 novembre 2020

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Pronto il modello di istanza per il contributo alle attività economiche e commerciali nei centri storici: il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 novembre 2020, n. 352471/2020, trovano concreta attuazione le disposizioni relative al contributo a fondo perduto riconosciuto

alle attività economiche e commerciali esercitate nei centri storici, così come disposto dall’art. 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto “Agosto”). I beneficiari della misura dovranno trasmettere un’istanza, ai fini del riconoscimento del contributo stesso, presentando domanda esclusivamente in modalità telematica, direttamente o per tramite di un intermediario, a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021.

Premessa

L’art. 59, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto “Agosto”), ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico esercitate in centri storici turistici.

Il contributo prevede il rispetto di disposizioni che in gran parte ricalcano quelle già valevoli con riferimento al “primo” contributo a fondo perduto, ovvero quello normato dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), per quanto riguarda le modalità sia di richiesta, che di accredito, nonché il regime sanzionatorio e le disposizioni antimafia.

Questo specifico contributo a fondo perduto, tuttavia, è riservato ad attività aventi specifiche caratteristiche, che nel seguito vengono riepilogate e che trovano riscontro nelle informazioni da fornirsi in sede di presentazione dell’istanza.

Beneficiari della misura

Beneficiano del “contributo a fondo perduto centri storico-turistici”, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del decreto “Agosto”, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico.

Tali attività devono:

  • essere svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana;
  •  che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri nella misura minima richiesta:

per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;

per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

L’elenco dei Comuni interessati è stato messo a disposizione con il rilancio delle istruzioni di compilazione al modello di istanza ed è di seguito riportato:

  • 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019;
  • per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni di cui al comma 1.

Attenzione

Lo scostamento di fatturato nella misura minima richiesta deve essere verificato confrontando il mese di giugno 2020 con il mese di giugno 2019 (e non aprile, come nel precedente contributo a fondo perduto ex decreto “Rilancio”).

In sede di compilazione dell’istanza devono essere riportati negli appositi campi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico), nonché il codice catastale del Comune di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto in cui tale ammontare è realizzato, come da tabella sopra riportata.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, valgono le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione
  • dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con data giugno;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (con riferimento sia al 2019, che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come, ad esempio, le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero.

Attenzione

L’importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel

caso in cui l’attività sia iniziata nel corso del mese di giugno.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei Comuni

di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, il contributo spetta nella misura minima, pari a 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società, a prescindere dal calo del fatturato.

In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59, nelle zone A dei Comuni di cui al medesimo comma 1, occorre compilare un rigo per ciascun esercizio.

Determinazione del contributo

Fermo restando il riconoscimento del contributo nella misura minima a favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019, il computo del contributo spettante verrà eseguito (comma 3 dell’art. 59 del decreto “Agosto”) applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:

a. 15 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b. 10 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

c. 5 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con un minimo di:

  • 1.000 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per la corretta compilazione della fascia di ricavi di appartenenza

Attenzione

In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Incumulabilità con il contributo per la filiera della ristorazione

Attenzione

Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ex art. 59 del D.L. n. 104/2020 e il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione ex art. 58 del D.L. n. 104/2020 sono tra di loro alternativi.

I contribuenti interessati dovranno, pertanto, verificare la convenienza ad accedere all’una o all’altra misura, tenendo in considerazione le diverse modalità di determinazione e, se vogliamo, anche la complessità dell’iter amministrativo, che, nel caso del contributo filiera ristorazione, per quanto fino a qui noto, appare più laborioso, in quanto richiede la presentazione di tutte le fatture di acquisto di alimenti nazionali e relativi pagamenti.

Il contenuto dell’istanza

Riepilogando, nell’istanza dovranno essere riportate tutte le informazioni utili al riconoscimento del contributo ovvero:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 59 del decreto;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei Comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti Comuni;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’iter dell’istanza

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate:

  • dal contribuente;
  • tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, o delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Ricorda

Il canale sarà aperto a partire dal giorno 18 novembre 2020 e le trasmissioni dovranno essere eseguite entro il 14 gennaio 2021.

È previsto un “meccanismo” di rilascio di ricevute simile a quello stabilito per il contributo a fondo perduto ex art 25 del D.L. n. 34/2020:

  • una prima ricevuta a seguito della presentazione dell’istanza (presa in carico o scarto per mancato superamento dei primi controlli formali);
  • una seconda ricevuta, che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto (ad esempio, errata indicazione dell’IBAN).

Attenzione

Fino al rilascio della seconda ricevuta sarà possibile trasmettere una nuova comunicazione, che andrà automaticamente a sostituire la precedente. Dopo il rilascio della seconda ricevuta, invece, sarà possibile solo presentare istanza di rinuncia.

Le ricevute saranno messe a disposizione nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” ed anche a mezzo PEC al soggetto richiedente il contributo.

Aiuti di Stato Covid-19

Si ricorda che anche questo contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Si intendono quindi richiamati tutti i chiarimenti in materia già forniti in occasione del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Riferimenti normativi

  • Provv. 12 novembre 2020, n. 0352471/2020;
  • D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 59;
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25.

( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “My Solution”)

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