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Bonus R&S: nuove aliquote in vigore dal 2021

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.

Le maggiori aliquote andranno applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Adempimento

La legge di bilancio 2020 ha introdotto, a fare data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 (i.e. 2020), la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato al 31 dicembre 2019.

Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”, in cui rientrano anche il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, nonché la disciplina della proroga del credito d’imposta formazione 4.0.

L’art. 1, comma 1064, della legge di bilancio per il 2021, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti, penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende e modifica i benefici fiscali introdotti con la legge di bilancio per il 2020, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo.

Più in dettaglio, per quanto qui di interesse, la lett. f) del comma 1064 ridetermina le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito d’imposta.

In particolare, prevede che:

per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20% (anziché 12%) della relativa base di calcolo, nel limite di 4 milioni di euro (anziché 3 milioni);

per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10% (anziché 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro (anziché 1,5 milioni);

per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% (anziché 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro (anziché 1,5 milioni);

per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% (anziché 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro (anziché 1,5 milioni).

Novità

Con la risposta a interpello n. 323, pubblicata il 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che alle spese sostenute nel 2020, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020. Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La risposta è stata sollecitata da un’istanza di interpello di un’impresa di medie dimensioni che, interessata a beneficiare del credito d’imposta, ha chiesto di sapere quale sia il periodo d’imposta da cui decorrono le modifiche apportate con le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021.

Attenzione

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere fatto un breve excursus della disciplina del credito d’imposta e delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, nella risposta in commento ha concluso, come detto, ritenendo applicabili le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 esclusivamente alle spese sostenute a fare data dal 1° gennaio 2021.

A tale conclusione si è giunti nel presupposto che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.

Peraltro, non sembra potere assumere portata decisiva la circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche, intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria (legge di bilancio 2020). La possibilità di desumere da tale tecnica redazionale una sia pure implicita volontà del legislatore di fare operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d’imposta deve comunque del tutto escludersi sulla base della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021. Detta relazione, non prevedendo alcuno stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate, conferma che la volontà del legislatore è stata quella di rafforzare le misure agevolative per il futuro e non per il passato.

Viene, infine, chiarito che la disciplina del credito d’imposta, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti, i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.

Attenzione

In sostanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, indipendentemente dalla durata dei progetti di ricerca, rileva la corretta imputazione degli investimenti a uno dei periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione, secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109 del TUIR.

Soggetti interessati

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

dalla forma giuridica;

dal settore economico di appartenenza;

dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa,

che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.

Procedure

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, con risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, è stato istituito il seguente codice tributo: “6938”, denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.

Scadenza

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2022.

( Articolo di Filippo Gagliardi pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail” )

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