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Il bonus assunzione giovani – Chi e come può usufruire dello sgravio contributivo 2021/2022 – Parte II

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Tipologia e misura dell’incentivo

L’incentivo consiste dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (che significa che non ci sono conseguenze negative per le pensioni dei lavoratori).

La soglia massima di esonero della contribuzione del datore di lavoro riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Durata dell’incentivo

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’art. 1, comma 10, della legge Bilancio 2021 precisa che spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato (assunzione ovvero trasformazione del rapporto a termine). La durata è elevata a un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 11 del citato art. 1).

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Applicazione dell’incentivo

Come detto, l’incentivo consiste dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro. Ai fini prettamente applicativi, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo, ove dovuto, al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’ articolo 2120 del codice civile», di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006;
  • il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali;
  • al fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento;
  • al fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • al fondo di solidarietà per il settore trasporto aereo e sistema aeroportuale;
  • il contributo pari allo 0,3% della retribuzione imponibile, destinato, ovvero destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • premi e i contributi dovuti all’ Inail;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Trattandosi di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, è soggetto all’esonero il contributo aggiuntivo Ivs destinato a finanziare l’incremento delle aliquote contributive del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo previsto dall’art. 3, comma 15, della legge n. 297/1982). Si ricorda che, quando tale contributo viene pagato, è prevista un contestuale abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori in misura pari all’incremento contributivo; di conseguenza, una volta applicato l’esonero al contributo aggiuntivo Ivs, il datore di lavoro non deve successivamente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare l’abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell’ esonero contributivo.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto: – dei principi generali in materia di incentivi all’ assunzione (ex art. 31 del dlgs n. 150/2015);

– delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

– di taluni presupposti specificamente previsti dalla normativa sul bonus (cioè dalla legge di Bilancio 2021).

Principi generali

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi, stabiliti dall’art. 31 del dlgs n. 150/2015, il bonus assunzione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto.

Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere (interpello n. 7/2016 del ministero del lavoro);

2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’ assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’ emergenza epidemiologica da Covid-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’ emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, se ne sussistano i presupposti legittimanti, può accedere alla correlata agevolazione del bonus assunzioni.

Si ricorda, inoltre, che in relazione al contratto di somministrazione, i benefici economici legati al bonus sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

E che l’invio tardivo delle «CO» (comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

La deroga sui rapporti a termine

Fra i principi generali l’art. 31, comma 1, lett. a), del dlgs n. 150/2015, prevede che l’incentivo non spetti qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione è utilizzato con contratto di somministrazione. Tale condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’ assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo stesso è esclusivamente finalizzato a creare «nuova occupazione». Con riferimento al bonus assunzione della legge di Bilancio 2021, tuttavia, l’Inps ha precisato che, nonostante l’espresso richiamo al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’art. 31, comma 1, lett. a), del dlgs n. 150/2015 (cioè prevale rispetto al primo dei principi generali per la fruizione degli incentivi). Pertanto, sulle assunzioni e sulle trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’ esonero contributivo della legge Bilancio 2021, a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, l’Inps ritiene che può fruire del bonus assunzioni il datore di lavoro che, in attuazione dell’ obbligo dell’ art. 24 del dlgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’ esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.


Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Allo stesso modo, secondo l’Inps ha diritto al bonus assunzione il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o di affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’ accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie dei lavoratori (effettuate ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999). Analoga conclusione ritiene valida l’Inps con riferimento agli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali cita, per esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra a un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

La deroga sulle successive assunzioni

Al bonus assunzioni non trova applicazione l’art. 31, comma 1, lett. d), del dlgs n. 150/2015, secondo cui l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione ha la finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Nel caso del bonus assunzioni della legge Bilancio 2021, tale finalità, secondo l’Inps, deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della legge n. 205/2017, con riferimento all’ esonero strutturale ivi disciplinato, in base al quale: «Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’ età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni».
Pertanto, anche nei casi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo. Per tali motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni (previsto al comma 2 dello stesso art. 31 del dlgs n. 150/2015, secondo cui, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato) deve essere considerato assorbito in riferimento al bonus assunzioni della legge di Bilancio 2021.

Norme a tutela delle condizioni di lavoro

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione del bonus assunzioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Vale a dire:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni specifiche

La legge Bilancio 2021, infine, prevede specifiche condizioni per la fruizione del bonus, subordinandolo alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di 35 anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
  2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso lo stesso datore di lavoro che lo assume o presso qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, l’Inps ha precisato che i periodi di apprendistato svolti in precedenza non sono ostativi al riconoscimento del bonus.
    Stesse considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In tali ipotesi, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce una condizione ostativa per il diritto al bonus assunzioni. Analogamente, in considerazione della circostanza che l’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere (anche in considerazione della specialità della disciplina) non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. Diversamente, l’Inps considera ostative al riconoscimento del bonus le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Idem, considerata la formulazione testuale della norma, nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore (non si ha diritto, cioè, alla fruizione del bonus). In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione (che è, appunto, il superamento della prova) deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
  3. i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. (diversamente, si fa notare, l’incentivo della legge Bilancio 2018, prevede che l’esonero spetti ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva);
  4. i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’ assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

Condizioni per il diritto all’ incentivo. Casi particolari

Come detto, la fruizione del bonus è riconosciuta per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, comma 101, della legge n. 205/2017).

In forza di tale previsione, l’Inps ha fornito specifici chiarimenti per particolari situazioni.

Part time

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante il bonus, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Cessione del contratto di lavoro

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (ai sensi dell’art. 1406 del codice civile) con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del bonus, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario. Analogamente, la fruizione del bonus può essere trasferita nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 del codice civile, in base al quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Lavoro irregolare

Come già previsto per analoghe agevolazioni (tra l’altro l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014), il bonus non può essere riconosciuto nell’ ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti subordinati a tempo indeterminato.

Precedenti prestazioni lavorative

L’Inps, nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione del bonus è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha evidenziato che non impedisce l’ accesso al bonus il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Assenza di precedenti rapporti di lavoro

Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della stessa misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità in capo allo stesso lavoratore di precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Trasferimento incentivo

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del bonus da parte del nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del bonus per licenziamenti effettuati entro nove mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nel caso in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei tali licenziamenti, il precedente periodo di fruizione va comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Assunzioni oltre il biennio 2021/2022

Con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’incentivo per il periodo residuo nei casi di successiva riassunzione dello stesso lavoratore, il bonus può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate nel corso del biennio 2021/2022. Tuttavia, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’incentivo, nell’ ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro sarà possibile procedere al riconoscimento dell’incentivo residuo per un importo pari al 100% dei contributi datoriali anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022.

Prestazioni lavorative nel Mezzogiorno

Con riferimento al prolungamento dell’ agevolazione nel caso in cui l’ assunzione venga effettuata nelle regioni del Mezzogiorno, l’Inps ha precisato che, in virtù delle motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere, per le assunzioni che abbiano inizio nel biennio 2021-2022, un esonero di maggiore durata, individuabili nella volontà di fornire un ulteriore incentivo alle assunzioni nelle zone svantaggiate in cui il tasso di disoccupazione risulta più elevato, l’esonero spetta per massimo 48 mesi a condizione che il luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa rimanga nelle regioni previste.

Compatibilità con la normativa Ue

Il bonus è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’ attuale emergenza del Covid-19», nei limiti e condizioni di cui alla stessa comunicazione, ed è altresì subordinato all’ autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In base alla predetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (si veda box in pagina per la definizione);
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (si veda box in pagina per le definizioni) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021 (il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 da parte della Comunicazione C2020/7127 final del 13 ottobre 2020 e ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C2021/564 final del 28 gennaio 2021, con cui è stato anche aumentato il massimale concedibile).

Inoltre, rilevato che l’ aiuto «bonus assunzione» è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione l’ art. 53 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020), secondo cui i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (cd clausola Deggendorf), «accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’ economia nell’ attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, al netto dell’ importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’ erogazione». L’Inps, pertanto, procede a registrare la misura nel «Registro Nazionale degli aiuti di Stato», ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’agevolazione è registrata nel «Registro Nazionale degli aiuti di Stato» e l’onere di non superare il massimale previsto (in virtù di quanto stabilito dall’ art. 31, comma 1, lett. e), del dlgs. n. 150/2015) rimane a carico dell’utilizzatore.

Coordinamento con altri incentivi

Il bonus assunzioni introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi» (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Pertanto, prendendo a riferimento le forme d’incentivo all’ assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni, il nuovo bonus NON È cumulabile con l’ incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni d’ età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive d’ impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (art. 4 legge n. 92/2012), NÉ con l’incentivo all’ assunzione rivolto alla stessa categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, sempre della legge n. 178/2020. È possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a termine, anche nella misura del 100% dei contributi prevista dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021, e poi dell’ esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato (si veda box in pagina).
Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non convenzionati, ipotesi per cui vale la disciplina speciale (dl n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987 recante «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’ Inps») che prevede una contribuzione speciale con applicazione di retribuzioni convenzionali, il bonus assunzioni NON può trovare applicazione.

Il bonus assunzioni NON È cumulabile neppure con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale in territori montani o in singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Per il periodo di applicazione del bonus assunzioni, infine, NON È possibile godere, per gli stessi lavoratori, della c.d. «Decontribuzione Sud».

( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi Sette” )

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