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Invio spese sanitarie al Sistema TS: per il 2021 la periodicità è semestrale

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Oltre a confermare lo slittamento – dal 1° all’8 febbraio 2021 – del termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020, con D.M. 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha riscritto il calendario per le trasmissioni 2021: viene eliminata la periodicità mensile, sostituita con una nuova periodicità semestrale. Salvi ulteriori futuri ripensamenti, la trasmissione dei dati mese per mese scatterà dal 1° gennaio 2022.

Con D.M. 29 gennaio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze avalla la decisione presa solo pochi giorni prima dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 gennaio 2021 di far slittare di 8 giorni il termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie 2020.

Ma si spinge anche oltre, ridisegnando il calendario delle trasmissioni per il 2021.

Infatti, a differenza di quanto previsto in un primo momento con D.M. 19 ottobre 2020, la tanto temuta trasmissione dei dati con cadenza mensile dal 2021 viene rimandata di un anno.

Infatti, per il 2021 si avrà una trasmissione semestrale, mentre la periodicità mensile scatterà dal 2022.

Ulteriore conferma si ha per la tempistica per effettuare l’opposizione all’utilizzo dei dati, mentre slitta di un anno il termine per la comunicazione della volontà di avvalersi della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Proviamo, dunque, a fare il punto sull’adempimento alla luce del nuovo calendario.

Cosa va inviato al Sistema Tessera Sanitaria

I dati che vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono, sostanzialmente, quelli che l’Agenzia delle Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, il Sistema TS raccoglie i dati relativi:

a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

b) ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

La trasmissione è obbligatoria per tutti coloro che operano, a vario titolo, nel mondo delle professioni sanitarie o comunque hanno a che fare con la sanità.

Pertanto, l’adempimento riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all’invio anche molte altre professioni sanitarie (biologi, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, giusto per citarne alcuni).

A partire dai dati relativi alle spese 2020, occorre indicare anche le modalità di pagamento delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019). Ciò in quanto dal 2020 possono essere detratti in dichiarazione solo le spese pagate con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, etc.) ad esclusione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che, quindi, possono continuare ad essere pagate anche in contanti.

Il nuovo calendario per la trasmissione dei dati

Viene completamente riscritta la tempistica per la trasmissione dei dati.

In particolare, le spese sostenute:

nel 2020 vanno trasmesse entro l’8 febbraio 2021;

nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;

nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;

dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.

La data dell’8 febbraio per la trasmissione delle spese 2020 era stata già fissata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 gennaio 2021.

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Opposizione all’utilizzo dei dati

Il nuovo decreto conferma anche le nuove date per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati fissate nel provvedimento appena citato.

Infatti, l’opposizione può essere effettuata:

dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 per chi opta per l’accesso diretto al sistema TS;

dal 1° ottobre 2020 all’8 febbraio 2021, per chi sceglie di farlo mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Altre novità

Un’ultima novità interessa la proroga di un anno della possibilità di evitare l’utilizzo del Registratore telematico per la trasmissione dei dati.

In altre parole, i soggetti interessati possono comunicare al Sistema TS mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volontà di adempiere agli obblighi previsti, fino al 31 dicembre 2021 (rispetto all’attuale 31 gennaio 2020), mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale.

Pertanto, solo dal 1° gennaio 2022 (rispetto all’attuale 1° gennaio 2021), i predetti soggetti trasmetteranno al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri utilizzando i Registratori Telematici.

( Articolo di Saverio Cinieri pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)

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