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Le novità del modello 730/2021

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Con il Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2020.

Le principali novità contenute nel modello 730/2021 sono le seguenti:

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
  • Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
  • Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis Tuir;
  • Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
  • Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1;
  • Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali novità applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che, dall’anno d’imposta 2020, le detrazioni d’imposta per le spese di cui all’articolo 15 Tuir variano in base all’importo del reddito complessivo. In particolare:

  • spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
  • in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Inoltre la stessa Legge di Bilancio 2020, al comma 679, ha previsto che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali appena pubblicate il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

( Articolo di Luca Mambrin pubblicato su “Euroconference News”)

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