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Cartelle di pagamento fino a 5.000 euro stralciate

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Annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, pur se ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. È questo il contenuto previsto dall’articolo 4, commi da 4 a 11, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Ciò è confermato anche da una FAQ dell’AER, nella quale è stato precisato che, ancorché la cartella di pagamento sia stata notificata prima del 2010, se riferita a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2010, di importo residuo inferiore a euro 5.000, la riscossione della stessa è sospesa e, successivamente, annullata.

In prima battuta, deve essere evidenziato che l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, riguarda il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. Tuttavia deve trattarsi di debiti, di importo residuo fino a 5.000 euro, “giacenti” presso l’Agenzia di riscossione alla data del 23 marzo 2021, ossia data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”.


Inoltre, va osservato che per “carico” s’intende un singolo debito iscritto a ruolo, con la conseguenza che, una cartella di pagamento, può comprendere più “carichi” iscritti in un unico ruolo, cosicché può succedere che venga annullata una cartella esattoriale di importo anche superiore a 5.000 euro, nella quale i singoli carichi siano tutti inferiori a tale importo.


Nei fatti, l’annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale, per cui se in una cartella sono indicati più debiti, per esempio, una multa stradale e imposte contestate dall’Agenzia delle Entrate, ognuno di importo inferiore a 5.000 euro, ai fini della sanatoria si considera sempre e soltanto il singolo carico (importo), senza che essi vengano sommati per verificare se si rimane sotto il limite di 5.000 euro. Ne consegue che, qualora il singolo debito sia di importo inferiore a detto limite, anche se la cartella reca un ammontare superiore, comunque verrà annullato.


Quanto alle definizioni agevolate, il comma 4 del citato articolo 4, richiama:

  • l’articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo. Sul punto, sembra opportuno precisare che il pagamento delle somme inserite nella rottamazione (diciotto rate), scade ordinariamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Qualora l’importo residuo della rottamazione alla data del 23 marzo 2021 sia inferiore a 5.000 euro, il contribuente verrà “graziato”, in quanto non dovrà effettuare versamento alcuno delle restanti rate. Si ricorda, tuttavia, che nell’eventualità che l’importo residuo sia superiore a 5.000 euro, il versamento delle relative rate, scadute e non pagate nell’anno 2020 potrà essere effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021, come dispone l’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. n. 41/2021;
  • l’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, che non doveva essere superiore a 20 mila euro. Anche per tale “Saldo e stralcio”, come sopra, qualora l’importo residuo non superi euro 5.000, in modo automatico “il carico esattoriale” verrà annullato. In ogni caso, per mantenere i benefici dell’agevolazione originaria, se le rate residue sono di importo superiore, entro il 31 luglio 2021, dovranno essere corrisposte le rate del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020 e che non sono state ancora versate;
  • l’articolo 16-bis del D. L. n. 34 del 2019 (decreto “Crescita”), che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. Anche per tale operazione valgono le stesse precisazioni evidenziate nei punti precedenti.


Condizioni

L’agevolazione spetta:

  • alle persone fisiche che hanno conseguito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.


L’agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.


Decreto attuativo

 Entro il 21 giugno 2021, dovrà essere emanato un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, volto a definire le modalità e le date dell’annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.


Sospensione attività di riscossione

Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • i relativi termini di prescrizione.


Esclusioni

Non rientrano nella disciplina in commento:

  • a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119 del 2018);
  • b) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
  • c) l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

( Articolo di Francesco Barone pubblicato su “Fiscal Focus” )

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