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COVID-19: esonero dei contributi per i datori di lavoro che assumono

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Esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

L’INPS ha emanato la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, con la quale ha fornito le istruzioni operative sulle domande di ammissione agli esoneri totali dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni (e trasformazioni) stabili nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, previste dal Decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020, artt. 6 e 7).

Esonero per assunzioni (e trasformazioni) stabili (art. 6 del Decreto “Agosto”)  
Lo sgravio contributivo di cui all’art. 6 del Decreto “Agosto” spetta per: le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro; in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.  
Esonero per assunzioni con contratto a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7 del Decreto “Agosto”)  
Il Decreto “Agosto” (art. 7) prevede poi che l’esonero contributivo di cui all’art. 6 venga esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi. In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ai sensi dell’art. 7, comma 1, ultima parte), si applica il disposto (di cui all’art. 6, comma 3), in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Soggetti interessati

La circolare dell’INPS evidenzia che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Istituto previdenziale ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

Ciò premesso, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

  Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto  
gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio (ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.
  Sono esclusi dall’applicazione del beneficio  
le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli enti di area vasta, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni; le Università; gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti (indicati nella Legge 20 marzo 1975, n. 70), gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella Legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome; le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN); le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.  

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo (art. 6 del D.L. n. 104/2020) riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dal comma 3, del medesimo art. 6), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

Ambito temporale di operatività

Con specifico riferimento all’ambito temporale di operatività, la circolare dell’INPS rileva che l’esonero (di cui ai citati artt. 6 e 7) può trovare legittima applicazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’arco temporale ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato la normativa di riferimento (art. 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente art. 6), chiarisce che, in tali ipotesi, troverà applicazione l’esonero contributivo (di cui al predetto art. 6), venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Misura dell’esonero

La circolare dell’INPS evidenzia che il dirittoalla fruizione dell’esonero è subordinato, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(Articolo di Federico Gavioli pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)

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