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Adempimenti contabili e fiscali per i venditori porta a porta con partita IVA

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Molte imprese, operanti nei più disparati settori, affidano la propria attività commerciale a venditori porta a porta. Questa tipologia di attività prevede che sia svolga, fiscalmente, in via occasionale fino a concorrenza di un imponibile netto annuo di Euro 5.000.

Nel momento in cui si supera questa soglia l’attività non è più occasionale ed il venditore dovrà aprire partita IVA ed essere assoggettato ad un particolare regime fiscale. Lo scopo del presente contributo è volto ad evidenziare gli aspetti amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali relativi alla gestione di venditori porta a porta con partita IVA.

Premessa       

I venditori porta a porta sono considerati lavoratori occasionali se il loro reddito, al netto della deduzione forfettaria del 22% a fronte di spese di produzione del reddito, non supera Euro 5.000,00 (ovvero Euro 6.410,26 di reddito lordo).

In questa ipotesi i venditori porta a porta non sono tenuti all’apertura della partita IVA, non applicano l’IVA sui compensi percepiti e non sono soggetti al pagamento dei contributi previdenziali. Sul reddito loro corrisposto è applicata, dalla casa committente, una ritenuta a titolo d’imposta. Il reddito percepito, in tal caso, non deve essere dichiarato con il modello Redditi.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori. Per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione.  

Venditori porta a porta

Sono esclusi dalla normativa in materia di vendita a domicilio (salvo il divieto di vendite piramidali, giochi o catene) le attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali, di:

  •  prodotti o servizi finanziari;
  •  prodotti o servizi assicurativi;
  •    contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili

INFORMA – Per vendita diretta a domicilio si intende la vendita al dettaglio e l’offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso:

Disciplina del venditore porta a porta

Come avvalersi del venditore porta a porta:

Al fine di avvalersi di venditori porta a porta la casa mandante deve:

presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività Produttiva l Comune di residenza o in cui si ha la sede legale;
 
presentare un elenco degli incaricati alla vendita diretta all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di residenza o di quello nel quale si trova la sede legale;
rilasciare all’incaricato alla vendita un tesserino di riconoscimento. Il tesserino deve essere numerato e rinnovato annualmente.

Adempimenti fiscali per i redditi di lavoro autonomo abituale

Casella di testo: Il venditore porta a porta:
æ	avrà obbligo di aprire la partita IVA;
æ	dovrà emettere fattura elettronica;
æ	dovrà applicare l’IVA sulle provvigioni percepite;
æ	dovrà tenere e scritture contabili richieste ai fini della normativa IVA;
æ	dovrà presentare solamente la dichiarazione IVA, non essendo tenuto a presentare il modello Redditi (per le provvigioni).

Il venditore porta a porta avrà un reddito di lavoro autonomo abituale nel caso in cui l’imponibile annuo netto sia superiore ad Euro 5.000,00. In particolare, il limite per l’attività occasionale (pari a Euro 5.000)

deve essere considerato tenendo conto della deduzione forfetaria del 22%, con la conseguenza che il limite stesso è pari a Euro 6.410,26 (Euro 6.410,26 x 78% = Euro 5.000).

In particolare, per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica occorre rilevare che tra i regimi speciali IVA e ai fini delle imposte dirette incompatibili con il regime forfettario rientra il venditore porta a porta di cui all’articolo 25-bis, comma 6 D.p.r. 600/1973 (Circ. Ag. Entrate 10.04.2019, n. 9). Pertanto, si deduce che tale soggetto, quando l’attività assume carattere professionale, ossia laddove superi la soglia per essere considerata attività occasionale, è obbligato alla fattura elettronica.

Inoltre:

  •  percepisce i compensi al netto di una ritenuta a titolo di imposta;
  •  non somma le provvigioni percepite agli altri redditi ai fini della determinazione dell’IRPEF;
  •  non dichiara le provvigioni percepite nel modello Redditi;
  •  non versa l’IRAP, né presenta la relativa dichiarazione (C.M. 4.06.1998, n. 141).
Casella di testo: L’impresa committente invece:
æ sulle provvigioni applica una ritenuta d’imposta;
æ versa all’Erario la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni. Il versamento è effettuato con modello F24 (codice tributo da usare 1040);
æ rilascia la certificazione unica delle provvigioni corrisposte e delle ritenute operate.

RICORDA – La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 30.04. Entro il 31.03 va effettuata la trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31.10.2020.

Casella di testo: Sig. Andrea Rossi inizia a gennaio 2020 l’attività occasionale di venditore “porta a porta” per conto di Alfa Srl, società che commercializza impianti di allarme domestici.
Fino a luglio 2020 percepisce provvigioni per un totale lordo di Euro 6.200, per le quali:
•	non ha dovuto emettere fattura, ma ricevute, non essendo scattata la soggettività IVA;
•	i relativi importi non sono stati, conseguentemente, assoggettati ad IVA né sono stati versati contributi, poiché al di sotto del limite di legge;
è stata, in ogni caso, operata la ritenuta a titolo definitivo (d’imposta) del 23% sul 78% delle provvigioni (provvigioni lorde al netto della deduzione forfettaria del 22%).
Ad agosto 2020, Andrea Rossi percepisce un’ulteriore provvigione di € 2.500.
La percezione della provvigione relativa ad ottobre determina il superamento della soglia di 6.410,26 e, dunque, scatta in capo al venditore l’obbligo di:
•	presentare dichiarazione di inizio attività ex articolo 35 del D.p.r. 633/1972, per l’attribuzione del numero di partita IVA;
•	assoggettare gli importi eccedenti il limite alla disciplina Iva (obblighi di fatturazione, registrazione, versamento dell’IVA);
•	iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei relativi contributi, per la quota di reddito eccedente il limite.

Calcolo delle ritenute d’imposte

La ritenuta d’imposta applicata dall’impresa committente si calcola sul reddito imponibile netto, moltiplicando quest’ultimo per l’aliquota Irpef applicata al primo scaglione di reddito (attualmente 23%). Il reddito imponibile netto si ottiene sottraendo al reddito imponibile lordo una deduzione forfetaria pari al 22% a titolo di spese per la produzione del reddito.

Il calcolo è il seguente:

Provvigioni + Premi + Incentivi
=Reddito imponibile lordo
Deduzione forfettaria 22%
=Reddito imponibile netto
x23%
=Ritenute d’imposta

Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano, invece, le disposizioni ordinarie in tema di ritenute d’acconto su provvigioni di cui all’articolo 25-bis, comma 6 del D.p.r. 600/1973.

Adempimenti Inps

Il venditore porta a porta ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. I contributi sono calcolati sul reddito imponibile al netto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. I contributi sono dovuti solamente sulla parte che eccede i Euro 5.000,00 netti. L’aliquota dovuta nel 2020, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è del 33,72%.

INFORMA – In caso di soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è prevista un’aliquota del 24%.

I contributi sono:

per 1/3a carico del venditore porta a porta;
per 2/3a carico dell’impresa committente.

I contributi (anche per la parte a carico del venditore porta a porta) devono essere versati, con cadenza mensile, dall’azienda mandante, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

INAIL

Il venditore porta a porta non ha l’obbligo di iscrizione all’Inail, a prescindere dal livello di reddito conseguito, anche se svolge le attività pericolose previste dall’articolo 1 del T.U. n. 1124/1965 (esempio: uso di computer, di veicoli a motore).

Riferimenti Normativi

( Articolo di Marco Baldin pubblicato su “Speciale Fiscal Focus”)

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