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Lotteria degli scontrini, lato esercenti

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Dal 1.01.2021 dovrebbe partire (il condizionale è d’obbligo) la lotteria degli scontrini, che consentirà al consumatore al quale l’operazione di acquisto viene certificata con un documento commerciale di partecipare gratuitamente ad estrazioni statali, con premi in denaro aventi cadenza settimanale, mensile e annuale; con lo stesso “biglietto” si partecipa a un’estrazione settimanale, una mensile ed una annuale.

La lotteria è finalizzata a combattere l’evasione fiscale attraverso l’incentivo offerto al consumatore che non acquista “in nero”, per cui gli esercenti avranno minori possibilità di occultare i corrispettivi; a tal fine è possibile che l’accesso alla lotteria sarà in futuro limitato ai soli pagamenti effettuati con mezzi elettronici, per scoraggiare l’uso del contante nelle transazioni. Le informazioni relative alla partecipazione alla Lotteria degli scontrini sono rinvenibili nel sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, al quale rimandiamo.

L’adesione alla “lotteria degli scontrini” non è obbligatoria per l’esercente, che quindi si può legittimamente rifiutare di acquisire il codice lotterie del consumatore. In caso di rifiuto, l’art. 1, c. 540 L. 232/216 prevede che il consumatore possa segnalare telematicamente (non si sa se in forma anonima) tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito www.agenziaentrate.gov.it; la segnalazione potrà essere utilizzata nell’ambito dell’attività di analisi del rischio di evasione. La deterrenza di tale disposizione appare dubbia, in quanto:

  • non si ritiene siano molti i consumatori che intendano comunicare la mancata adesione dell’esercente, in quanto non ne traggono un beneficio diretto e non sempre hanno le necessarie competenze per effettuare la comunicazione telematica;
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  • non appare probabile l’attivazione di un accertamento nei confronti dell’esercente sulla base della sola segnalazione, in quanto una proficua analisi del rischio di evasione dovrà tener conto di altri e più significativi elementi indiziari, idonei a realizzare un recupero di gettito.
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Per consentire al consumatore di partecipare alla Lotteria degli scontrini, l’esercente deve sopportare i costi necessari all’ acquisto di un nuovo registratore telematico o all’adattamento di quello che già utilizza, così da renderlo idoneo a acquisire (lettura ottica) il “codice lotteria” comunicato dal cliente prima dell’emissione del documento commerciale; l’acquisto o l’adattamento beneficiano del credito d’imposta del 50% del costo sostenuto (con un massimo, per ogni dispositivo, di 250 euro per l’acquisto e 50 euro per l’adattamento), purché il pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili entro il 31.12.2020. Nella fase di rodaggio, è possibile che l’esercente incontri difficoltà nel rilascio del documento commerciale al cliente che intende partecipare alla lotteria, con rallentamento del lavoro.

Un effetto disincentivante alla mancata adesione dell’esercente sta nel fatto che il consumatore potrebbe preferire fare acquisti da chi gli consente la (gratuita) partecipazione alla lotteria; ciò potrebbe incrementare la clientela di chi permette di prendere parte alle estrazioni e una riduzione dei ricavi a chi non lo consente.

Un vantaggio per l’esercente che aderisce alla lotteria è dato dal fatto che, per le operazioni “zero contanti” (ossia pagate dai clienti con strumenti elettronici), parteciperà gratuitamente a estrazioni con premi in denaro, con la stessa cadenza vista in precedenza per i consumatori.

(Articolo di Simone Vallasciani pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

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