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Sì al credito 4.0 anche in caso di interconnessione successiva

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Con la risposta ad interpello n. 394/2021 l’Agenzia chiarisce che non esiste, in materia di credito d’imposta per beni strumentali 4.0 (come per l’ex super/iperammortamento), di cui all’art. 1, commi 1051 e ss. della L. 178/2020, un termine entro il quale debba essere effettuata, a pena di decadenza, l’interconnessione.

L’istante, che esercita attività di noleggio, decide di effettuare nel 2021 l’acquisto di un apparecchio con il relativo software per consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l’obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi. L’apparecchio, e questo rappresenta il fulcro dell’interpello, viene installato su carrelli elevatori acquistati in anni precedenti, ossia 2017, 2018, 2019 e 2020.


Si richiede dunque se:

  • Sia possibile interconnettere successivamente dei beni acquistati precedentemente o se al contrario esista un termine entro il quale effettuare l’interconnessione;
  • Sia possibile, una volta avvenuta l’interconnessione, applicare l’agevolazione migliorativa prevista per l’industria 4.0 ai beni acquistati negli anni precedenti;
  • Sia applicabile la disciplina vigente nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento;
  • Sia applicabile, all’apparecchio e al software che vengono installati sui beni, la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale vengono montati oppure sia possibile applicare la disciplina vigente nell’anno.


L’Agenzia, dopo aver chiarito che per i soggetti che concedono beni in noleggio l’agevolazione spetta solo se l’attività di noleggio costituisca l’oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, come peraltro già messo in evidenza nel principio di diritto n.2 del 2020, effettua una digressione ricognitiva sugli interventi legislativi che hanno determinato la trasformazione di quello che prima era iper-ammortamento in credito d’imposta.


Dopodiché, con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione Finanziaria, assumendo una posizione abbastanza ragionevole, chiarisce che non è previsto un termine entro il quale il bene debba essere interconnesso a pena di decadenza, rappresentando l’interconnessione il momento a partire dal quale è possibile iniziare a godere del credito secondo le aliquote previste per la disciplina 4.0. Al contrario, l’effettuazione dell’investimento, coincidente con la consegna o spedizione dei beni, individua la disciplina applicabile.


Tuttavia, e con questo fornisce risposta al secondo quesito, è possibile anticipare l’utilizzo del credito (o del maggior ammortamento) fruendo, fintanto che il bene non venga interconnesso, delle aliquote ridotte previste ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della L. 178/2020, ossia il credito d’imposta per investimenti in beni ordinari. Questo equivale a dire che qualora una società acquisti un bene nel 2018, rientrante nell’Allegato A alla L.232/2016 (quindi agevolabile con l’iper-ammortamento), anno in cui era vigente la maggiorazione delle quote di ammortamento, ma l’interconnessione avvenga successivamente, ad esempio nel 2020, fino al 2020 la società può applicare la maggiorazione prevista nel 2018 ai fini del super-ammortamento, salvo poi applicare l’iper-ammortamento a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione considerando però quanto già utilizzato per via del super-ammortamento. Ad esempio, ipotizzando un acquisto nel 2018 di €100.000, di un bene ammortizzabile in 10 anni, in caso di interconnessione nel 2020 il contribuente potrà cominciare a godere del superammortamento all’aliquota del 40% (per semplicità espositiva l’aliquota del primo anno non verrà dimezzata). Al 31 dicembre 2020 il contribuente avrà goduto di €12.000 di extra-deduzione, mentre a partire dal 2021 e per i residui 7 anni potrà godere dell’iper-ammortamento al 150% considerando quindi un’extra-deduzione di 150.000 euro dal quale dovranno essere detratti i 12.000 euro temporaneamente fruiti a titolo di super-ammortamento.


In merito al terzo quesito, l’Amministrazione ribadisce che ancorché l’interconnessione sia successiva è il momento di effettuazione dell’investimento a dettare quale disciplina applicare. Pertanto un bene acquistato nel 2018 ma interconnesso nel 2021 continuerà ad essere agevolato con l’iperammortamento e non con il credito d’imposta. È tuttavia necessario che, per rientrare nell’agevolazione riservata all’industria 4.0, i beni fin dall’inizio abbiano le caratteristiche per rientrarvi, e ciò che manchi sia unicamente l’interconnessione al sistema aziendale. I beni acquistati non devono essere in sostanza “monchi” di qualche caratteristica fin dall’inizio.


Importanti precisazioni in merito al quarto quesito, in quanto viene confermato che qualora l’applicazione e il software utilizzati per l’interconnessione abbiano i requisiti per rientrare nel credito d’imposta 4.0 anch’essi potranno godere dell’agevolazione, non rientrando tuttavia nella disciplina vigente all’epoca dell’acquisto del bene per la cui interconnessione siano stati impiegati, ma rilevando come acquisti autonomi, effettuati in un periodo successivo. Ciò vuol dire che l’acquisto di un bene nel 2021 per l’interconnessione di un altro impianto acquistato nel 2018 non verrà “attratto” nella vecchia disciplina dell’iperammortamento ma potrà godere del credito d’imposta con le nuove aliquote.

( Articolo di Mattia Gigliotti pubblicato su “Fiscal Focus” )

Sì al credito 4.0 anche in caso di interconnessione successiva

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