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La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part III

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Sono finanziabili le spese relative agli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa. (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).

In generale, nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’ acquisto o l’ acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’ attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’ articolo 2424 c.c. e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti (art. 5, decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).

Avvio dell’investimento e accesso al finanziamento e al contributo

Per avvio dell’investimento si intende «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima». Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo Pec, della domanda. (art. 5 comma 4 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).


Ammissibilità dell’impianto fotovoltaico

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’ attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.


Ciò premesso, l’acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di «impianti», come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (circ. 19 dicembre 2013 n. 36/E; circ. 19 luglio 2007, n.46/E; circ. 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’ art. 2424 c.c.

Ammissibilità di arredi e attrezzature

Sono ammissibili in quanto classificabili nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c. e purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, e non materiali di consumo (per esempio tendaggi, stoviglie), correlati all’attività svolta dall’ impresa e ubicati presso l’unità locale in cui è realizzato l’investimento che deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento (art. 5, decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).








Ammissibilità degli impianti generici e delle opere murarie per l’installazione

La normativa di riferimento prevede l’ammissibilità delle spese per la realizzazione di impianti generici, classificabili alla voce B.II.2 «Impianti e Macchinari» del bilancio secondo l’art. 2424 c.c. (cfr. principio contabile n. 16 dell’Oic), ma soltanto a condizione che i predetti impianti risultino strumentali rispetto all’ attività economica svolta dall’impresa e ad uso produttivo ovvero strettamente funzionali al suo processo produttivo. Inoltre, ai fini dell’ ammissibilità alle agevolazioni, l’impianto generico deve essere ricompreso nell’ambito di un più ampio programma di investimento che, come stabilito dalla normativa dell’intervento, deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’ attività svolta dall’ impresa e riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.
Sono ammissibili tutti i costi accessori per i l funzionamento del bene (es. trasporto, montaggio ecc.), ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.


Ammissibilità dei beni portati in fiera «a uso mostra», dei beni venduti «con riserva di gradimento» o consegnati «in prova» o «conto visione»

Premesso che sono agevolabili unicamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, sono ammessi al contributo i beni utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (per esempio i beni portati in fiera a uso mostra). Sono inoltre ammessi al contributo i beni nuovi di fabbrica venduti «con riserva di gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli artt. 1520 e 1521 c.c. che siano stati preventivamente consegnati in «conto visione» o in «prova» all’ acquirente beneficiario successivamente alla presentazione della domanda Sabatini purché acquistati dal beneficiario medesimo. Ammissibilità di serre da parte di un’ azienda agricola Le serre sono ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, costruttive e applicative, possano essere considerate impianti e riclassificati nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’ art. 2424 c.c., nel rispetto del principio contabile n. 16 dell’ Oic, ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura. Ammissibilità di attrezzature destinate al noleggio senza operatore Un’ azienda che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore di attrezzature, può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto delle attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 c.c. e nel rispetto dei principi contabili dell’Oic.

Ammissibilità di impianti di produzione di energia

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia, per poter essere finanziato l’ acquisto di un impianto di produzione di energia deve far parte di un investimento in beni strumentali all’ attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell’art 2424 c.c. Per la cumulabilità degli incentivi con l’agevolazione Beni strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all’ art. 26, dlgs 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico. Ammissibilità di mezzi mobili per il trasporto dei propri prodotti I
mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, correlati all’ attività svolta dall’ impresa, afferenti un’unità locale dell’impresa e l’investimento sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

(art.5 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).


Ammissibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di un’impresa agricola

La produzione di energia da fonti rinnovabili effettuata da imprese agricole viene considerata attività connessa e, quindi, produttiva di reddito agrario in base all’ art. 2135, comma 3 del c.c. e pertanto finanziabile. Ciò trova conferma anche dall’ Agenzia delle Entrate, la quale attraverso la circ. 32/E del 06 luglio 2009 e la Ris. 98/E del 27 ottobre 2016 ha indicato che per le suddette imprese, la produzione di energia è da considerarsi attività connessa a quella agricola e, pertanto, produttiva di reddito agrario. Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati dalle imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c. nelle forme e nei limiti previsti delle norme di riferimento.

Ammissibilità delle spese per il software

Il software si distingue tra software di base e software applicativo: nel primo caso il costo viene capitalizzato nell’ hardware in quanto si tratta di software necessario per il funzionamento degli elaboratori elettronici e pertanto si considera parte integrante dell’hardware stesso, riconducibile alle immobilizzazioni materiali. Per software applicativo si intende, invece, il software che mantiene una propria disciplina autonoma come bene immateriale, in quanto non strettamente necessario al funzionamento dell’hardware. I beni immateriali ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelli rientranti nell’ elenco dei beni immateriali di cui all’ allegato 6/B alla circ. 15 febbraio 2017, n.14036.


Sono escluse le spese relative:

– all’ acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare a uso produttivo, in quanto le spese relative a «terreni e fabbricati» incluse le opere murarie non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c. (art. 5 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036);

– a una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione «CE» di conformità (all. II, parte I sez. A del dlgs 17/10) o oggetto di revamping, in quanto non può essere considerata macchina nuova di fabbrica, pur se rispondente a quanto previsto dal dlgs 17/10 ai fini della targatura «CE« perché, così come stabilito dall’art. 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, sono ammissibili alle agevolazioni della misura «Nuova Sabatini» esclusivamente i macchinari, gli impianti, i beni strumentali di impresa e le attrezzature nuovi di fabbrica;

– all’acquisto di un componente nuovo di fabbrica necessario per realizzare un impianto attraverso una commessa interna di lavorazione, in quanto il decreto beni strumentali finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni che presentano autonomia funzionale e sono esclusi i costi relativi a commesse interne (art. 5 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036);

– agli investimenti effettuati mediante la formula del lease-back, che costituisce una particolare forma di locazione finanziaria che prevede la vendita di un bene strumentale all’attività d’impresa a una società di leasing finanziario che, a sua volta, lo riconcede in leasing all’ impresa venditrice con diritto d’opzione d’acquisto al termine del contratto.

Pertanto, con la formula del lease back si configura una variazione del sistema di acquisizione dei beni, dall’acquisto diretto alla locazione finanziaria, non ammessa dalla normativa di attuazione della misura.

Ciò premesso, le operazioni di lease back non sono ammissibili alle agevolazioni «Nuova Sabatini», in quanto la misura finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali e l’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa (circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.);

– alla realizzazione di un impianto eolico il quale, di qualsivoglia entità, non è ammissibile in quanto, ai sensi della circolare 4/T del 2006 dell’Agenzia del Territorio, deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% «Fabbricati destinati all’industria» e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.

I «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica», di cui alla prima sezione dell’allegato 6/A

I costi relativi alle scaffalature, parte integrante dei magazzini automatizzati e autoportanti, iscritti nell’ attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II.1 «terreni e fabbricati», non rientrano tra le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni «Nuova Sabatini», come previsto dal punto 7.4 della circ. direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036.

L’ interpretazione normativa fornita inizialmente dall’ Agenzia delle Entrate (risoluzione 62/E del 9 agosto 2018), nel ribadire che nell’ ambito dell’ iper e super ammortamento non sono considerati agevolabili i beni suscettibili di attribuzione di rendita catastale, annovera le scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione, progettate e realizzate per assolvere la funzione di struttura di sostegno del magazzino autoportante, tra le «componenti immobiliari» del magazzino automatizzato e pertanto non agevolabili.


L’Agenzia delle Entrate, pertanto, definisce agevolabili con l’iper/super ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita.


Con successivo decreto legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni, art. 3-quater comma 4) convertito con modificazioni dalla legge 12/2019, è stato stabilito che, con riferimento alle agevolazioni di cui all’ iper ammortamento, il computo del costo agevolabile dei «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica», di cui all’ allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, comprenda anche la quota riferita alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, restando ferma la previsione normativa per il calcolo della rendita catastale.

Nell’ambito della misura «Nuova Sabatini», si precisa che i beni materiali ammissibili al contributo maggiorato sono elencati nell’ allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, a sua volta mutuato dall’ allegato A alla legge 232/2016 e riferito alla disciplina dell’«Iper Ammortamento». Detti beni, in via generale funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese in chiave «4.0», devono essere obbligatoriamente provvisti, al fine dell’ammissibilità al contributo maggiorato, dei requisiti previsti dal testo del citato allegato 6/A, tenuto però conto che la misura in oggetto non agevola in nessun caso beni classificabili nella voce B.II.1.

Le modalità con cui vengono verificate le spese ammissibili

In sede di dichiarazione sostitutiva d’ atto notorio di ultimazione dell’investimento, l’impresa fornisce l’elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti. Il ministero si riserva di effettuare
appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione (art. 11, decreto interministeriale 25 gennaio 2016, circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).

( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette” )

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