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Credito d’imposta per gli investimenti 4.0 e credito d’imposta mezzogiorno: sempre cumulabili

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La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato molte agevolazioni, previste sotto forma di crediti d’imposta, a favore delle imprese per incrementare le possibilità d’investimento delle medesime anche per il 2021 e il 2022.

I DETTAGLI

In particolare è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il c.d “Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno”.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo vigente, dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio, prevede la possibilità di fruire di tale credito di imposta per le imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, ovvero macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Nuova linfa è stata apportata anche al c.d “Credito per gli investimenti 4.0”. Infatti, i commi 1051–1063 della L. 178/2020 hanno novato la disciplina per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, ad oggi utilizzabile anche per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.


Ebbene una questione di grande interesse e attualità riguarda la cumulabilità del credito d’imposta per il Mezzogiorno con il c.d. Credito per gli Investimenti 4.0.


La cumulabilità con il credito per investimenti strumentali nuovi

– L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta ad interpello n. 360 del 16.09.2020, qualche mese fa, si era pronunciata a favore della cumulabilità del credito d’imposta per il mezzogiorno con altre agevolazioni eventualmente previste dal legislatore, sulla base di quanto disposto dal comma 102 della L. 208/2015 (norma istitutiva della predetta misura agevolativa). Il citato comma infatti apertis verbis prevede che il credito d’imposta per il mezzogiorno è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione però che “tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.

La stessa Amministrazione Finanziaria nel medesimo documento si era espressa a favore della cumulabilità di detto credito anche con il già citato credito 4.0 in quanto il comma 192 dell’art. 1 della Legge 160/2019 prevede testualmente che quest’ultimo credito sia “cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.”


Tale posizione dell’Amministrazione Finanziaria appare peraltro coerente rispetto ad altre posizioni assunte in passato dalla medesima. Basti pensare che in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, con il c.d. Super ammortamento l’Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.

Interpretando in maniera analogica la posizione dell’agenzia, non si può che giungere ad acclarare la cumulabilità del credito d’imposta sul mezzogiorno anche con la nuova formulazione del credito 4.0 contenuta ai commi 1051–1063 della L. 178/2020.


Dispone in tal senso, del resto, anche l’ultimo periodo del comma 1059 della citata legge ai sensi del quale “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.”

( Articolo di Giuseppe Avanzato pubblicato su “Fiscal Focus”)

Credito d’imposta per gli investimenti 4.0 e credito d’imposta mezzogiorno: sempre cumulabili

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